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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 214/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 780/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1082/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249006913406/000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249006913406/000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249006913406/000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249006913406/000 REGISTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249006913406/000 REGISTRO 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249006913406/000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249006913406/000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante in accoglimento del presente appello ed in riforma parziale dell'impugnata sentenza, Nel merito per i motivi di cui al presente atto di appello Riformare e/o annullare in maniera parziale la sentenza n 1082/2024 emessa in data 01 ottobre 2024 depositata in cancelleria in data 14 ottobre 2024 accogliendo i dedotti motivi di appello e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento n
11020249006913406/000 dichiarando la mancata notifica degli atti presupposti ossia dell'avviso di accertamento n° 250TGZM000648, dell'avviso di accertamento n° 250TGZM000107 e dell'avviso di accertamento n° 250TGPM000342 e la prescrizione delle pretese tributarie non essendo mai stati notificati gli atti presupposti, per come erroneamente accertato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Torino nella sentenza di primo grado;
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese.
Conclusioni parte appellata
Rigettare l'appello confermando l'impugnata sentenza - Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso l'odierna parte appellante adiva la Corte di Giustizia di Primo Grado di Torino per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n 11020249006913406/000 notificata in data 26-02-2024 per l'importo complessivo di euro 9.324,00 con riferimento 1) Alla cartella n° 11020190020520415000 che risultava notificata il 22-10-2019, ma di fatto mai notificata per l'importo di euro 200,91 riguardanti imposta di registro anno 2012 abbondantemente prescritta 2) Alla cartella n° 11020200022504631000 che risulta notificata il
28-11-2022 ma di fatto mai notificata per l'importo di euro 198,53 imposta di registro anno 2013 abbondantemente prescritta 3) Alla cartella n° 11020200025144114000 che risulta notificata il 28-11-2022 ma di fatto mai notificata per l'importo di euro 183,34 riguardanti imposta di registro anno 2015 abbondantemente prescritta 4) Alla cartella n° 11020220021901713000 che risulta notificata il 15-12-2022 ma di fatto mai notificata per l'importo di euro 162,03 riguardanti imposta di registro anno 2017 abbondantemente prescritta 5) All'avviso di accertamento n° 250TGZM000648 che risulta notificata il
05-02-2019 ma di fatto mai notificato per l'importo di euro 3.426,51 riguardanti IRPEF anno 2013 abbondantemente prescritta 6) All'avviso di accertamento n° 250TGZM000107 che risulta notificata il
21-04-2019 ma di fatto mai notificato per l'importo di euro 662,41 riguardanti IRPEF anno 2014 abbondantemente prescritta 7) All'avviso di accertamento n° 250TGPM000342 che risulta notificata il
02-08-2021 ma di fatto mai notificato per l'importo di euro 4.491,07 riguardanti IRPEF anno 2015 abbondantemente prescritta. Con richiesta di 1) Accogliere l'eccezione preliminare sulla mancata notificazione degli atti presupposti riportati nell'intimazione di pagamento impugnata e dichiarare la prescrizione delle pretese tributarie in esse contenute ed annullare l'intimazione di pagamento n
11020249006913406/000 e le cartelle e gli avvisi di accertamento in essa contenute in quanto mai notificate e le cui somme non sono dovute per intervenuta prescrizione e per gli altri motivi indicati nel ricorso;
2)
Accogliere l'eccezione di prescrizione delle sanzioni e degli interessi descritti nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di accertamento riportati nell'atto di intimazione di pagamento impugnato. 3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art 93 cpc Motivando il ricorso di primo grado su due motivi A)
Mancata notifica atti presupposti Si eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti e conseguenziali necessari per poter provvedere alla notifica dell'intimazione di pagamento ossia di tutte le cartelle riportate nell'intimazione di pagamento impugnata e degli atti presupposti necessarie per la notifica delle cartelle e l'emissione degli avvisi di pagamento. B) Si eccepisce la prescrizione estintiva della pretesa posto che, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n 11020249006913406/000 è, certamente, decorso il termine per il suo maturarsi. C) Prescrizione sanzioni e interessi in quanto è decorso il termine quinquennale.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione, la quale provvedeva a chiamare in causa l'agenzia Entrate del
Centro Operativo di Pescara e l'Agenzia Entrate della D.P. Ravenna, che non si costituivano, la quale concludeva a) Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancata citazione degli enti impositori;
b) Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
c) dichiarare il difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure che non attengono all'attività dell'ente di riscossione d)
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio”.
