Art. 6. (Indulto)
Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 3 e 4, il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto, per ogni reato non finanziario, nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto per i reati previsti dal codice militare di pace, se commessi per obiezione di coscienza.
L'indulto e' ridotto alla meta' nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti e di coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o piu' precedenti condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre tre anni di reclusione.
Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:
a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;
b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell' articolo 167 del codice penale ;
c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie.
L'indulto e' ridotto alla meta' nel caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 314 e 315 e dagli articoli 317, 319, primo, secondo e terzo comma, 320, secondo e terzo comma, 321, 322, secondo comma, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630, del codice penale, nonche' dagli articoli 5 , 6 , escluse le condanne per impiego e detenzione per uso personale, e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 ; nei confronti, altresi', delle condanne per il reato previsto dall' articolo 589 del codice penale quando e' connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso codice penale e 133 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 .
L'indulto e' ridotto alla meta' per il reato di bancarotta fraudolenta quando abbia provocato grave danno sociale.
L'indulto non si applica per i reati previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 .
Nei casi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai sensi dell' articolo 136 del codice penale l'indulto si applica sulla pena detentiva risultante dalla conversione.
Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 3 e 4, il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto, per ogni reato non finanziario, nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto per i reati previsti dal codice militare di pace, se commessi per obiezione di coscienza.
L'indulto e' ridotto alla meta' nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti e di coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o piu' precedenti condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre tre anni di reclusione.
Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:
a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;
b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell' articolo 167 del codice penale ;
c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie.
L'indulto e' ridotto alla meta' nel caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 314 e 315 e dagli articoli 317, 319, primo, secondo e terzo comma, 320, secondo e terzo comma, 321, 322, secondo comma, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630, del codice penale, nonche' dagli articoli 5 , 6 , escluse le condanne per impiego e detenzione per uso personale, e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 ; nei confronti, altresi', delle condanne per il reato previsto dall' articolo 589 del codice penale quando e' connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso codice penale e 133 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 .
L'indulto e' ridotto alla meta' per il reato di bancarotta fraudolenta quando abbia provocato grave danno sociale.
L'indulto non si applica per i reati previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 .
Nei casi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai sensi dell' articolo 136 del codice penale l'indulto si applica sulla pena detentiva risultante dalla conversione.