Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2004, n. 43105
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Sentenza 14 maggio 2004

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L'opposizione alla richiesta di archiviazione compete unicamente alla persona offesa, che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato. Ne consegue che poiché nel reato di interesse privato del curatore negli atti del fallimento l'interesse tutelato dalla norma viene comunemente individuato nella salvaguardia della genuinità e del regolare ed ordinato svolgimento della procedura fallimentare, il denunziante, anche se in concreto risulti ingiustamente danneggiato dalla condotta dell'indagato, non è legittimato alla proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione. (Fattispecie in tema di reato di interesse privato del curatore negli atti del fallimento ex art. 228 legge fall., in cui la Corte ha rigettato il ricorso del denunziante - socio titolare di una quota del capitale sociale - che, lamentando di non aver ricevuto comunicazione ai sensi dell'art. 408, comma secondo, cod. proc. pen., non aveva tuttavia dimostrato la sua eventuale posizione di persona direttamente offesa dal reato, competendogli al più quella di persona danneggiata alla quale non spetta il citato avviso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2004, n. 43105
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43105
    Data del deposito : 14 maggio 2004

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