TAR
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02098/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/02/2026
N. 00315 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02098/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2098 del 2025, proposto da
SC FO, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone
e AO ZI, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e
Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Treviso, non costituiti in giudizio;
per l'esecuzione
della Sentenza Tribunale di Treviso n. 336/2023 pubbl. il 28/09/2023 RG n.
1057/2022. N. 02098/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IP AR
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria in funzione di
Giudice del Lavoro ha accertato il diritto dell'odierna parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti, in relazione al dedotto e documentato servizio prestato a tempo determinato, e ha conseguentemente condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente “le relative differenze retributive, pari ad Euro 220,78 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
2. La sentenza è stata notificata all'indirizzo PEC dell'Amministrazione (in data 4-11-
2023).
3. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione,
l'interessato ha proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della stessa.
4. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 14 maggio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso dev'essere accolto.
7. Sussistono, innanzitutto, le condizioni della proposta azione di ottemperanza consistenti:
- nell'avventura notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione; N. 02098/2025 REG.RIC.
- nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni (prescritto dall'art. 14, comma
1, d.l. n. 669/1996, conv. modif. legge 30/1997) fra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del presente giudizio.
8. Nel merito, non essendo controverso fra le parti che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione, deve essere ordinato al Ministero intimato di provvedervi, corrispondendo al ricorrente, previo compimento degli atti che si renderanno necessari, la somma di Euro 220,78, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
Il Ministero dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
9. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Dirigente Generale per le Risorse Umane e
Finanziarie del Ministero intimato, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ministero, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari vigenti (d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per le controversie fino a € 1.100,00), ridotti della metà in ragione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Pertanto, in considerazione delle fasi in cui si è articolata la presente controversia (studio, introduttiva, decisionale), i compensi devono essere liquidati in
€ 440,70 (quattrocentoquaranta/70), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario. N. 02098/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 440,70 (quattrocentoquaranta/70), oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON AN, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
IP AR, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IP AR ON AN N. 02098/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/02/2026
N. 00315 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02098/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2098 del 2025, proposto da
SC FO, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone
e AO ZI, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e
Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Treviso, non costituiti in giudizio;
per l'esecuzione
della Sentenza Tribunale di Treviso n. 336/2023 pubbl. il 28/09/2023 RG n.
1057/2022. N. 02098/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IP AR
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria in funzione di
Giudice del Lavoro ha accertato il diritto dell'odierna parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti, in relazione al dedotto e documentato servizio prestato a tempo determinato, e ha conseguentemente condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente “le relative differenze retributive, pari ad Euro 220,78 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
2. La sentenza è stata notificata all'indirizzo PEC dell'Amministrazione (in data 4-11-
2023).
3. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione,
l'interessato ha proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della stessa.
4. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 14 maggio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso dev'essere accolto.
7. Sussistono, innanzitutto, le condizioni della proposta azione di ottemperanza consistenti:
- nell'avventura notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione; N. 02098/2025 REG.RIC.
- nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni (prescritto dall'art. 14, comma
1, d.l. n. 669/1996, conv. modif. legge 30/1997) fra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del presente giudizio.
8. Nel merito, non essendo controverso fra le parti che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione, deve essere ordinato al Ministero intimato di provvedervi, corrispondendo al ricorrente, previo compimento degli atti che si renderanno necessari, la somma di Euro 220,78, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
Il Ministero dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
9. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Dirigente Generale per le Risorse Umane e
Finanziarie del Ministero intimato, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ministero, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari vigenti (d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per le controversie fino a € 1.100,00), ridotti della metà in ragione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Pertanto, in considerazione delle fasi in cui si è articolata la presente controversia (studio, introduttiva, decisionale), i compensi devono essere liquidati in
€ 440,70 (quattrocentoquaranta/70), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario. N. 02098/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 440,70 (quattrocentoquaranta/70), oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON AN, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
IP AR, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IP AR ON AN N. 02098/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO