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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1114/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1114 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022; promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], elettivamente domiciliato in
Campobasso, viale Elena n. 20, presso lo studio dell'avv. Giulia Rita Michelina Di Paolo, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente all'avv. Mario Del Greco;
(parte attrice)
contro
:
• DEL (C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
10/10/1963 residente in [...], alla C.da Selva n. 46;
• (C.F.: , nato a Parte_3 C.F._3
Toro (CB) il 9 marzo 1959 e residente in [...], alla C.da Selva 46;
• (C.F.: ), nato a [...] l'11 Parte_4 C.F._4
maggio 1967 ed ivi residente, in via IV Novembre, n. 29;
• (C.F.: ), nato a [...] il 1° marzo Parte_5 C.F._5 tutti elettivamente domiciliati in Campobasso, via Mazzini n. 101, presso lo studio dell'avv.
Maurizio Occhionero, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte convenuta)
Oggetto: azione di rivendicazione;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, – premesso di essere stato parte, Parte_1
quale debitore esecutato, della procedura esecutiva immobiliare iscritta, presso l'intestato Tribunale, al
R.G. n. 14/2011, la quale si è conclusa con il trasferimento del bene immobile staggito (sito in
Casalciprano, al borgo Molinello, e distinto al foglio 5, particella 144, sub. 1 e 2, attualmente: sub. 4 e 5)
in favore degli aggiudicatari, e che hanno, poi (unitamente a CP_1 Parte_4
che ha partecipato, in qualità di coniuge di all'atto Parte_3 CP_1 di compravendita rep. n. 2795, racc. n. 2236 del 04/11/2021 a rogito del notaio dott. ), Persona_1 successivamente riveduto il bene a loro trasferito in sede esecutiva all'attuale proprietario, Parte_5
– ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, gli odierni convenuti, per
[...]
sentir accertare e dichiarare – previo accertamento dell'invalidità degli atti di trasferimento in questione – la piena proprietà, in capo alla stessa parte attrice, del bene immobile così identificato.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto:
- che, nella procedura esecutiva immobiliare iscritta, presso l'intestato Tribunale, al
R.G. n. 14/2011 e nel corso della quale il bene immobile era stato trasferito, non era mai stata prodotta, in via completa ed esaustiva, la documentazione di cui all'art. 567
c.p.c. relativamente al bene immobile staggito, omissione che, pertanto – ad avviso di parte attrice –, si ripercuoterebbe inevitabilmente sulla validità sia del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva stessa, sia del successivo atto notarile di compravendita, avente ad oggetto il medesimo bene immobile esecutivamente trasferito;
- che, nella procedura esecutiva immobiliare in questione, doveva, altresì, ritenersi
“dubbia” la stessa effettiva messa in vendita del bene immobile staggito nella sua esatta consistenza, stante le vicende succedutesi nel corso della procedura esecutiva medesima (in particolare: istanza di riduzione del pignoramento e successiva rinuncia, da parte del creditore procedente, ad alcuni dei beni immobili staggiti). Parte attrice ha, quindi, concluso chiedendo – previo accertamento dell'invalidità sia del decreto di trasferimento emesso dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al R.G. n. 14/2011, sia della successiva compravendita del 04/11/2021 per atto a rogito del notaio, dott. (rep. n. Persona_1
2795, racc. n. 2236) – l'accertamento in ordine alla sussistenza del proprio diritto di proprietà sul bene immobile sito nel Comune di Casalciprano (CB), località Borgo Molinello e attualmente distinto al catasto al foglio 5, particella 144, sub. 4 e 5.
Si sono costituiti in giudizio gli odierni convenuti, eccependo, preliminarmente,
l'improcedibilità della domanda per omesso previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e, in ogni caso, l'inammissibilità della stessa, in quanto le doglianze proposte dall'odierno attore avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte, in sede esecutiva, mediante lo strumento delle opposizioni esecutive.