All'udienza del 01-10-2024 il difensore di parte ricorrente dava atto della regolare notifica delle cartelle dal n 1 al n 4 del ricorso introduttivo del giudizio e contestava la mancata notifica degli atti indicati dal n° 5 al n°
7 del ricorso introduttivo del giudizio in quanto dalla documentazione di controparte depositata nel fascicolo telematico non vi era nessuna prova dell'avvenuta notifica degli atti indicati dal n° 5 al n° 7.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con sentenza n 1082/2024 emessa in data 01 ottobre 2024 depositata in cancelleria in data 14 ottobre 2024 respingeva il ricorso e condannava il ricorrente a rifondere a parte convenuta le spese del giudizio liquidate in euro 1433,82” così motivando “La Corte, alla luce dell'intervenuta chiamata in causa del C. Op. Pescara E Della D.P. Ravenna, ritiene che l'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti sia infondata e vada respinta. Alla luce della documentazione in atti,
e di cui meglio in premessa, va per contro respinta quella di mancata notifica degli atti presupposti e conseguentemente quella di intervenuta prescrizione della pretesa impositiva formulata da parte ricorrente.
Il ricorso va quindi respinto. La reiezione sul punto esime dall'esame di ogni altra questione prospettata. La soccombenza comporta condanna del soccombente alla refusione delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo”.
Propone appello parte contribuente deducendo come motivi:
1) Violazione degli artt. 99, 112, cod. proc. civ. violazione/falsa applicazione dell'art. 2697, cod. civ, violazione di legge, mancata e/o contradditoria motivazione sulla notifica degli atti presupposti, vizio di motivazione
L'odierna appellante intende chiedere ed ottenere la riforma della predetta sentenza nella parte dove la
Corte di Giustizia di primo grado erroneamente ha motivato a della sentenza impugnata “Alla luce della documentazione in atti, e di cui meglio in premessa, va per contro respinta quella di mancata notifica degli atti presupposti e conseguentemente quella di intervenuta prescrizione della pretesa impositiva formulata da parte ricorrente”. Dalla documentazione allegata al fascicolo telematico di primo grado si evince in maniera inequivocabile che l'Agenzia Entrate Riscossione non ha dato prova della notifica degli atti indicati dal n° 5 al n° 7 nel ricorso di primo grado ossia dell'avviso di accertamento n° 250TGZM000648, dell'avviso di accertamento n° 250TGZM000107 e dell'avviso di accertamento n° 250TGPM000342 pertanto è evidente che non vi è stata data prova dell'avvenuta notifica degli atti su indicati e non si capisce da quale documentazione il Giudicante di primo grado abbia dedotto la regolarità della notifica. La Corte Suprema di
Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n ° 10012/2021 ha statuito il principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti. Agenzia delle Entrate - Riscossione - Circa l'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti, si ribadisce quanto già detto in primo grado, ossia che gli avvisi di accertamento impugnati n. 3 250TGZM000648, n.
250TGZM000107, n. 250TGPM000342 sopra riportati e oggetto del presente ricorso sono stati predisposti e notificati direttamente dall'Ente Impositore, Amministrazione finanziaria. Il Concessionario è del tutto estraneo alla formazione del ruolo. In base al Decreto 03/09/1999 n. 321 i ruoli vengono redatti esclusivamente dagli Enti impositori i quali devono fornire ai Concessionari anche tutti i dati previsti dalla L.
241/1990. In forza dell'art. 39 D.lgs n.112/1999 e della intera normativa relativa alla riscossione a mezzo ruolo, ogni doglianza avverso le iscrizioni a ruolo deve essere rivolta esclusivamente all'Ente impositore, mentre il Concessionario è esente da ogni conseguenza. Ad ogni modo si rileva che l'avviso bonario non è necessario ove le cartelle sottese all'intimazione impugnata derivino dalla liquidazione automatizzata ex art. 36 bis. L'invio dell'avviso bonario che è una semplice comunicazione di irregolarità a seguito di controlli automatizzati sulla liquidazione delle imposte (articoli 36- bis del dpr 600/1973 e 54-bis del d.P.R. 633/1972) non è necessario in caso di omissione o carenza di versamenti, non sussistendo in capo all'Amministrazione
Finanziaria un obbligo generalizzato di comunicare gli esiti dei controlli automatici, derivandone la legittimità della cartella di pagamento emessa a seguito di diretta iscrizione a ruolo dei versamenti mancanti. Più precisamente la comunicazione per cui è causa deriva dal controllo automatizzato della dichiarazione effettuato ai sensi dell'art. 36 bis dpr 600/73 secondo il quale l'ufficio, avvalendosi di procedure automatizzate, provvede a controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo ed a correggere errori materiali e di calcolo, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe. Pertanto, trattandosi di mera attività di liquidazione, non sussiste in capo all'ente impositore alcun obbligo di notifica di qualsivoglia comunicazione/avviso di accertamento alla controparte.
Non si tratta di attività di accertamento che deve essere preceduta da dall'avviso di accertamento ex artt.
42 e 43 DPR 600/73 ma, di attività di liquidazione della dichiarazione ex art. 36 bis DPR 600/73 e 54 DPR
633/72 nell'ambito della quale l'amministrazione richiede il versamento di imposte che il contribuente, attraverso la presentazione della dichiarazione, ha dichiarato di dover versare e poi non lo ha fatto L'eventuale mancato invio della comunicazione di irregolarità non inficia la legittimità della cartella di pagamento con cui si procede alla riscossione delle somme relative alla liquidazione della dichiarazione in quanto: << la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo formale delle dichiarazioni
è nulla poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente prima dell'iscrizione a ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta, che avviene all'esito di un controllo meramente cartolare e ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l'eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità ( Cass. Civ. n 15311/2014) >>. Ed ancora è principio della Suprema Corte che: "consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3 ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo
è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000. art.
6. comma 5, se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione." (Cass., sez. 5, n. 376 del2019; Sez. 6 5, Ord. n. 3154 del17/02/2015, Rv. 6346j1; Sez. 6 - 5, Ord. n. 42 del 03/01/2014, Rv. 629010; Sez. 5, n. 17396 del 23/07/2010,
Rv. 615009). Infine, l'invio della comunicazione di irregolarità non soggiace ad alcun termine di decadenza potendo l'Agenzia delle Entrate richiedere il pagamento delle somme derivanti dalla liquidazione delle somme dovute ex art. 36 bis D.P.R. 600/73, direttamente con cartella di pagamento. ***** Inoltre, in analogia al principio sancito sopra, ossia la non necessità di notifica nel caso in esame dell'avviso di accertamento anche il difetto di allegazione di atti richiamati nel provvedimento impugnato non inficia la regolarità della cartella. Sul punto si rileva che la Corte di Cassazione, chiamata a decidere se l'omessa allegazione, da parte dell'agente della riscossione, sia in sede di cartella, quanto nel successivo giudizio d'opposizione, dell'atto prodromico alla cartella di pagamento, ne potesse inficiare la validità, ha affermato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (per tutte, cfr. Cassazione 16641/2011), la cartella di pagamento, nell'ipotesi in cui faccia seguito all'emissione di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, acquisisce valenza di mera intimazione di pagamento degli importi accertati e non assume, per converso, la qualifica di nuovo e autonomo atto impositivo. Di conseguenza, ai fini della validità della cartella, non v'è necessità dell'allegazione invocata. Il riflesso processuale di tale impostazione logico giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento;
in tale fattispecie, la cartella costituisce, invero, un'automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo notificato alla parte e diventato definitivo per omessa impugnazione, ovvero per impugnazione respinta, a cui è applicabile, quale corollario, l'articolo 19, comma 3, del Dlgs 546/1992, a tenore del quale, la cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti all'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. Per tale ragione non v'è necessità di allegazione alla cartella dell'atto già noto alla parte. A conferma di ciò, in giurisprudenza, si richiama l'insegnamento della Suprema
Corte (cfr. ordinanza n. 3417 del 8 febbraio 2017 nonché Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 407; Cass. sez.
