TRIB
Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/03/2025, n. 3195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3195 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9571 anno 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9571 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, in Viale delle Milizie n. 1 Parte_1 presso l CA SI Piccioni, che lo rappresenta e difende, come da documentazione in atti
parte attrice
E
in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Giovanni CP_1 Pierluigi da Palestrina n. 47, presso lo studio dell'Avv. Pietro Bonanni il quale, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Angela Raimondo), la rappresenta e difende, come da documentazione in atti parte convenuta
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da Controparte_2 documentazione in atti, dall'Avv. Marcello Marino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla via Alessandro Poerio n. 88
Parte terza chiamata
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_3 domiciliato in Napoli, alla Via Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Flajani, dal quale è rappresentata e difesa, come da documentazione in atti
.
Parte terza chiamata
OGGETTO: risarcimento lesioni personali ex artt. 2051-2043- c.c.
Conclusioni: come da verbale del 7 settembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per “…accertare e dichiarare la responsabilità del per le CP_1 Controparte_4 lesioni riportate dall'attore in seguito al sinistro di cui in narrativa, e, per l'effetto condannare lo stesso in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore del Controparte_4 sig. dell'importo di euro 19.305,68 a titolo di risarcimento del danno biologico da Parte_1 invalidità permanente ed inabilità temporanea od a quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo.
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge, da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Assumeva che: “ In data 01.03.2019, ore 21:20 circa, in Roma…mentre percorreva a piedi il marciapiede di Via A. Tempesta, direzione Via del Pigneto, giunto davanti al civico n. 82, a causa del manto stradale dissestato e della presenza di n. 3 buche di modeste dimensioni, involontariamente inciampava su una di queste buche e cadeva rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni fisiche;
Nell'occasione la buca non risultava visibile a causa dell'oscurità né in alcun modo segnalata;
Immediatamente il sig. veniva soccorso da un passante, il quale lo Parte_1 riaccompagnava a casa;
Tuttavia nel corso della notte il dolore, causato dalla caduta, persisteva, pertanto la mattina seguente l'odierno attore si recava presso il nosocomio dell'ospedale Madre G. Vannini, dove, a seguito di accertamenti, gli veniva diagnosticata la “frattura epifisi distale di radio destro e contusione ginocchio destro”, con prognosi di giorni 30 s.c…In data 6.03.2019 l'odierno attore si presentava spontaneamente presso il Comando di Polizia – CP_1 U.O.V. Gruppo “Prenestino” per denunciare l'accaduto… Ritenendo imputabile l'infortunio ad omessa manutenzione di area sottoposta alla custodia dell'Ente territoriale, in data 2.04.2019…rivolgeva richiesta risarcitoria, a mezzo PEC, a …” CP_1
Si costituiva ritualmente in giudizio la quale chiedeva “ … di essere CP_1 autorizzata…a chiamare in causa –in via preliminare, affinché risponda della domanda attrice in luogo dell'ente convenuto, con estromissione di quest'ultimo ovvero in via subordinata, a titolo di garanzia e manleva–la società accertare e dichiarare la Parte_2 carenza di legittimazione passiva di nel presente giudizio e per l'effetto estromettere CP_1 l'ente convenuto;
rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
…ridurre la somma richiesta da parte attrice per i motivi di cui in narrativa ed anche tenendo conto della condotta colposa del danneggiato da valutarsi ai sensi dell'art. 1227 c.c.;… accertare e dichiarare che l'impresa in narrativa indicata è obbligata a garantire, manlevare e tenere indenne da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivare dalla presente CP_1 controversia e, per l'effetto, condannarla ad indennizzare di tutte le somme, CP_1 comprese le spese di giudizio, che dovesse corrispondere all'attrice. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre accessori come per legge.”
Si costituiva ritualmente in giudizio in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore concludendo “…di consentire la chiamata in causa della Lloyd's rappresentanza generale talia spa in persona del rappresentante generale per l'Italia CP_5 p.t…rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
…nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare che l'impresa non è tenuta a manlevare e/o rimborsare Controparte_2 [...] ;…nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice e/o CP_1 contestuale dichiarazione di manleva, in favore di condannare, in CP_1 ragione della competenza richiamata in premessa, la Lloyd's Italia s.p.a. a manlevare e tenere indenne la Terza Chiamata”.