Gli odierni convenuti hanno, quindi, concluso, chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea, con condanna di parte attrice anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Espletata infruttuosamente la procedura di mediazione obbligatoria e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 27 novembre 2024, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'esito di discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c.
***
La domanda deve essere dichiarata, in radice, inammissibile.
Costituisce, infatti, un principio di diritto da tempo acquisito dalla giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, e recentemente affermato anche dalla stessa terza sezione della
Suprema corte (ossia dalla sezione che, com'è noto, si occupa, tra le altre materie, anche, nello specifico, di esecuzione forzata), quello per cui “le parti del processo esecutivo hanno
l'onere di denunciare con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. l'erroneo trasferimento all'aggiudicatario di un cespite che è oggetto di pignoramento, essendo inammissibile un'azione (nella specie di rivendica) autonoma, cioè distinta dai rimedi tipici dell'esecuzione forzata, proposta per contrastare gli effetti dell'esecuzione, ponendoli nel nulla o limitandoli”
(così: Cass. civ., Sez. III, n. 27677/2022).
Ebbene, applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate al caso di specie (che, del resto, ad esso si attagliano perfettamente), ne deriva che l'asserito erroneo trasferimento, agli aggiudicatari della procedura esecutiva iscritta al R.G. n. 14/2011, del bene immobile staggito
(con conseguente asserita invalidità “derivata” anche del trasferimento successivo, dagli aggiudicatari all'attuale proprietario, che dal primo trasferimento Parte_5
dipende), avrebbe dovuto essere denunciato, dalla parte del processo esecutivo (ossia da parte dell'attuale attore, debitore esecutato nella procedura esecutiva in questione) “con una tempestiva opposizione all'atto esecutivo asseritamente erroneo, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.”
(così: Cass. civ. n. 27677/2022 cit.).
Tale conclusione, del resto, come evidenziato proprio dalla Suprema corte nella pronuncia citata, è del tutto coerente con il sistema generale delle esecuzioni forzate e, più nello specifico, con un'esigenza “di stabilità degli atti dell'esecuzione forzata (e, in particolare, dell'acquisto in executivis” (così: Cass. civ. n. 27677/2022 cit., ma v. anche, nello stesso senso, Cass. civ. n. 3709/2019 e, ancora prima, Cass. civ., Sez. unite, n. 21110/2012), esigenza che impone, appunto, quale logica conclusione, quella della “inammissibilità di un'azione autonoma (cioè distinta dai rimedi tipici del processo di esecuzione forzata) – se proposta da una delle parti legittimate all'opposizione ex art. 617 c.p.c. – volta a contrastare gli effetti dell'esecuzione stessa sostanzialmente ponendoli nel nulla o limitandoli” (così: Cass. civ. n.
27677/2022).
E ciò è tanto più vero proprio quando l'azione, come nel caso di specie, sia diretta anche nei confronti dell'aggiudicatario della procedura esecutiva (che è il soggetto nei confronti del quale l'esigenza sistemica di garantire la stabilità della vendita esecutiva e, quindi, dell'acquisto maggiormente si pone), “la cui situazione giuridica soggettiva, ai sensi dell'art.
2929 c.c., non può essere incisa da iniziative extra ordinem dell'esecutato, quand'anche attinenti a pretesi vizi relativi all'assegnazione o alla vendita” (così: Cass. civ. n.
27677/2022).
Ne deriva, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, la radicale inammissibilità dell'azione proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n.
55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile (complessità bassa) con riconoscimento di tutte le fasi, ad eccezione della fase istruttoria (in concreto non espletata) e di quella decisionale, con riferimento alla quale appare congruo avere riguardo ai valori minimi anziché ai valori medi, in ragione dell'attività difensiva concretamente espletata, trattandosi di fase svoltasi nelle forme semplificate di cui all'art. 281-sexies c.p.c. Si ritengono, infine, sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c. nei confronti dell'attore.