5, 2 luglio 2008, n. 18073). A ciò si aggiunga, poi, che l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, non prevede alcuna conseguenza per l'eventuale omessa allegazione (cfr. Corte di Cassazione del 12 settembre 2012, n. 15221), derivandone che dalla mancata allegazione non può certamente scaturire la più grave delle conseguenze, ossia la nullità delle cartelle. Infatti, si rappresenta come le cartelle di pagamento presupposte all'intimazione di pagamento impugnata, sebbene regolarmente notificate, per come ha avuto modo di dimostrare in primo grado l'Agente della Riscossione, non sono mai state impugnate dalla controparte nei modi e nei termini di legge. Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, l'eccezione di controparte appare priva di pregio e del tutto infondata. SULLA ASSERITA PRESCRIZIONE La regolare notifica delle cartelle di cui DE ha dato prova in primo grado e non oggetto di appello sulle quali si è formato il giudicato nonché la regolare notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in primo grado hanno definitivamente interrotto il decorso del termine decennale di prescrizione tenuto conto altresì dei termini di sospensione Covid. Infatti, stante l'emergenza COVID nel 2020 si è verificata la proroga tutti i termini di prescrizione e di decadenza che scadono nel periodo 8/03/2020- 31/08/2021 (periodo di sospensione cartelle esattoriali). Proroga al 31/12 del secondo anno la scadenza originale della notifica dell'atto. Ad ogni modo l'impugnazione ha per oggetto tributi erariali ossia, IRPEF, i cui termini di prescrizione sono decennali. Infatti, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. – “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” – bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (v. espressamente, Cass. Civ. sez. n.10549/2019, Cass. Civ. – sent. del 14.11. 2014 e n. 24322 Sez. 5, Cass.
Civ. Sentenza n. 2941 del 9/02/2007). Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (v. Cass. Civ. n. 32308 del 2019; in senso analogo, Cass. Civ., 8 ord. 19 luglio 2021, n. 20638), “ con riferimento alle imposte Irpef,
Ires, Irap ed Iva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta”,( cfr. Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018;
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019; Sez. 6-5,
Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Sez. U, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021). Ne consegue che alcuna prescrizione è maturata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è da intendersi limitato alla contestazione di omessa notificazione degli atti indicati dal n° 5 al n°
7 del ricorso introduttivo del giudizio e portati dalla intimazione di pagamento impugnata, per gli altri atti vi
è stato espresso riconoscimento della loro notificazione. L'appellante ribadisce che Agenzia Entrate
Riscossione non ha dato alcuna prova della notificazione di tali atti. Agenzia Entrate Riscossione precisa che tali atti sono stati predisposti e notificati direttamente dall'Ente Impositore, Amministrazione finanziaria.
Il Concessionario è del tutto estraneo alla formazione del ruolo. Risulta dagli atti che Agenzia Entrate
Riscosssione ha provveduto a chiamare in causa gli enti impositori che non si sono costituiti.
La sentenza di primo grado ha genericamente motivato per la regolare notificazione degli atti indicati nella intimazione senza alcuna motivazione specifica a quanto contestato in primo grado dal contribuente che alla luce delle produzioni dell'Agenzia Riscossione aveva rilevato la mancanza di documentazione sulla notificazione dell'avviso di accertamento n° 250TGZM000648, dell'avviso di accertamento n°
250TGZM000107 e dell'avviso di accertamento n° 250TGPM000342 tutti emessi dal Centro Operativo di
Pescara.
In parziale riforma della sentenza appellata deve annullarsi l'atto impugnato limitatamente alle iscrizioni a ruolo degli avvisi di accertamento IRPEF (annualità 2013, 2014 e 2015) emessi dal Centro Operativo di
Pescara dei quali non è stata documentata la notificazione.
Preso atto del riconoscimento del debito per altre cartelle intervenuto già in primo grado e della presente decisione di annullamento si dichiarano compensate le spese di giudizio per entrambi i gradi.
P.Q.M.
In Parziale riforma della sentenza appellata, annulla l'atto impugnato limitatamente alle iscrizioni a ruolo degli avvisi di accertamento IRPEF(anno 2013-2014-2015) emessi dal centro Operativo di Pescara.
Conferma nel resto la sentenza. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 780/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1082/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249006913406/000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249006913406/000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249006913406/000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249006913406/000 REGISTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249006913406/000 REGISTRO 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249006913406/000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249006913406/000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante in accoglimento del presente appello ed in riforma parziale dell'impugnata sentenza, Nel merito per i motivi di cui al presente atto di appello Riformare e/o annullare in maniera parziale la sentenza n 1082/2024 emessa in data 01 ottobre 2024 depositata in cancelleria in data 14 ottobre 2024 accogliendo i dedotti motivi di appello e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento n
11020249006913406/000 dichiarando la mancata notifica degli atti presupposti ossia dell'avviso di accertamento n° 250TGZM000648, dell'avviso di accertamento n° 250TGZM000107 e dell'avviso di accertamento n° 250TGPM000342 e la prescrizione delle pretese tributarie non essendo mai stati notificati gli atti presupposti, per come erroneamente accertato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Torino nella sentenza di primo grado;
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese.
Conclusioni parte appellata
Rigettare l'appello confermando l'impugnata sentenza - Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso l'odierna parte appellante adiva la Corte di Giustizia di Primo Grado di Torino per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n 11020249006913406/000 notificata in data 26-02-2024 per l'importo complessivo di euro 9.324,00 con riferimento 1) Alla cartella n° 11020190020520415000 che risultava notificata il 22-10-2019, ma di fatto mai notificata per l'importo di euro 200,91 riguardanti imposta di registro anno 2012 abbondantemente prescritta 2) Alla cartella n° 11020200022504631000 che risulta notificata il
28-11-2022 ma di fatto mai notificata per l'importo di euro 198,53 imposta di registro anno 2013 abbondantemente prescritta 3) Alla cartella n° 11020200025144114000 che risulta notificata il 28-11-2022 ma di fatto mai notificata per l'importo di euro 183,34 riguardanti imposta di registro anno 2015 abbondantemente prescritta 4) Alla cartella n° 11020220021901713000 che risulta notificata il 15-12-2022 ma di fatto mai notificata per l'importo di euro 162,03 riguardanti imposta di registro anno 2017 abbondantemente prescritta 5) All'avviso di accertamento n° 250TGZM000648 che risulta notificata il
05-02-2019 ma di fatto mai notificato per l'importo di euro 3.426,51 riguardanti IRPEF anno 2013 abbondantemente prescritta 6) All'avviso di accertamento n° 250TGZM000107 che risulta notificata il
21-04-2019 ma di fatto mai notificato per l'importo di euro 662,41 riguardanti IRPEF anno 2014 abbondantemente prescritta 7) All'avviso di accertamento n° 250TGPM000342 che risulta notificata il
02-08-2021 ma di fatto mai notificato per l'importo di euro 4.491,07 riguardanti IRPEF anno 2015 abbondantemente prescritta. Con richiesta di 1) Accogliere l'eccezione preliminare sulla mancata notificazione degli atti presupposti riportati nell'intimazione di pagamento impugnata e dichiarare la prescrizione delle pretese tributarie in esse contenute ed annullare l'intimazione di pagamento n
11020249006913406/000 e le cartelle e gli avvisi di accertamento in essa contenute in quanto mai notificate e le cui somme non sono dovute per intervenuta prescrizione e per gli altri motivi indicati nel ricorso;
2)
Accogliere l'eccezione di prescrizione delle sanzioni e degli interessi descritti nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di accertamento riportati nell'atto di intimazione di pagamento impugnato. 3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art 93 cpc Motivando il ricorso di primo grado su due motivi A)
Mancata notifica atti presupposti Si eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti e conseguenziali necessari per poter provvedere alla notifica dell'intimazione di pagamento ossia di tutte le cartelle riportate nell'intimazione di pagamento impugnata e degli atti presupposti necessarie per la notifica delle cartelle e l'emissione degli avvisi di pagamento. B) Si eccepisce la prescrizione estintiva della pretesa posto che, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n 11020249006913406/000 è, certamente, decorso il termine per il suo maturarsi. C) Prescrizione sanzioni e interessi in quanto è decorso il termine quinquennale.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione, la quale provvedeva a chiamare in causa l'agenzia Entrate del
Centro Operativo di Pescara e l'Agenzia Entrate della D.P. Ravenna, che non si costituivano, la quale concludeva a) Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancata citazione degli enti impositori;
b) Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
c) dichiarare il difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure che non attengono all'attività dell'ente di riscossione d)
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio”.
All'udienza del 01-10-2024 il difensore di parte ricorrente dava atto della regolare notifica delle cartelle dal n 1 al n 4 del ricorso introduttivo del giudizio e contestava la mancata notifica degli atti indicati dal n° 5 al n°
7 del ricorso introduttivo del giudizio in quanto dalla documentazione di controparte depositata nel fascicolo telematico non vi era nessuna prova dell'avvenuta notifica degli atti indicati dal n° 5 al n° 7.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con sentenza n 1082/2024 emessa in data 01 ottobre 2024 depositata in cancelleria in data 14 ottobre 2024 respingeva il ricorso e condannava il ricorrente a rifondere a parte convenuta le spese del giudizio liquidate in euro 1433,82” così motivando “La Corte, alla luce dell'intervenuta chiamata in causa del C. Op. Pescara E Della D.P. Ravenna, ritiene che l'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti sia infondata e vada respinta. Alla luce della documentazione in atti,
e di cui meglio in premessa, va per contro respinta quella di mancata notifica degli atti presupposti e conseguentemente quella di intervenuta prescrizione della pretesa impositiva formulata da parte ricorrente.
Il ricorso va quindi respinto. La reiezione sul punto esime dall'esame di ogni altra questione prospettata. La soccombenza comporta condanna del soccombente alla refusione delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo”.
Propone appello parte contribuente deducendo come motivi:
1) Violazione degli artt. 99, 112, cod. proc. civ. violazione/falsa applicazione dell'art. 2697, cod. civ, violazione di legge, mancata e/o contradditoria motivazione sulla notifica degli atti presupposti, vizio di motivazione
L'odierna appellante intende chiedere ed ottenere la riforma della predetta sentenza nella parte dove la
Corte di Giustizia di primo grado erroneamente ha motivato a della sentenza impugnata “Alla luce della documentazione in atti, e di cui meglio in premessa, va per contro respinta quella di mancata notifica degli atti presupposti e conseguentemente quella di intervenuta prescrizione della pretesa impositiva formulata da parte ricorrente”. Dalla documentazione allegata al fascicolo telematico di primo grado si evince in maniera inequivocabile che l'Agenzia Entrate Riscossione non ha dato prova della notifica degli atti indicati dal n° 5 al n° 7 nel ricorso di primo grado ossia dell'avviso di accertamento n° 250TGZM000648, dell'avviso di accertamento n° 250TGZM000107 e dell'avviso di accertamento n° 250TGPM000342 pertanto è evidente che non vi è stata data prova dell'avvenuta notifica degli atti su indicati e non si capisce da quale documentazione il Giudicante di primo grado abbia dedotto la regolarità della notifica. La Corte Suprema di
Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n ° 10012/2021 ha statuito il principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti. Agenzia delle Entrate - Riscossione - Circa l'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti, si ribadisce quanto già detto in primo grado, ossia che gli avvisi di accertamento impugnati n. 3 250TGZM000648, n.
250TGZM000107, n. 250TGPM000342 sopra riportati e oggetto del presente ricorso sono stati predisposti e notificati direttamente dall'Ente Impositore, Amministrazione finanziaria. Il Concessionario è del tutto estraneo alla formazione del ruolo. In base al Decreto 03/09/1999 n. 321 i ruoli vengono redatti esclusivamente dagli Enti impositori i quali devono fornire ai Concessionari anche tutti i dati previsti dalla L.
241/1990. In forza dell'art. 39 D.lgs n.112/1999 e della intera normativa relativa alla riscossione a mezzo ruolo, ogni doglianza avverso le iscrizioni a ruolo deve essere rivolta esclusivamente all'Ente impositore, mentre il Concessionario è esente da ogni conseguenza. Ad ogni modo si rileva che l'avviso bonario non è necessario ove le cartelle sottese all'intimazione impugnata derivino dalla liquidazione automatizzata ex art. 36 bis. L'invio dell'avviso bonario che è una semplice comunicazione di irregolarità a seguito di controlli automatizzati sulla liquidazione delle imposte (articoli 36- bis del dpr 600/1973 e 54-bis del d.P.R. 633/1972) non è necessario in caso di omissione o carenza di versamenti, non sussistendo in capo all'Amministrazione
Finanziaria un obbligo generalizzato di comunicare gli esiti dei controlli automatici, derivandone la legittimità della cartella di pagamento emessa a seguito di diretta iscrizione a ruolo dei versamenti mancanti. Più precisamente la comunicazione per cui è causa deriva dal controllo automatizzato della dichiarazione effettuato ai sensi dell'art. 36 bis dpr 600/73 secondo il quale l'ufficio, avvalendosi di procedure automatizzate, provvede a controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo ed a correggere errori materiali e di calcolo, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe. Pertanto, trattandosi di mera attività di liquidazione, non sussiste in capo all'ente impositore alcun obbligo di notifica di qualsivoglia comunicazione/avviso di accertamento alla controparte.
Non si tratta di attività di accertamento che deve essere preceduta da dall'avviso di accertamento ex artt.
42 e 43 DPR 600/73 ma, di attività di liquidazione della dichiarazione ex art. 36 bis DPR 600/73 e 54 DPR
633/72 nell'ambito della quale l'amministrazione richiede il versamento di imposte che il contribuente, attraverso la presentazione della dichiarazione, ha dichiarato di dover versare e poi non lo ha fatto L'eventuale mancato invio della comunicazione di irregolarità non inficia la legittimità della cartella di pagamento con cui si procede alla riscossione delle somme relative alla liquidazione della dichiarazione in quanto: << la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo formale delle dichiarazioni
è nulla poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente prima dell'iscrizione a ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta, che avviene all'esito di un controllo meramente cartolare e ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l'eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità ( Cass. Civ. n 15311/2014) >>. Ed ancora è principio della Suprema Corte che: "consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3 ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo
è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000. art.
6. comma 5, se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione." (Cass., sez. 5, n. 376 del2019; Sez. 6 5, Ord. n. 3154 del17/02/2015, Rv. 6346j1; Sez. 6 - 5, Ord. n. 42 del 03/01/2014, Rv. 629010; Sez. 5, n. 17396 del 23/07/2010,
Rv. 615009). Infine, l'invio della comunicazione di irregolarità non soggiace ad alcun termine di decadenza potendo l'Agenzia delle Entrate richiedere il pagamento delle somme derivanti dalla liquidazione delle somme dovute ex art. 36 bis D.P.R. 600/73, direttamente con cartella di pagamento. ***** Inoltre, in analogia al principio sancito sopra, ossia la non necessità di notifica nel caso in esame dell'avviso di accertamento anche il difetto di allegazione di atti richiamati nel provvedimento impugnato non inficia la regolarità della cartella. Sul punto si rileva che la Corte di Cassazione, chiamata a decidere se l'omessa allegazione, da parte dell'agente della riscossione, sia in sede di cartella, quanto nel successivo giudizio d'opposizione, dell'atto prodromico alla cartella di pagamento, ne potesse inficiare la validità, ha affermato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (per tutte, cfr. Cassazione 16641/2011), la cartella di pagamento, nell'ipotesi in cui faccia seguito all'emissione di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, acquisisce valenza di mera intimazione di pagamento degli importi accertati e non assume, per converso, la qualifica di nuovo e autonomo atto impositivo. Di conseguenza, ai fini della validità della cartella, non v'è necessità dell'allegazione invocata. Il riflesso processuale di tale impostazione logico giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento;
in tale fattispecie, la cartella costituisce, invero, un'automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo notificato alla parte e diventato definitivo per omessa impugnazione, ovvero per impugnazione respinta, a cui è applicabile, quale corollario, l'articolo 19, comma 3, del Dlgs 546/1992, a tenore del quale, la cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti all'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. Per tale ragione non v'è necessità di allegazione alla cartella dell'atto già noto alla parte. A conferma di ciò, in giurisprudenza, si richiama l'insegnamento della Suprema
Corte (cfr. ordinanza n. 3417 del 8 febbraio 2017 nonché Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 407; Cass. sez.
5, 2 luglio 2008, n. 18073). A ciò si aggiunga, poi, che l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, non prevede alcuna conseguenza per l'eventuale omessa allegazione (cfr. Corte di Cassazione del 12 settembre 2012, n. 15221), derivandone che dalla mancata allegazione non può certamente scaturire la più grave delle conseguenze, ossia la nullità delle cartelle. Infatti, si rappresenta come le cartelle di pagamento presupposte all'intimazione di pagamento impugnata, sebbene regolarmente notificate, per come ha avuto modo di dimostrare in primo grado l'Agente della Riscossione, non sono mai state impugnate dalla controparte nei modi e nei termini di legge. Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, l'eccezione di controparte appare priva di pregio e del tutto infondata. SULLA ASSERITA PRESCRIZIONE La regolare notifica delle cartelle di cui DE ha dato prova in primo grado e non oggetto di appello sulle quali si è formato il giudicato nonché la regolare notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in primo grado hanno definitivamente interrotto il decorso del termine decennale di prescrizione tenuto conto altresì dei termini di sospensione Covid. Infatti, stante l'emergenza COVID nel 2020 si è verificata la proroga tutti i termini di prescrizione e di decadenza che scadono nel periodo 8/03/2020- 31/08/2021 (periodo di sospensione cartelle esattoriali). Proroga al 31/12 del secondo anno la scadenza originale della notifica dell'atto. Ad ogni modo l'impugnazione ha per oggetto tributi erariali ossia, IRPEF, i cui termini di prescrizione sono decennali. Infatti, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. – “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” – bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (v. espressamente, Cass. Civ. sez. n.10549/2019, Cass. Civ. – sent. del 14.11. 2014 e n. 24322 Sez. 5, Cass.
Civ. Sentenza n. 2941 del 9/02/2007). Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (v. Cass. Civ. n. 32308 del 2019; in senso analogo, Cass. Civ., 8 ord. 19 luglio 2021, n. 20638), “ con riferimento alle imposte Irpef,
Ires, Irap ed Iva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta”,( cfr. Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018;
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019; Sez. 6-5,
Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Sez. U, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021). Ne consegue che alcuna prescrizione è maturata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è da intendersi limitato alla contestazione di omessa notificazione degli atti indicati dal n° 5 al n°
7 del ricorso introduttivo del giudizio e portati dalla intimazione di pagamento impugnata, per gli altri atti vi
è stato espresso riconoscimento della loro notificazione. L'appellante ribadisce che Agenzia Entrate
Riscossione non ha dato alcuna prova della notificazione di tali atti. Agenzia Entrate Riscossione precisa che tali atti sono stati predisposti e notificati direttamente dall'Ente Impositore, Amministrazione finanziaria.
Il Concessionario è del tutto estraneo alla formazione del ruolo. Risulta dagli atti che Agenzia Entrate
Riscosssione ha provveduto a chiamare in causa gli enti impositori che non si sono costituiti.
La sentenza di primo grado ha genericamente motivato per la regolare notificazione degli atti indicati nella intimazione senza alcuna motivazione specifica a quanto contestato in primo grado dal contribuente che alla luce delle produzioni dell'Agenzia Riscossione aveva rilevato la mancanza di documentazione sulla notificazione dell'avviso di accertamento n° 250TGZM000648, dell'avviso di accertamento n°
250TGZM000107 e dell'avviso di accertamento n° 250TGPM000342 tutti emessi dal Centro Operativo di
Pescara.
In parziale riforma della sentenza appellata deve annullarsi l'atto impugnato limitatamente alle iscrizioni a ruolo degli avvisi di accertamento IRPEF (annualità 2013, 2014 e 2015) emessi dal Centro Operativo di
Pescara dei quali non è stata documentata la notificazione.
Preso atto del riconoscimento del debito per altre cartelle intervenuto già in primo grado e della presente decisione di annullamento si dichiarano compensate le spese di giudizio per entrambi i gradi.
P.Q.M.
In Parziale riforma della sentenza appellata, annulla l'atto impugnato limitatamente alle iscrizioni a ruolo degli avvisi di accertamento IRPEF(anno 2013-2014-2015) emessi dal centro Operativo di Pescara.
Conferma nel resto la sentenza. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.