Si costituiva in persona dl legale rappresentante Parte_3 p.t. concludendo “…rigettare la domanda di garanzia avanzata nei confronti della compagnia assicurativa comparente, per le motivazioni suesposte;
in ogni caso, rigettare ogni avversa pretesa in quanto del tutto infondata nonché sfornita di idoneo supporto probatorio, con ogni conseguente condanna circa il pagamento delle spese e competenze di causa”.
La causa veniva istruita con la produzione dei documenti, libero interrogatorio del sig. Parte_1
, escussione dei testimoni ammessi e la CTU medico-legale. La causa, in data 7 settembre
[...]
2024 veniva trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire. Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell' alveo normativo dell' art. 2051 c.c. Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895). Si tratta , quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta. La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057 Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di Cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e - superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Ciò posto, occorre procedere alla disamina del caso concreto.
I fatti di causa non appaiono sufficientemente provati e denotano una responsabilità di parte attrice nella causazione dell'evento. Gli agenti di Polizia Municipale sono stati interessati alla rilevazione solo in data 6 marzo 2019, dopo 5 giorni dall'accadimento. Parte attrice si è recata in ospedale il giorno dopo. Le foto depositate in atti non possono avere valenza probatoria tale per accertare l'avvenuto accadimento come descritto. A ciò si aggiunga che parte attrice conosce la zona, abitando nei pressi della stessa e all'ora in cui si è verificato il fatto, come dichiarato dai testi, vi era luce dei lampioni e delle attività commerciali.
Parte attrice dichiara “ Il marciapiede è ampio, ma un po' in discesa verso lato strada. Il tempo era sereno. Vi era luce dei lampioni…Vi erano delle buche, ma non ostacoli. Davanti a me non c'era nessuno…Io non abito tanto distante, percorro di tanto in tanto quella strada, ma non la percorro sempre…”
Il teste escusso di parte attrice, sig. dichiara “ …Io ero al bar vicino, ad una Testimone_1 distanza di circa 20 metri ed ho visto cadere l'attore. Mi sono avvicinato ed era dolorante…Vi sono dei lampioni, ma anche le luci del negozio di frutteria. Quando mi sono avvicinato ho visto che il suolo era sconnesso e vi era una buca. Preciso che la buca l'ho vista solo avvicinandomi, non l'ho vista dal luogo in cui mi trovavo…”
Il teste sig. dichiara “…Io ero al bar poco più avanti, a circa 30 metri ed ho Testimone_2 visto il sig. che cadeva…Vi era illuminazione pubblica e luci di negozio. Il marciapiede Parte_1 non aveva pavimentazione eccellente. Vi erano delle buche, ma non saprei dire quella su cui l'attore è caduto…io non ho notato se vi fossero segnalazioni e ripeto, non posso dire su quale buca l'attore sia caduto…”
Orbene, ritiene questo Giudice che parte attrice non abbia provato in modo inequivocabile che la caduta fosse esclusivamente avvenuta per responsabilità di parte convenuta. Ed ancora, non ha fornito adeguata prova che la presumibile “insidia” sul marciapiede avesse caratteristiche tali da rendere inevitabile il danno. Deve quindi ritenersi che la presenza del danneggiamento, non presentasse quelle caratteristiche di pericolosità intrinseca tali da determinare l'evento denunciato. Per tali ragioni, deve ritenersi che l'incedere dell'attrice non fosse comunque improntato a quei canoni di accortezza e cautela richiesti nell'utilizzo del suolo pubblico, integrando, perciò, detto comportamento gli estremi del caso fortuito (sopra richiamato) idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento; Si rileva che, anche laddove si applicasse al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., in capo al bene difetterebbero i requisiti di pericolosità occulta tipici del trabocchetto come individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ovvero “la sua oggettiva invisibilità e la sua conseguente imprevedibilità” (cfr. Cass. n. 20943/09).
