TAR Lecce, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 69
TAR
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inadempimento dell’obbligo di provvedere sul procedimento di VIA

    Il silenzio serbato dal Ministero è illegittimo per violazione dei termini procedimentali previsti dal D. Lgs. n. 152/2006, in particolare per i progetti strategici come quello in esame. La mancata emissione dei pareri nei termini o pareri negativi non elide l'obbligo di una pronuncia espressa. La mera calendarizzazione dell'istruttoria non giustifica il ritardo.

  • Accolto
    Mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento

    La norma che prevede il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria in caso di mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento si applica indipendentemente dalla colpa dell'Amministrazione. L'importo dovuto è pari alla metà delle spese di istruttoria versate.

  • Accolto
    Illegittimità della nota ministeriale

    La nota ministeriale è annullata in quanto l'Amministrazione non ha rispettato i termini per la conclusione del procedimento, rendendo illegittima la comunicazione di impossibilità di procedere.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere

    Accogliendo il ricorso avverso il silenzio, il Tribunale ordina all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine prestabilito.

  • Accolto
    Diritto al rimborso per ritardo

    La domanda di rimborso è accolta in quanto l'Amministrazione non ha rispettato i termini per la conclusione del procedimento, dando diritto al rimborso del 50% delle spese di istruttoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 69
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 69
    Data del deposito : 15 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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