Sentenza 17 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7732 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 07732/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM oggetto SEZ Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 23401/00 BATTIMIELLO Consigliere Cr Dott. Bruno on. 17085 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 23/01/03 Dott. Stefano MA EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: LI MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO SPEDALIERE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO FABBRINI, giusta delega in atti;
ricorrente contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2003 3643/00 del Tribunale di 528 avverso la sentenza n. -1- NAPOLI, depositata il 26/06/00 R.G.N. 44222/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/03 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 26 giugno 2000, resa sull'appello del Ministero dell'Interno, il Tribunale di Napoli, con riguardo a ratei di prestazione assistenziale dal Ministero dovuti a GL MA ma tardivamente corrisposti, riteneva soggetto a prescrizione quinquennale il diritto ad interessi e rivalutazione monetaria relativi a tali ratei e, riformando la decisione pretorile, giudicava infondata (per compiuta prescrizione) la domanda della GL avente ad oggetto il pagamento dei suddetti accessori. La GL ha proposto ricorso per cassazione (in unico motivo); il Ministero ha resistito con controricorso. Motivi della decisione La ricorrente, denunciando erronea applicazione dell'art. 2948 cod. civ., assume che nel caso di specie operi, non la prescrizione breve applicata dal giudice a quo, ma quella decennale, non ancora maturata, avuto riguardo alla data del tardivo pagamento e alla data di notifica del ricorso in primo grado. Il ricorso è fondato, alla stregua delle considerazioni seguenti. Premesso che come questa Corte ha più volte affermato (v., fra le più recenti, Cass. 8 aprile 1999 n.3437, 26 luglio 2000 n.9825, 8 febbraio 2001 n.1804) - il credito per rivalutazione ed interessi, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo, inizia a prescriversi, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, osserva il Collegio che, nella presente controversia, la questione se il termine di prescrizione applicabile sia quello decennale o quinquennale si pone secondo quanto risulta dalla sentenza e giusta le indicazioni della ricorrente- per ratei scaduti anteriormente al 31 dicembre 1991 (data di entrata in vigore della legge Fell 3 1991/n.412); pertanto, in questa sede, non occorre approfondire la questione se, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, della legge n.412 del 1991 e della relativa previsione di alternatività degli accessori, vi sia stato mutamento della natura del credito previdenziale o assistenziale con conseguenze in ordine all'individuazione del termine di prescrizione applicabile alla pretesa concernente gli accessori in caso di suo tardivo pagamento. Ciò precisato, è da considerare (v., oltre le sentenze citate, Cass. S.U. 25 luglio 2002 n.10955) che la disciplina applicabile ai ratei di crediti previdenziali od assistenziali anteriori al 31 dicembre 1991 (per i quali non opera l'alternatività degli accessori prevista, dall'art. 16, sesto comma, della citata legge 1991/n.412, per i ratei scaduti da tale data in poi) è quella determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n.156 del 1991 e n. 196 del 1993, per cui gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione; con la conseguenza che anche ad essi è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità del credito, intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di mancato completamento -anche in ordine alla sola parte residua del credito- del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (v. art. 129 r.d.l. 1935/n.1827 e Corte Cost. n.283 del 1989), senza che possa attribuirsi al pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens abbia considerato parziale il pagamento stesso riservandosi di provvedere ad ulteriori versamenti. Alla stregua dei principi di diritto suesposti, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito, atteso il principio che la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere риз 4 luogo quando la pronuncia caducatoria renda rilevante l'esame di questioni non esaminate dal giudice a quo (Cass. 2 giugno 2000 n.7367, 25 marzo 1996 n.2659, 16 marzo 1996 n.2238, 24 novembre 1995 n.12145). Questa condizione ostativa ricorre grado nella specie a seguito della riforma della sentenza di primo da parte della decisione ora cassata, occorrendo che il giudice di rinvio proceda alla quantificazione dei crediti, una volta verificato -sempreché sia risolta in senso positivo la questione (decisa dalle Sezioni Unite con la citata sentenza 25 luglio 2002 n.10955) dell'applicabilità d'ufficio di un termine di prescrizione diverso da quello (quinquennale) eccepito dal Ministero- se rispetto al credito degli accessori per i ratei in questione (scaduti prima del 31 dicembre 1991) si sia o no compiuta la prescrizione decennale, avuto riguardo alla decorrenza sopra indicata e alla stregua delle circostanze di fatto all'uopo rilevanti. Al giudice di rinvio - che, trattandosi di cassazione della sentenza emessa dal tribunale in secondo grado, va individuato in una corte d'appello (Cass., S.. U. 28 settembre 2000, n.1044) e che, nella specie, si ritiene opportuno designare nella Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa - anc per le spese alla Corte d'appello di Napoli. - Così deciso, in Roma, il 28 gennaio 2003 IL CONSIGLIERE - ESTENSORE IL PRESIDENTE m Ravag Florino. Ulf. LCANCELLIERE elle Depositato in Cancellerla 17 MAG. 2003 oggi, IL CANCELLIERE love