Per quanto sopra la domanda attorea non può trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono calcolate come da dispositivo
PQM
Definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di in persona del Sindaco p.t. CP_1
1.- rigetta la domanda;
2-condanna parte attrice alla rifusione in favore di in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre iva,
c.p.a. e rimb. forf. come per legge;
3-compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti del giudizio;
4- spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice
Così deciso in Roma in data 2 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9571 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, in Viale delle Milizie n. 1 Parte_1 presso l CA SI Piccioni, che lo rappresenta e difende, come da documentazione in atti
parte attrice
E
in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Giovanni CP_1 Pierluigi da Palestrina n. 47, presso lo studio dell'Avv. Pietro Bonanni il quale, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Angela Raimondo), la rappresenta e difende, come da documentazione in atti parte convenuta
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da Controparte_2 documentazione in atti, dall'Avv. Marcello Marino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla via Alessandro Poerio n. 88
Parte terza chiamata
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_3 domiciliato in Napoli, alla Via Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Flajani, dal quale è rappresentata e difesa, come da documentazione in atti
.
Parte terza chiamata
OGGETTO: risarcimento lesioni personali ex artt. 2051-2043- c.c.
Conclusioni: come da verbale del 7 settembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per “…accertare e dichiarare la responsabilità del per le CP_1 Controparte_4 lesioni riportate dall'attore in seguito al sinistro di cui in narrativa, e, per l'effetto condannare lo stesso in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore del Controparte_4 sig. dell'importo di euro 19.305,68 a titolo di risarcimento del danno biologico da Parte_1 invalidità permanente ed inabilità temporanea od a quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo.
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge, da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Assumeva che: “ In data 01.03.2019, ore 21:20 circa, in Roma…mentre percorreva a piedi il marciapiede di Via A. Tempesta, direzione Via del Pigneto, giunto davanti al civico n. 82, a causa del manto stradale dissestato e della presenza di n. 3 buche di modeste dimensioni, involontariamente inciampava su una di queste buche e cadeva rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni fisiche;
Nell'occasione la buca non risultava visibile a causa dell'oscurità né in alcun modo segnalata;
Immediatamente il sig. veniva soccorso da un passante, il quale lo Parte_1 riaccompagnava a casa;
Tuttavia nel corso della notte il dolore, causato dalla caduta, persisteva, pertanto la mattina seguente l'odierno attore si recava presso il nosocomio dell'ospedale Madre G. Vannini, dove, a seguito di accertamenti, gli veniva diagnosticata la “frattura epifisi distale di radio destro e contusione ginocchio destro”, con prognosi di giorni 30 s.c…In data 6.03.2019 l'odierno attore si presentava spontaneamente presso il Comando di Polizia – CP_1 U.O.V. Gruppo “Prenestino” per denunciare l'accaduto… Ritenendo imputabile l'infortunio ad omessa manutenzione di area sottoposta alla custodia dell'Ente territoriale, in data 2.04.2019…rivolgeva richiesta risarcitoria, a mezzo PEC, a …” CP_1
Si costituiva ritualmente in giudizio la quale chiedeva “ … di essere CP_1 autorizzata…a chiamare in causa –in via preliminare, affinché risponda della domanda attrice in luogo dell'ente convenuto, con estromissione di quest'ultimo ovvero in via subordinata, a titolo di garanzia e manleva–la società accertare e dichiarare la Parte_2 carenza di legittimazione passiva di nel presente giudizio e per l'effetto estromettere CP_1 l'ente convenuto;
rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
…ridurre la somma richiesta da parte attrice per i motivi di cui in narrativa ed anche tenendo conto della condotta colposa del danneggiato da valutarsi ai sensi dell'art. 1227 c.c.;… accertare e dichiarare che l'impresa in narrativa indicata è obbligata a garantire, manlevare e tenere indenne da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivare dalla presente CP_1 controversia e, per l'effetto, condannarla ad indennizzare di tutte le somme, CP_1 comprese le spese di giudizio, che dovesse corrispondere all'attrice. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre accessori come per legge.”
Si costituiva ritualmente in giudizio in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore concludendo “…di consentire la chiamata in causa della Lloyd's rappresentanza generale talia spa in persona del rappresentante generale per l'Italia CP_5 p.t…rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
…nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare che l'impresa non è tenuta a manlevare e/o rimborsare Controparte_2 [...] ;…nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice e/o CP_1 contestuale dichiarazione di manleva, in favore di condannare, in CP_1 ragione della competenza richiamata in premessa, la Lloyd's Italia s.p.a. a manlevare e tenere indenne la Terza Chiamata”.
