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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/12/2025, n. 5534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5534 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2942/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 2942/2025, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv. Domenico LAMMARDO e VA CANTELMI;
RICORRENTE contro
(Questura di Bergamo); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 13.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato il 20.3.2025, cittadino del Marocco, ha impugnato il Parte_1 provvedimento Cat. A12/IMM/IISEZ/2025/RM/RIG.211 del 25.2.2025, a lui notificato l'11.3.2025, con cui la Questura di Bergamo ha respinto la sua istanza, presentata in data 28.0.2023, volta ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, quale fratello convivente della cittadina italiana
. Persona_1
2. La decisione impugnata si fonda sul rilievo che il rapporto di parentela tra l'istante e la sorella non è riconducibile né all'art. 2 d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 né all'art. 29 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e che l'art. 19 d.lgs. 286/1998 conferisce solo il diritto a non essere espulsi, ove ciò comporti una violazione del diritto all'unità familiare.
L'amministrazione ha pure sostenuto, sulla base degli accertamenti domiciliari effettuati dalla Polizia Locale, che i due non sarebbero conviventi.
3. I procuratori del ricorrente hanno contestato, nell'atto introduttivo del presente giudizio, le valutazioni effettuate dalla Questura di Bergamo.
Hanno, in particolare, eccepito che il loro assistito coabiterebbe con la sorella presso un Per_1 immobile condotto dal marito di quest'ultima (tale e sito a Bergamo in via Moroni n. Persona_2
354) e di proprietà dell' , la quale avrebbe autorizzato l'ospitalità del ricorrente. CP_2
Pag. 1 di 4 Sulla scorta di tale rilievo, la difesa di ha chiesto l'annullamento del provvedimento Parte_1 impugnato o comunque la declaratoria della sua nullità, illegittimità o infondatezza, con consequenziale accertamento del diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998, con vittoria di spese.
4. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, il 19.5.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
Unitamente alla comparsa di risposta, parte resistente ha compiegato in atti una relazione stilata il 14.4.2025 dalla Questura di Bergamo in ordine alla posizione personale del ricorrente. In essa, l'amministrazione ha evidenziato che la Polizia locale non aveva mai rintracciato l'istante presso l'abitazione della sorella e che comunque quest'ultima era stata autorizzata a offrire solo un'ospitalità temporanea.
5. Delegata la trattazione della causa alla GOP dott.ssa Emanuela Maggiore, all'udienza del 29.5.2025 si è proceduto all'interrogatorio libero di il quale ha dichiarato di trovarsi in Italia da quasi Parte_1 due anni e che la sorella, con la quale convive, è la sua unica familiare di riferimento, che lo mantiene economicamente in Italia e che già da prima del suo espatrio gli inviava del denaro per aiutarlo.
Il ricorrente ha anche precisato che trascorre il proprio tempo aiutandola a badare ai suoi tre figli minorenni.
5. Alla successiva udienza, tenutasi il 1.10.2025, sono stati sentiti come testimoni Persona_2 cognato del ricorrente, e , sorella italiana dello stesso. Persona_1
Entrambi hanno confermato che il ricorrente vive con loro e che, quando sono state effettuate le verifiche domiciliari (tutte al mattino), si trovava fuori casa per ragioni contingenti. Parte_1
6. Rimessa la causa a questo Giudice, è stata fissata udienza “cartolare” in data 13.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa. In data 3.11.2025 la difesa di ha Parte_1 tempestivamente depositato nota scritta, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
7. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice l'ha trattenuta in riserva.
Ritenuto in diritto
1. Occorre premettere, innanzitutto, che oggetto del presente giudizio è il diritto soggettivo del ricorrente a ottenere il rilascio del titolo di soggiorno invocato. Di qui, l'inammissibilità della domanda di annullamento o di declaratoria di nullità del provvedimento impugnato, atteso che la legge (v. l'art. 2 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non attribuisce tale potere al Giudice ordinario, al quale spetta soltanto accertare la sussistenza del diritto azionato e asseritamente conculcato dal comportamento dell'amministrazione.
Sebbene il ricorrente abbia chiesto l'annullamento dell'atto amministrativo, non vi è comunque dubbio che egli abbia posto a fondamento dell'atto introduttivo l'accertamento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex artt. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998 e 28, comma 1, lett. b), d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e che la domanda debba essere qualificata in questi termini.
2. Volgendo la disamina al merito della controversia, il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto per le ragioni di séguito esposte.
3. Con riferimento al rapporto di parentela tra fratelli, la normativa di riferimento è data dall'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998, ai sensi del quale «non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti […] degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado».
L'art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. 394/1999, dal canto suo, prevede che, quando la legge dispone il
Pag. 2 di 4 divieto di espulsione, il Questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. cit.
Pertanto, diversamente da quanto è scritto nel provvedimento impugnato, la convivenza effettiva tra il cittadino straniero e il parente italiano entro il secondo grado – nel caso di specie la sorella – non comporta come unica conseguenza l'inespellibilità dell'interessato, ma attribuisce anche il diritto a ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari (in tal senso, v. Cass., sez. I, 18 marzo 2020, n. 7427).
La Corte di cassazione ha altresì precisato che «la ratio delle norme è quella di introdurre un regime di favore per coloro che hanno uno stretto vincolo parentale con soggetti di nazionalità italiana, sul presupposto, implicito ma logicamente correlato alla suddetta ratio, che essi vogliano e possano supportare il congiunto, fornendogli l'aiuto materiale e morale necessario, anche ai fini di un eventuale futuro suo inserimento nel Paese di accoglienza, e ciò in virtù del loro legame affettivo» (così anche Cass., sez. I;
, 2 febbraio 2023, n. 3279); e ha chiarito, ancóra, che «l'indagine fattuale dovrà svolgersi, piuttosto, accertando, in concreto e secondo le peculiarità del singolo caso, l'effettività della convivenza nel senso precisato, ossia in ragione della stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita, secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari» (cfr. Cass., sez. I, 2 febbraio 2023, cit.).
Ebbene, dall'istruttoria espletata sono emersi plurimi elementi che comprovano l'effettivo inserimento di nel nucleo familiare della sorella cittadina italiana. Parte_1
Come rilevato dalla Questura di Bergamo nella relazione in atti, l'autorizzazione all'ospitalità rilasciata dall'ente proprietario dell'alloggio il 28.8.2023 aveva una durata solo semestrale ed era suscettibile di rinnovo per altri sei mesi ex art. 17, comma 1, del Regolamento della Regione Lombardia n. 4/2017, recante la Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici.
Al di là dalla considerazione che detto regolamento, all'art. 6, definisce il nucleo familiare rilevante ai fini dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica includendo anche i parenti sino al terzo grado, in questa sede, vertendosi in materia di diritti fondamentali, è alla situazione di fatto che deve aversi riguardo.
La testimone ha riferito che il ricorrente abita con lei da quando è arrivato in Italia e di Persona_1 averlo aiutato economicamente fin da prima del suo allontanamento dal Marocco, inviando dei soldi alla sua famiglia di origine.
Tale ultima circostanza è confermata, in effetti, dalle ricevute dei trasferimenti di denaro che Per_2 coniuge di aveva effettuato in passato in favore di , padre del
[...] Persona_1 Persona_3 ricorrente (v. i documenti allegati alla nota di deposito del 7.10.2025).
La predetta testimone si è anche soffermata sul legame che la unisce a questo fratello più giovane di lei di sette anni e ha dichiarato di averlo visto nascere e di averlo cresciuto in qualità di sorella maggiore.
Anche sentito come teste, ha confermato che il ricorrente vive con loro. Persona_2
Dette deposizioni testimoniali non possono ritenersi smentite dall'esito dei controlli domiciliari effettuati dalla Polizia locale, in quanto questi ultimi sono stati tutti svolti nella fascia oraria della tarda mattinata, sebbene la sorella del ricorrente avesse precisato che in tale torno temporale costui si trovava solitamente in giro «a fare dei lavoretti» (v. la relazione della Polizia Locale sub doc. 2 del fascicolo della resistente), circostanza confermata dalla testimone nel corso del presente giudizio.
Non vi è, d'altronde, ragione per dubitare circa l'attendibilità delle deposizioni testimoniali di cui sopra, anche in considerazione dell'assunzione, da parte dei dichiaranti, del non indifferente rischio di incorrere in sanzioni da parte dell'ente proprietario dell'alloggio a causa della loro prolungata coabitazione con l'istante.
Risultano, quindi, dimostrate sia la sussistenza di una comunanza di vita nei termini sopra precisati sia l'effettiva convivenza tra e la sorella Parte_1 Per_1
Pag. 3 di 4 4. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, si può concludere che il legame parentale oggetto del presente giudizio consenta il rilascio dell'invocato titolo di soggiorno ex artt. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. cit. e 28, comma 1, lett. b), d.P.R. 394/1999, presentando del resto quelle connotazioni che lo rendono meritevole di tutela ai sensi della disciplina offerta dal diritto costituzionale (art. 29 Cost.), unionale (artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e convenzionale (artt. 8 e 12 CEDU).
Il ricorso è, dunque, integralmente accolto, con riconoscimento del diritto del ricorrente a ottenere il permesso di soggiorno sopra indicato.
5. Le spese legali devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in quanto l'accoglimento del ricorso è dipeso da elementi probatori acquisiti nel corso del presente processo o che comunque l'amministrazione, al momento dell'emissione del provvedimento opposto, non era stata posta nella condizione di esaminare.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara che nato in [...] il [...] (c.f. ), ha diritto al Parte_1 C.F._1 rilascio di un permesso di soggiorno di per motivi familiari ai sensi degli artt. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 28, comma 1, lett. b), d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; ordina, per l'effetto, alla Questura di Bergamo di provvedere in conformità; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 13 dicembre 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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