La citata disposizione prevede infatti che, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91
c.p.c., il giudice possa, anche d'ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
La Suprema corte ha chiarito, in merito ai presupposti di tale condanna, che la stessa “richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile” (v., in tal senso: Cass. civ. n. 21757/2021; nello stesso senso, v. anche: Cass. civ n. 27623/2017, secondo cui “la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., applicabile
d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, co.1 e
2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente”).
Ebbene, ritiene questo giudice che, nel caso di specie, la condotta complessivamente tenuta dall'attore – il quale, a distanza di più di un anno dall'emissione, nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al R.G. n. 14/2011, del decreto di trasferimento avente ad oggetto il bene immobile staggito, ha proposto un'azione della cui inammissibilità ben avrebbe potuto avvedersi secondo un criterio di ordinaria diligenza (trattandosi di un principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità)
e che, soprattutto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità citata, si sostanzia nella proposizione di un rimedio extra ordinem non previsto dall'ordinamento, che, come visto, impone che tutte le doglianze aventi ad oggetto il quomodo degli atti di una procedura esecutiva siano veicolate all'interno della procedura esecutiva stessa) – integri gli estremi di una condotta oggettivamente e soggettivamente abusiva del processo, intesa come sviamento funzionale dello strumento processuale rispetto ai fini suoi propri. Con riferimento al quantum della somma oggetto di condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., appare congruo rapportarne l'importo alla condanna alle spese, nella misura (per lo più simbolica) del 10% delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1114 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da ; Parte_1
• Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, , e
[...] Parte_3 Parte_4
, in solido tra loro, delle spese di lite dagli stessi sostenute Parte_6
nel presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.358,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge;
• Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, , e
[...] Parte_3 Parte_4
, in solido tra loro, della somma pari ad € 435,00, ai sensi Parte_6
dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
Così deciso in Campobasso, 9 febbraio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1983 e residente in [...], in località Pallotta n. 31;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1114 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022; promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], elettivamente domiciliato in
Campobasso, viale Elena n. 20, presso lo studio dell'avv. Giulia Rita Michelina Di Paolo, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente all'avv. Mario Del Greco;
(parte attrice)
contro
:
• DEL (C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
10/10/1963 residente in [...], alla C.da Selva n. 46;
• (C.F.: , nato a Parte_3 C.F._3
Toro (CB) il 9 marzo 1959 e residente in [...], alla C.da Selva 46;
• (C.F.: ), nato a [...] l'11 Parte_4 C.F._4
maggio 1967 ed ivi residente, in via IV Novembre, n. 29;
• (C.F.: ), nato a [...] il 1° marzo Parte_5 C.F._5 tutti elettivamente domiciliati in Campobasso, via Mazzini n. 101, presso lo studio dell'avv.
Maurizio Occhionero, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte convenuta)
Oggetto: azione di rivendicazione;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, – premesso di essere stato parte, Parte_1
quale debitore esecutato, della procedura esecutiva immobiliare iscritta, presso l'intestato Tribunale, al
R.G. n. 14/2011, la quale si è conclusa con il trasferimento del bene immobile staggito (sito in
Casalciprano, al borgo Molinello, e distinto al foglio 5, particella 144, sub. 1 e 2, attualmente: sub. 4 e 5)
in favore degli aggiudicatari, e che hanno, poi (unitamente a CP_1 Parte_4
che ha partecipato, in qualità di coniuge di all'atto Parte_3 CP_1 di compravendita rep. n. 2795, racc. n. 2236 del 04/11/2021 a rogito del notaio dott. ), Persona_1 successivamente riveduto il bene a loro trasferito in sede esecutiva all'attuale proprietario, Parte_5
– ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, gli odierni convenuti, per
[...]