Si costituiva in persona dl legale rappresentante Parte_3 p.t. concludendo “…rigettare la domanda di garanzia avanzata nei confronti della compagnia assicurativa comparente, per le motivazioni suesposte;
in ogni caso, rigettare ogni avversa pretesa in quanto del tutto infondata nonché sfornita di idoneo supporto probatorio, con ogni conseguente condanna circa il pagamento delle spese e competenze di causa”.
La causa veniva istruita con la produzione dei documenti, libero interrogatorio del sig. Parte_1
, escussione dei testimoni ammessi e la CTU medico-legale. La causa, in data 7 settembre
[...]
2024 veniva trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire. Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell' alveo normativo dell' art. 2051 c.c. Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895). Si tratta , quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta. La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057 Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di Cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e - superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Ciò posto, occorre procedere alla disamina del caso concreto.
I fatti di causa non appaiono sufficientemente provati e denotano una responsabilità di parte attrice nella causazione dell'evento. Gli agenti di Polizia Municipale sono stati interessati alla rilevazione solo in data 6 marzo 2019, dopo 5 giorni dall'accadimento. Parte attrice si è recata in ospedale il giorno dopo. Le foto depositate in atti non possono avere valenza probatoria tale per accertare l'avvenuto accadimento come descritto. A ciò si aggiunga che parte attrice conosce la zona, abitando nei pressi della stessa e all'ora in cui si è verificato il fatto, come dichiarato dai testi, vi era luce dei lampioni e delle attività commerciali.
Parte attrice dichiara “ Il marciapiede è ampio, ma un po' in discesa verso lato strada. Il tempo era sereno. Vi era luce dei lampioni…Vi erano delle buche, ma non ostacoli. Davanti a me non c'era nessuno…Io non abito tanto distante, percorro di tanto in tanto quella strada, ma non la percorro sempre…”
Il teste escusso di parte attrice, sig. dichiara “ …Io ero al bar vicino, ad una Testimone_1 distanza di circa 20 metri ed ho visto cadere l'attore. Mi sono avvicinato ed era dolorante…Vi sono dei lampioni, ma anche le luci del negozio di frutteria. Quando mi sono avvicinato ho visto che il suolo era sconnesso e vi era una buca. Preciso che la buca l'ho vista solo avvicinandomi, non l'ho vista dal luogo in cui mi trovavo…”
Il teste sig. dichiara “…Io ero al bar poco più avanti, a circa 30 metri ed ho Testimone_2 visto il sig. che cadeva…Vi era illuminazione pubblica e luci di negozio. Il marciapiede Parte_1 non aveva pavimentazione eccellente. Vi erano delle buche, ma non saprei dire quella su cui l'attore è caduto…io non ho notato se vi fossero segnalazioni e ripeto, non posso dire su quale buca l'attore sia caduto…”
Orbene, ritiene questo Giudice che parte attrice non abbia provato in modo inequivocabile che la caduta fosse esclusivamente avvenuta per responsabilità di parte convenuta. Ed ancora, non ha fornito adeguata prova che la presumibile “insidia” sul marciapiede avesse caratteristiche tali da rendere inevitabile il danno. Deve quindi ritenersi che la presenza del danneggiamento, non presentasse quelle caratteristiche di pericolosità intrinseca tali da determinare l'evento denunciato. Per tali ragioni, deve ritenersi che l'incedere dell'attrice non fosse comunque improntato a quei canoni di accortezza e cautela richiesti nell'utilizzo del suolo pubblico, integrando, perciò, detto comportamento gli estremi del caso fortuito (sopra richiamato) idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento; Si rileva che, anche laddove si applicasse al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., in capo al bene difetterebbero i requisiti di pericolosità occulta tipici del trabocchetto come individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ovvero “la sua oggettiva invisibilità e la sua conseguente imprevedibilità” (cfr. Cass. n. 20943/09).
Per quanto sopra la domanda attorea non può trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono calcolate come da dispositivo
PQM
Definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di in persona del Sindaco p.t. CP_1
1.- rigetta la domanda;
2-condanna parte attrice alla rifusione in favore di in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre iva,
c.p.a. e rimb. forf. come per legge;
3-compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti del giudizio;
4- spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice
Così deciso in Roma in data 2 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso