Sentenza 6 dicembre 1999
Massime • 1
L'ammissione al gratuito patrocinio disposta per il giudizio di cognizione (nella specie per la fase delle indagini preliminari) non opera nel procedimento di esecuzione, in quanto l'art. 1 n. 3 della legge n. 217 del 1990 stabilisce che essa giova per tutti i gradi del procedimento, ma nulla prevede per fasi diverse, mentre quella esecutiva è una fase diversa, e non un grado diverso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/1999, n. 6852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6852 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 06.12.1999
1.Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N.6852
3.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N.21721/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO CR n. il 27.08.1975
2) BARONCINI MARCO NEL PROC. C/
avverso ordinanza del 29.03.1999 TRIBUNALE di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DELEHAYE ENRICO lette le conclusioni del P.G. per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con ordinanza del 29-3-1999 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso, proposto dall'avv. Baroncini Marco avverso il provvedimento con cuì il G.I.P. dello stesso Tribunale aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione degli onorari spettanti per l'attività difensiva, svolta dal suddetto legale in sede esecutiva in favore di NE IS.
Entrambi i giudici di merito rilevavano che quest'ultimo non era stato ammesso al gratuito patrocinio anche per l'esecuzione e ritenevano che non potesse essere considerata valida quella effettuata durante le indagini preliminari, in quanto l'art. 1 n. 3 della L. 217/90 dispone solamente che l'ammissione a tale beneficio giova per tutti i gradi del procedimento ma non dice nulla di simile per fasi diverse.
Avverso la suddetta decisione ha proposto rituale ricorso in Cassazione il difensore dell'avvocato interessato, eccependo che la suddetta norma avrebbe usato il termine "gradi" in senso ampio, sicché esso comprenderebbe anche il concetto di "fasi", ritenuto un "minus" rispetto all'altro: non sarebbe, quindi, necessario reiterare l'istanza per quelli già ammessi al gratuito patrocinio. Motivi della decisione.
Il ricorso appare infondato e deve essere rigettato. È stata infatti sostenuta l'inutilità di una specifica ammissione al gratuito patrocinio nella fase esecutiva per coloro, che abbiano fruito del beneficio nei vari gradi del giudizio, in quanto tale termine, usato nell'art. 1 n. 3 della L. 217/90, comprenderebbe anche quello di fase.
Tale tesi non può essere condivisa, poiché appare insuperabile l'elemento testuale della norma in esame, che usa il termine "gradi", il cui senso tecnico è ben diverso da quello di "fase" e certamente non più ampio, come Sostenuto dalla difesa nel suo ricorso. Inoltre tale disposizione va posta in correlazione con l'art. 15 della stessa legge, che, regolando l'ammissione al gratuito patrocinio in altri casi, dichiara espressamente applicabili gli articoli precedenti alla "fase" dell'esecuzione, l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente", sancendone così la completa autonomia rispetto alla cognizione. Tale interpretazione appare inoltre conforme a quella adottata da questa Corte in Un caso diverso, ma in certo modo analogo, enunciando che "stante l'autonomia fra le diverse procedure, l'ammissione al gratuito patrocinio per il procedimento di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale non opera nel procedimento per la revoca del beneficio, ne' pertanto può farsi riferimento, in questo, alla documentazione acquisita in quello precedente." (Sez. V, 23-6-1998 n. 4145, Curtò, RV. 211.319). L'impugnata ordinanza., quindi, appare compiutamente motivata ed esente da vizi di carattere logico o giuridico, valutabili in sede di legittimità; al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2000