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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/11/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10141/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Barbara De Munari Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 10141/2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CAROTTA MICHELE, come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. CAROTTA MICHELE , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dai ricorrenti nel ricorso del 8.10.2025 e ribadite nelle note scritte depositate per l'udienza del 4.11.2025:
“
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e CP_1
ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato civile Parte_1
del Comune di Grantorto.
2. Autorizzarsi i coniugi a continuare a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con la libertà per entrambi di fissare la propria residenza.
3. Darsi atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che provvederanno autonomamente al proprio sostentamento e, a tal fine pertanto, darsi atto che la sig.ra Parte_1 rinuncia al contributo di mantenimento per ella previsto in sede di separazione e pari ad € 150,00 mensili. Il sig. accetta detta rinuncia. Per l'effetto, darsi atto che nessun contributo di CP_1 mantenimento è più dovuto dal sig. a beneficio della sig.ra . CP_1 Parte_1
4. A totale definizione di ogni questione economica esistente tra i coniugi e derivante e/o connessa alla convivenza matrimoniale, il sig. rinuncia ad ogni pretesa, attuale o futura, dallo stesso CP_1
vantata a qualunque titolo nei confronti della sig.ra relativamente sia all'immobile adibito Parte_1
a casa familiare sito in Grantorto via Sant'Antonio 37/A sia all'autovettura Renault Clio targata ET
572BA ad oggi in uso alla stessa sia in relazione ai beni tutti mobili ed immobili acquistati e/o pervenuti ai coniugi e/o goduti dagli stessi sin dall'epoca del matrimonio, rinunciando pertanto irrevocabilmente ad ogni eventuale pretesa nei confronti della moglie per ogni e qualsivoglia titolo.
La sig.ra accetta la presente rinuncia. Parte_1
5. Con la sottoscrizione del presente ricorso e a seguito degli accordi sopra raggiunti, i coniugi riconoscono reciprocamente di aver regolato e definito in via definitiva ogni questione derivante e/0 connessa al rapporto matrimoniale, dichiarandosi reciprocamente soddisfatti e riconoscendo di nulla avere ulteriormente a pretendere l'uno dall'altra per ogni e qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.
6. Spese e competenze professionali integralmente compensate tra le parti.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] in [...], e Parte_1
, nato il [...] in [...], hanno contratto CP_1
matrimonio concordatario il 02/06/1990 in Grantorto (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 6, Parte II, Serie A, anno 1990.
Dalla loro unione sono nati i figli il 7.03.1995, ed Persona_1 [...]
, il 7.10.1996. Per_2
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 07.04.2017 e la separazione è stata omologata il
16.05.2017.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme di e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 02/06/1990 in Grantorto (PD) e
[...] CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 6, Parte
II, Serie A, anno 1990 ;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 7/11/2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Barbara De Munari Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 10141/2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CAROTTA MICHELE, come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. CAROTTA MICHELE , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dai ricorrenti nel ricorso del 8.10.2025 e ribadite nelle note scritte depositate per l'udienza del 4.11.2025:
“
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e CP_1
ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato civile Parte_1
del Comune di Grantorto.
2. Autorizzarsi i coniugi a continuare a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con la libertà per entrambi di fissare la propria residenza.
3. Darsi atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che provvederanno autonomamente al proprio sostentamento e, a tal fine pertanto, darsi atto che la sig.ra Parte_1 rinuncia al contributo di mantenimento per ella previsto in sede di separazione e pari ad € 150,00 mensili. Il sig. accetta detta rinuncia. Per l'effetto, darsi atto che nessun contributo di CP_1 mantenimento è più dovuto dal sig. a beneficio della sig.ra . CP_1 Parte_1
4. A totale definizione di ogni questione economica esistente tra i coniugi e derivante e/o connessa alla convivenza matrimoniale, il sig. rinuncia ad ogni pretesa, attuale o futura, dallo stesso CP_1
vantata a qualunque titolo nei confronti della sig.ra relativamente sia all'immobile adibito Parte_1
a casa familiare sito in Grantorto via Sant'Antonio 37/A sia all'autovettura Renault Clio targata ET
572BA ad oggi in uso alla stessa sia in relazione ai beni tutti mobili ed immobili acquistati e/o pervenuti ai coniugi e/o goduti dagli stessi sin dall'epoca del matrimonio, rinunciando pertanto irrevocabilmente ad ogni eventuale pretesa nei confronti della moglie per ogni e qualsivoglia titolo.
La sig.ra accetta la presente rinuncia. Parte_1
5. Con la sottoscrizione del presente ricorso e a seguito degli accordi sopra raggiunti, i coniugi riconoscono reciprocamente di aver regolato e definito in via definitiva ogni questione derivante e/0 connessa al rapporto matrimoniale, dichiarandosi reciprocamente soddisfatti e riconoscendo di nulla avere ulteriormente a pretendere l'uno dall'altra per ogni e qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.
6. Spese e competenze professionali integralmente compensate tra le parti.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] in [...], e Parte_1
, nato il [...] in [...], hanno contratto CP_1
matrimonio concordatario il 02/06/1990 in Grantorto (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 6, Parte II, Serie A, anno 1990.
Dalla loro unione sono nati i figli il 7.03.1995, ed Persona_1 [...]
, il 7.10.1996. Per_2
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 07.04.2017 e la separazione è stata omologata il
16.05.2017.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme di e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 02/06/1990 in Grantorto (PD) e
[...] CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 6, Parte
II, Serie A, anno 1990 ;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 7/11/2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti