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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 13020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13020 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott.ssa AO AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 47215 del ruolo generale per l'anno 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 16 dicembre 2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Gino Capponi 116, presso Parte_1
lo studio dell'avvocato Fabrizio Matteini, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale in via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dagli Avv. Clotilde Mazza, per procura generale alle liti rep. n. 77778/19476 del 23 dicembre 2011 a rogito per notaio di Roma. Persona_1
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito relativo all'iscrizione alla gestione commercianti;
CONCLUSIONI: come in atti;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2024 parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2024 00199138 34 000, notificato in data
13.11.2024, contente la richiesta di pagamento dell'importo di € 4.776,71 in relazione alla pretesa debenza dei contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Commercianti”, relativamente al periodo 12/2022 al 12/2023.
A fondamento della domanda ha eccepito l'insussistenza dei presupposti relativi alla pretesa contributiva avanzata dall' CP_1
Concludeva, pertanto, chiedendo al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, di:
“Dichiarare indebita la pretesa relativa all'avviso di addebito n. 397 2024 00199138 34
000 limitatamente ai contributi e relative somme aggiuntive relativi all'anno 2023, CP_1
per l'importo complessivo di euro 3.610,17, e per l'effetto annullare in parte qua l'avviso di addebito impugnato. Con espressa riserva di articolazione dei mezzi istruttori all'esito della costituzione in giudizio dell' e salvezza di ogni diritto. Vittoria di spese legali, da CP_1
distrarsi in favore di questo difensore che si dichiara antistatario.”.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio l deducendo la CP_1
correttezza del proprio operato, in particolare osservando che l'obbligo del ricorrente di iscrizione alla gestione commercianti derivava dalla circostanza che questi rivestiva la carica di socio della società indicata in ricorso, evidenziando che la predetta iscrizione era avvenuta su richiesta dell'odierna parte ricorrente e che i contributi di cui all'avviso di addebito opposto dovevano ritenersi dovuti anche in considerazione della circostanza che la società in questione non aveva alcun lavoratore dipendente. Chiedeva la condanna della parte ricorrente al pagamento delle somme recate nel suddetto avviso di addebito.
All'odierna udienza la causa era decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Va preliminarmente preso atto che il ricorrente nel presente giudizio ha inteso contestare la sua iscrizione alla gestione commercianti limitatamente all'annualità 2023, non impugnando, invece, la pretesa di pagamento dei contributi all' relativamente all'ultimo trimestre 2022. CP_1
Va in secondo luogo evidenziata la genericità delle difese dell' che, nella sua CP_1
memoria, afferma l'obbligatorietà dell'iscrizione dell'odierna parte ricorrente alla gestione commercianti sulla base del mero fatto che questi risulti socio della società sopraindicata, evidenziando la mancata esistenza presso la stessa di lavoratori dipendenti.
Evidenzia, inoltre, che sarebbe stata l'odierna parte ricorrente a chiedere di essere iscritto alla gestione commercianti.
Tali eccezioni non sono condivisibili poiché, essendo pacifico tra le parti che il ricorrente abbia cessato dalla carica di amministratore nel mese di dicembre 2022, l' si limita a CP_1
dedurre, in ogni caso, che costui sarebbe socio della società indicata nell'atto introduttivo del giudizio. A tale proposito, il ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la relativa iscrizione.
Al riguardo, si osserva che l'art. 29 della Legge n. 160/75 (così come modificato dall'art. 1, comma 203, Legge 662/96) stabilisce che sono tenuti all'assicurazione nella gestione commercianti coloro che "a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei "dipendenti, siano organizzate c/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e "dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, "ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena "responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua
"gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto "di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino
"personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) "siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni "e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria solo nei casi in cui si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari, la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Nel presente caso di specie l' fonda pacificamente le sue pretese CP_1
contributive in base alla qualifica socio della odierna parte ricorrente, senza alcuna altra precisazione a parte l'affermata mancata presenza di lavoratori subordinati alle dipendenze della società menzionata, contraddetta, peraltro, dalla presenza di un collaboratore della società seppur non in regime di subordinazione. Peraltro, come chiarito dalla corte di cassazione con ordinanza 1759/2021 “lo svolgimento [...] della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda” non può essere sufficiente a giustificare l'iscrizione alla posizione commercianti, e che “né, di per sé, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) può essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda”.