sentir accertare e dichiarare – previo accertamento dell'invalidità degli atti di trasferimento in questione – la piena proprietà, in capo alla stessa parte attrice, del bene immobile così identificato.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto:
- che, nella procedura esecutiva immobiliare iscritta, presso l'intestato Tribunale, al
R.G. n. 14/2011 e nel corso della quale il bene immobile era stato trasferito, non era mai stata prodotta, in via completa ed esaustiva, la documentazione di cui all'art. 567
c.p.c. relativamente al bene immobile staggito, omissione che, pertanto – ad avviso di parte attrice –, si ripercuoterebbe inevitabilmente sulla validità sia del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva stessa, sia del successivo atto notarile di compravendita, avente ad oggetto il medesimo bene immobile esecutivamente trasferito;
- che, nella procedura esecutiva immobiliare in questione, doveva, altresì, ritenersi
“dubbia” la stessa effettiva messa in vendita del bene immobile staggito nella sua esatta consistenza, stante le vicende succedutesi nel corso della procedura esecutiva medesima (in particolare: istanza di riduzione del pignoramento e successiva rinuncia, da parte del creditore procedente, ad alcuni dei beni immobili staggiti). Parte attrice ha, quindi, concluso chiedendo – previo accertamento dell'invalidità sia del decreto di trasferimento emesso dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al R.G. n. 14/2011, sia della successiva compravendita del 04/11/2021 per atto a rogito del notaio, dott. (rep. n. Persona_1
2795, racc. n. 2236) – l'accertamento in ordine alla sussistenza del proprio diritto di proprietà sul bene immobile sito nel Comune di Casalciprano (CB), località Borgo Molinello e attualmente distinto al catasto al foglio 5, particella 144, sub. 4 e 5.
Si sono costituiti in giudizio gli odierni convenuti, eccependo, preliminarmente,
l'improcedibilità della domanda per omesso previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e, in ogni caso, l'inammissibilità della stessa, in quanto le doglianze proposte dall'odierno attore avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte, in sede esecutiva, mediante lo strumento delle opposizioni esecutive.
Gli odierni convenuti hanno, quindi, concluso, chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea, con condanna di parte attrice anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Espletata infruttuosamente la procedura di mediazione obbligatoria e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 27 novembre 2024, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'esito di discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c.
***
La domanda deve essere dichiarata, in radice, inammissibile.
Costituisce, infatti, un principio di diritto da tempo acquisito dalla giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, e recentemente affermato anche dalla stessa terza sezione della
Suprema corte (ossia dalla sezione che, com'è noto, si occupa, tra le altre materie, anche, nello specifico, di esecuzione forzata), quello per cui “le parti del processo esecutivo hanno
l'onere di denunciare con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. l'erroneo trasferimento all'aggiudicatario di un cespite che è oggetto di pignoramento, essendo inammissibile un'azione (nella specie di rivendica) autonoma, cioè distinta dai rimedi tipici dell'esecuzione forzata, proposta per contrastare gli effetti dell'esecuzione, ponendoli nel nulla o limitandoli”
(così: Cass. civ., Sez. III, n. 27677/2022).
Ebbene, applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate al caso di specie (che, del resto, ad esso si attagliano perfettamente), ne deriva che l'asserito erroneo trasferimento, agli aggiudicatari della procedura esecutiva iscritta al R.G. n. 14/2011, del bene immobile staggito
(con conseguente asserita invalidità “derivata” anche del trasferimento successivo, dagli aggiudicatari all'attuale proprietario, che dal primo trasferimento Parte_5
dipende), avrebbe dovuto essere denunciato, dalla parte del processo esecutivo (ossia da parte dell'attuale attore, debitore esecutato nella procedura esecutiva in questione) “con una tempestiva opposizione all'atto esecutivo asseritamente erroneo, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.”
(così: Cass. civ. n. 27677/2022 cit.).
