Sentenza 14 maggio 2004
Massime • 1
L'opposizione alla richiesta di archiviazione compete unicamente alla persona offesa, che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato. Ne consegue che poiché nel reato di interesse privato del curatore negli atti del fallimento l'interesse tutelato dalla norma viene comunemente individuato nella salvaguardia della genuinità e del regolare ed ordinato svolgimento della procedura fallimentare, il denunziante, anche se in concreto risulti ingiustamente danneggiato dalla condotta dell'indagato, non è legittimato alla proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione. (Fattispecie in tema di reato di interesse privato del curatore negli atti del fallimento ex art. 228 legge fall., in cui la Corte ha rigettato il ricorso del denunziante - socio titolare di una quota del capitale sociale - che, lamentando di non aver ricevuto comunicazione ai sensi dell'art. 408, comma secondo, cod. proc. pen., non aveva tuttavia dimostrato la sua eventuale posizione di persona direttamente offesa dal reato, competendogli al più quella di persona danneggiata alla quale non spetta il citato avviso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2004, n. 43105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43105 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 14/05/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 821
Dott. DI POPOLO Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 033621/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE AU N. IL 12/10/1955;
contro
2) IO ON N. IL 23/09/1956;
3) RO MA N. IL 24/12/1949;
avverso DECRETO del 05/02/2003 GIP TRIBUNALE di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI POPOLO ANGELO;
Lette le conclusioni del P.G., in persona del S.P.G. designato, che ha richiesto annullarsi il decreto impugnato e rimettersi gli atti all'Ufficio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi;
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
Che:
Il decreto impugnato consegue ad altro provvedimento dello stesso G.I.P. presso il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi del 18 luglio 2002, che, per fatti attinenti alla gestione della procedura fallimentare "Irpinialimenti s.r.l.", non ha preliminarmente ravvisato elementi del reato di cui all'art. 228 della Legge fallimentare a carico del Curatore avv. ON UL (per iniziative solo apoditticamente ed incidentalmente correlate a difetto di diligenza gestionale, non valutazione non pertinente nella sede penale, ma riservata, come riconosciuto nello stesso provvedimento, al competente giudice civile) ed ha conseguentemente dichiarato l'incompetenza per territorio per gli altri reati ipotizzabili a carico dei coindagati IT AT, DE RA RI, AN NN, e UL ON.
Il decreto, cioè, denota la portata meramente ricognitiva di tale provvedimento e dispone, nei confronti del UL, l'archiviazione del procedimento per il reato predetto, di cui all'art. 228 della Legge fallimentare, oltre che nei confronti dell'"extraneus" IT AT.
Il ricorrente HI EL denunzia violazione della disciplina di cui all'art. 408 c.p.p., non essendogli stato comunicato l'avviso della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., invece necessario per quanto precisato a corredo della denunzia presentata a carico del UL ed in considerazione della sua qualità di persona offesa ("socio proprietario di quote pari al 12,5% del capitale sociale" della società fallita).
Con memoria difensiva l'indagato ha sollecitato la dichiarazione di inammissibilità, ovvero di rigetto del ricorso.
Prescindendosi dalla disamina delle altre questioni sollevate con tale memoria (in ordine ai diversi rimedi processuali esperibili dallo HI ed alla contestata configurabilità di altre ipotesi di reato in conseguenza della esclusa rilevanza penale delle condotte di gestione fallimentare) e trattandosi, in particolare, di questioni riservate alla deliberazione dei giudici di merito competenti ovvero irrilevanti, viene in rilievo invece che sono fondate le contestazioni di insussistenza della violazione dedotta dal ricorrente.
Quest'ultimo aveva, nell'esposto del 6 aprile 2000, correlato il suo interesse e nella procedura fallimentare alla qualità di "socio coobbligato in fideiussione"; mentre ha precisato infine la sua posizione di persona offesa in relazione alla titolarità di quota del capitale sociale (è non risulta dagli atti processuali la dimostrazione di tali differenti qualificazioni personali). In tal modo, rispetto al reato ipotizzato ai sensi dell'art. 228 della Legge Fallimentare, lo stesso ricorrente ha preso propriamente la posizione processuale di semplice denunziante o, al più, di persona danneggiata dal reato, ai quali certamente non compete il rispetto delle garanzie previste dagli artt. 408 e 410 c.p.p., dovuto soltanto in favore della persona offesa che comprovato la correlativa qualità (Cass. Sez. 5^ n. 1523/1999, Manieri). Diversamente, come è per la situazione processuale dello Schiavoni, ai soggetti che non rivestano tale formale e sostanziale qualità non compete l'informazione della richiesta di archiviazione formulata dal P.M. (nè i soggetti predetti sono conseguentemente legittimati a proporre ricorso per Cassazione con denunzia della correlativa omissione), tanto più considerandosi che, come diffusamente sostenuto ed argomentato nella richiamata memoria difensiva, tale reato ipotizzato tutela esclusivamente i principi di genuinità e di regolarità dello svolgimento della procedura fallimentare, la cui violazione al più lascia assimilare la posizione del socio della società fallita a quella della persona danneggiata, alla quale non compete, come anticipato, l'avviso ex art. 408/2 c.p.. La diversa prospettazione del ricorrente risulta, pertanto, destituita di fondamento, dovendosi così affermare che il ricorso è stato proposto da persona non legittimata, nei confronti della quale correttamente il P.M. procedente ha omesso l'incombente informativo predetto.
Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2004