Tali aspetti, non solo non sono stati dimostrati dall' , ma neppure sono Controparte_2
stati allegati. Pertanto, le affermazioni dell sono rimaste sfornite di qualsiasi supporto CP_1
probatorio, non potendosi dare ingresso alla prova orale in assenza di specifiche allegazioni. In definitiva, in tale situazione il giudicante ritiene che nel presente caso di specie non siano state fornite idonee allegazioni o prove in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti (elementi e prove che era onere dell' fornire ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. in quanto elementi CP_1
costitutivi del credito contributivo fatto valere in giudizio). In particolare, l' non ha CP_1
specificamente allegato e dimostrato alcunché in ordine alle circostanze relative all'attività che assume concretamente svolta dal ricorrente e, quindi, ai dati fattuali da considerare nella valutazione concernente il “carattere di abitualità e prevalenza” dell'attività dallo stesso svolta, valutazione costituente uno dei necessari presupposti per l'esistenza dell'obbligo contributivo alla “gestione commercianti”. In sostanza, l' avrebbe CP_1
dovuto specificamente indicare circostanze ed elementi, suscettibili di verifica in sede giudiziale, adeguati a fondare il giudizio di abitualità e prevalenza dell'attività lavorativa asseritamente svolta dal ricorrente all'interno della società nonché degli altri elementi richiesti congiuntamente dall'art. 29 della Legge n. 160/75 (così come modificato dall'art. 1, comma 203, Legge 662/96) per l'iscrizione alla gestione commercianti. L' non ha CP_1
neppure dimostrato che il ricorrente provvedesse alla gestione sociale, avendo la responsabilità dell'impresa e assumendone tutti i rischi e oneri relativi. Nemmeno, come sopra rilevato, è stato dimostrato che la società fosse organizzata prevalentemente con il lavoro dei soci. In sostanza, l'onere probatorio non è stato assolto dall' . Pertanto, CP_1
restando assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato limitatamente i contributi relativi all'anno
2023. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione,
- annulla l'avviso di addebito impugnato relativamente ai contributi relativi all'anno 2023;
- condanna l al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro CP_1
2.700,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A, da distrarsi.
Roma li 16 dicembre 2025
Il Giudice
AO AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott.ssa AO AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 47215 del ruolo generale per l'anno 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 16 dicembre 2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Gino Capponi 116, presso Parte_1
lo studio dell'avvocato Fabrizio Matteini, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale in via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dagli Avv. Clotilde Mazza, per procura generale alle liti rep. n. 77778/19476 del 23 dicembre 2011 a rogito per notaio di Roma. Persona_1
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito relativo all'iscrizione alla gestione commercianti;
CONCLUSIONI: come in atti;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2024 parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2024 00199138 34 000, notificato in data
13.11.2024, contente la richiesta di pagamento dell'importo di € 4.776,71 in relazione alla pretesa debenza dei contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Commercianti”, relativamente al periodo 12/2022 al 12/2023.
A fondamento della domanda ha eccepito l'insussistenza dei presupposti relativi alla pretesa contributiva avanzata dall' CP_1
Concludeva, pertanto, chiedendo al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, di:
“Dichiarare indebita la pretesa relativa all'avviso di addebito n. 397 2024 00199138 34
000 limitatamente ai contributi e relative somme aggiuntive relativi all'anno 2023, CP_1
per l'importo complessivo di euro 3.610,17, e per l'effetto annullare in parte qua l'avviso di addebito impugnato. Con espressa riserva di articolazione dei mezzi istruttori all'esito della costituzione in giudizio dell' e salvezza di ogni diritto. Vittoria di spese legali, da CP_1
distrarsi in favore di questo difensore che si dichiara antistatario.”.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio l deducendo la CP_1
correttezza del proprio operato, in particolare osservando che l'obbligo del ricorrente di iscrizione alla gestione commercianti derivava dalla circostanza che questi rivestiva la carica di socio della società indicata in ricorso, evidenziando che la predetta iscrizione era avvenuta su richiesta dell'odierna parte ricorrente e che i contributi di cui all'avviso di addebito opposto dovevano ritenersi dovuti anche in considerazione della circostanza che la società in questione non aveva alcun lavoratore dipendente. Chiedeva la condanna della parte ricorrente al pagamento delle somme recate nel suddetto avviso di addebito.