Tale conclusione, del resto, come evidenziato proprio dalla Suprema corte nella pronuncia citata, è del tutto coerente con il sistema generale delle esecuzioni forzate e, più nello specifico, con un'esigenza “di stabilità degli atti dell'esecuzione forzata (e, in particolare, dell'acquisto in executivis” (così: Cass. civ. n. 27677/2022 cit., ma v. anche, nello stesso senso, Cass. civ. n. 3709/2019 e, ancora prima, Cass. civ., Sez. unite, n. 21110/2012), esigenza che impone, appunto, quale logica conclusione, quella della “inammissibilità di un'azione autonoma (cioè distinta dai rimedi tipici del processo di esecuzione forzata) – se proposta da una delle parti legittimate all'opposizione ex art. 617 c.p.c. – volta a contrastare gli effetti dell'esecuzione stessa sostanzialmente ponendoli nel nulla o limitandoli” (così: Cass. civ. n.
27677/2022).
E ciò è tanto più vero proprio quando l'azione, come nel caso di specie, sia diretta anche nei confronti dell'aggiudicatario della procedura esecutiva (che è il soggetto nei confronti del quale l'esigenza sistemica di garantire la stabilità della vendita esecutiva e, quindi, dell'acquisto maggiormente si pone), “la cui situazione giuridica soggettiva, ai sensi dell'art.
2929 c.c., non può essere incisa da iniziative extra ordinem dell'esecutato, quand'anche attinenti a pretesi vizi relativi all'assegnazione o alla vendita” (così: Cass. civ. n.
27677/2022).
Ne deriva, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, la radicale inammissibilità dell'azione proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n.
55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile (complessità bassa) con riconoscimento di tutte le fasi, ad eccezione della fase istruttoria (in concreto non espletata) e di quella decisionale, con riferimento alla quale appare congruo avere riguardo ai valori minimi anziché ai valori medi, in ragione dell'attività difensiva concretamente espletata, trattandosi di fase svoltasi nelle forme semplificate di cui all'art. 281-sexies c.p.c. Si ritengono, infine, sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c. nei confronti dell'attore.
La citata disposizione prevede infatti che, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91
c.p.c., il giudice possa, anche d'ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
La Suprema corte ha chiarito, in merito ai presupposti di tale condanna, che la stessa “richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile” (v., in tal senso: Cass. civ. n. 21757/2021; nello stesso senso, v. anche: Cass. civ n. 27623/2017, secondo cui “la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., applicabile
d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, co.1 e
2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente”).
Ebbene, ritiene questo giudice che, nel caso di specie, la condotta complessivamente tenuta dall'attore – il quale, a distanza di più di un anno dall'emissione, nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al R.G. n. 14/2011, del decreto di trasferimento avente ad oggetto il bene immobile staggito, ha proposto un'azione della cui inammissibilità ben avrebbe potuto avvedersi secondo un criterio di ordinaria diligenza (trattandosi di un principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità)
e che, soprattutto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità citata, si sostanzia nella proposizione di un rimedio extra ordinem non previsto dall'ordinamento, che, come visto, impone che tutte le doglianze aventi ad oggetto il quomodo degli atti di una procedura esecutiva siano veicolate all'interno della procedura esecutiva stessa) – integri gli estremi di una condotta oggettivamente e soggettivamente abusiva del processo, intesa come sviamento funzionale dello strumento processuale rispetto ai fini suoi propri. Con riferimento al quantum della somma oggetto di condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., appare congruo rapportarne l'importo alla condanna alle spese, nella misura (per lo più simbolica) del 10% delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1114 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da ; Parte_1
• Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, , e
[...] Parte_3 Parte_4
, in solido tra loro, delle spese di lite dagli stessi sostenute Parte_6
nel presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.358,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge;
• Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, , e
[...] Parte_3 Parte_4
, in solido tra loro, della somma pari ad € 435,00, ai sensi Parte_6
dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
Così deciso in Campobasso, 9 febbraio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1983 e residente in [...], in località Pallotta n. 31;