All'odierna udienza la causa era decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Va preliminarmente preso atto che il ricorrente nel presente giudizio ha inteso contestare la sua iscrizione alla gestione commercianti limitatamente all'annualità 2023, non impugnando, invece, la pretesa di pagamento dei contributi all' relativamente all'ultimo trimestre 2022. CP_1
Va in secondo luogo evidenziata la genericità delle difese dell' che, nella sua CP_1
memoria, afferma l'obbligatorietà dell'iscrizione dell'odierna parte ricorrente alla gestione commercianti sulla base del mero fatto che questi risulti socio della società sopraindicata, evidenziando la mancata esistenza presso la stessa di lavoratori dipendenti.
Evidenzia, inoltre, che sarebbe stata l'odierna parte ricorrente a chiedere di essere iscritto alla gestione commercianti.
Tali eccezioni non sono condivisibili poiché, essendo pacifico tra le parti che il ricorrente abbia cessato dalla carica di amministratore nel mese di dicembre 2022, l' si limita a CP_1
dedurre, in ogni caso, che costui sarebbe socio della società indicata nell'atto introduttivo del giudizio. A tale proposito, il ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la relativa iscrizione.
Al riguardo, si osserva che l'art. 29 della Legge n. 160/75 (così come modificato dall'art. 1, comma 203, Legge 662/96) stabilisce che sono tenuti all'assicurazione nella gestione commercianti coloro che "a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei "dipendenti, siano organizzate c/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e "dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, "ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena "responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua
"gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto "di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino
"personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) "siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni "e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria solo nei casi in cui si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari, la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Nel presente caso di specie l' fonda pacificamente le sue pretese CP_1
contributive in base alla qualifica socio della odierna parte ricorrente, senza alcuna altra precisazione a parte l'affermata mancata presenza di lavoratori subordinati alle dipendenze della società menzionata, contraddetta, peraltro, dalla presenza di un collaboratore della società seppur non in regime di subordinazione. Peraltro, come chiarito dalla corte di cassazione con ordinanza 1759/2021 “lo svolgimento [...] della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda” non può essere sufficiente a giustificare l'iscrizione alla posizione commercianti, e che “né, di per sé, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) può essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda”.
Tali aspetti, non solo non sono stati dimostrati dall' , ma neppure sono Controparte_2
stati allegati. Pertanto, le affermazioni dell sono rimaste sfornite di qualsiasi supporto CP_1
probatorio, non potendosi dare ingresso alla prova orale in assenza di specifiche allegazioni. In definitiva, in tale situazione il giudicante ritiene che nel presente caso di specie non siano state fornite idonee allegazioni o prove in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti (elementi e prove che era onere dell' fornire ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. in quanto elementi CP_1
costitutivi del credito contributivo fatto valere in giudizio). In particolare, l' non ha CP_1
specificamente allegato e dimostrato alcunché in ordine alle circostanze relative all'attività che assume concretamente svolta dal ricorrente e, quindi, ai dati fattuali da considerare nella valutazione concernente il “carattere di abitualità e prevalenza” dell'attività dallo stesso svolta, valutazione costituente uno dei necessari presupposti per l'esistenza dell'obbligo contributivo alla “gestione commercianti”. In sostanza, l' avrebbe CP_1
dovuto specificamente indicare circostanze ed elementi, suscettibili di verifica in sede giudiziale, adeguati a fondare il giudizio di abitualità e prevalenza dell'attività lavorativa asseritamente svolta dal ricorrente all'interno della società nonché degli altri elementi richiesti congiuntamente dall'art. 29 della Legge n. 160/75 (così come modificato dall'art. 1, comma 203, Legge 662/96) per l'iscrizione alla gestione commercianti. L' non ha CP_1
neppure dimostrato che il ricorrente provvedesse alla gestione sociale, avendo la responsabilità dell'impresa e assumendone tutti i rischi e oneri relativi. Nemmeno, come sopra rilevato, è stato dimostrato che la società fosse organizzata prevalentemente con il lavoro dei soci. In sostanza, l'onere probatorio non è stato assolto dall' . Pertanto, CP_1
restando assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato limitatamente i contributi relativi all'anno
2023. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione,
- annulla l'avviso di addebito impugnato relativamente ai contributi relativi all'anno 2023;
- condanna l al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro CP_1
2.700,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A, da distrarsi.
Roma li 16 dicembre 2025
Il Giudice
AO AN