TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Il giudice alle ore 12,30, rientrato dalla Camera di Consiglio ha dato lettura del seguente
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2926/2023 R.G.A.C., promossa, con atto di citazione, da :
(C.F.: , “rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Salvatore Vono (C.F.: ) e Maria R. Mancuso (C.F.: C.F._2
), in virtù di mandato rilasciato in calce all'atto introduttivo del giudizio e nel suo C.F._3 professionale studio sito in V.le Cassiodoro, 32, - Davoli Marina (CZ) elettivamente domiciliato”;
- ATTORE –
C o n t r o
, , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_1
, (fu
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
Cosimo), , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
ed ; Controparte_6 Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
- CONVENUTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà su beni immobili,
per prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'odierna udienza i procuratori di parte attrice hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento della promossa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
1 L'odierna materia del contendere trae origine dalla domanda, per come avanzata dall'epigrafato attore, nei confronti dei suddetti indicati convenuti, finalizzata al riconoscimento, in proprio favore, dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà su “alcuni terreni agricoli e su un fabbricato siti in Santa Caterina dello Jonio
(CZ) e riportati in Catasto al Foglio n. 41 del medesimo Comune e distinti con le Particelle catastali n. 324,
435, 436,45,46,48 e 49 di natura seminativo mentre il fabbricato è censito al foglio n 41 del catasto fabbricati ed identificato con la particella catastale n 434 (Detti immobili risultano in testa a tutti i convenuti come si evince dalle visure catastali dei terreni, dall'accatastamento del fabbricato nonché dallo stralcio di mappa dei luoghi e dall'Ispezione Ipocatastale del 01/06/2023, che si allegano)”, di cui lo stesso attore sarebbe divenuto proprietario per effetto di un possesso esclusivo, pacifico, pubblico, continuativo ed ultraventennale.
Parte deducente, infatti, premetteva di aver posseduto, da oltre venti anni, in maniera esclusiva, continuativa,
ininterrotta e non viziata, i beni de quibus, compiendo sugli stessi molteplici atti esplicativi dell'esercizio del diritto di proprietà, quali la loro cura, manutenzione, anche straordinaria, che aveva interessato numerose parti del fabbricato stesso, comportandosi come unico proprietario e senza mai ricevere alcuna contestazione al riguardo dalle controparti, dimostrando in tal modo la presenza sia dell'elemento soggettivo (animus) che di quello oggettivo (corpus), idonei a comprovare la fondatezza della proposta domanda.
Alla luce delle considerazioni che precedono, adiva, pertanto, le vie legali e concludeva come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, nessuno degli evocati convenuti si costituiva, sicchè la causa, istruita attraverso il raccoglimento della domandata ed ammessa prova testimoniale, in uno con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla stessa parte attrice, in rituale allegazione, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra fondata e quindi può trovare accoglimento.
Anzitutto, devesi ribadire che nessuno dei citati convenuti ha inteso partecipare attivamente al processo,
nonostante la rituale integrazione del contraddittorio nei loro confronti, con la conseguenza che degli stessi ne
è stata dichiarata la contumacia.
Quanto al merito della vertenza, esaustive si dimostrano le dichiarazioni provenienti, al riguardo, dagli escussi testimoni, che hanno permesso di confermare la ricostruzione sia fattuale che giuridica fornita nell'atto introduttivo del giudizio e quindi la fondatezza dell'avanzata pretesa giudiziale.
È risultato, infatti, che il sig. ha posseduto, e possiede, tutti i beni immobili di cui in Parte_1 premessa, occupandosi, in via esclusiva, della loro manutenzione e cura, per oltre un ventennio.
Quanto sopra evidenziato è stato, infatti, suffragato dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi da cui è emerso, in modo univoco e concorde, il riscontro di quanto dedotto in proposito dalla parte deducente, e quindi il compimento di concrete attività da cui desumere la volontà , in capo allo stesso attore, di possedere i beni che ci occupano “uti dominus”, attestandone al riguardo oltre che il corpus anche l'animus.
2 Aggiungasi, infine, che il tutto si è svolto senza peraltro essere stato oggetto di alcuna contestazione da parte dei sopra indicati convenuti, che, rimanendo contumaci, hanno finito con l'avvalorare l'assunto dedotto dall' facendo presumere, disinteressandosi della vicenda processuale, l'assenza di Parte_1 qualsivoglia interesse a contrastare l'attribuzione richiesta.
Per quel che riguarda, infine, il regime delle spese giudiziali, nulla si dispone al riguardo, avendone i difensori dell'attore subordinato la liquidazione all'eventuale avanzata opposizione da parte dei conventi, che, nel concreto, abbiamo visto essere mancata.
P . Q . M .
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe descritta,
nella contumacia dei convenuti di cui in premessa, così provvede:
- accoglie la domanda, e per l'effetto, dichiara intervenuto in favore del sig. l'acquisto Parte_1 per usucapione del pieno ed esclusivo diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 1158 c.c., “sui terreni e fabbricato siti nel Comune di Santa Caterina Dello Jonio e riportati in Catasto al Foglio n. 41 del medesimo Comune e distinti con le Particelle catastali nn. 324, 434, 435, 436,45,46,48 e 49 ”;
- Ordina la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei RR.II. nonché la voltura presso l'Agenzia del Territorio;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Catanzaro il 13.02.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
3
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2926/2023 R.G.A.C., promossa, con atto di citazione, da :
(C.F.: , “rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Salvatore Vono (C.F.: ) e Maria R. Mancuso (C.F.: C.F._2
), in virtù di mandato rilasciato in calce all'atto introduttivo del giudizio e nel suo C.F._3 professionale studio sito in V.le Cassiodoro, 32, - Davoli Marina (CZ) elettivamente domiciliato”;
- ATTORE –
C o n t r o
, , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_1
, (fu
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
Cosimo), , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
ed ; Controparte_6 Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
- CONVENUTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà su beni immobili,
per prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'odierna udienza i procuratori di parte attrice hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento della promossa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
1 L'odierna materia del contendere trae origine dalla domanda, per come avanzata dall'epigrafato attore, nei confronti dei suddetti indicati convenuti, finalizzata al riconoscimento, in proprio favore, dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà su “alcuni terreni agricoli e su un fabbricato siti in Santa Caterina dello Jonio
(CZ) e riportati in Catasto al Foglio n. 41 del medesimo Comune e distinti con le Particelle catastali n. 324,
435, 436,45,46,48 e 49 di natura seminativo mentre il fabbricato è censito al foglio n 41 del catasto fabbricati ed identificato con la particella catastale n 434 (Detti immobili risultano in testa a tutti i convenuti come si evince dalle visure catastali dei terreni, dall'accatastamento del fabbricato nonché dallo stralcio di mappa dei luoghi e dall'Ispezione Ipocatastale del 01/06/2023, che si allegano)”, di cui lo stesso attore sarebbe divenuto proprietario per effetto di un possesso esclusivo, pacifico, pubblico, continuativo ed ultraventennale.
Parte deducente, infatti, premetteva di aver posseduto, da oltre venti anni, in maniera esclusiva, continuativa,
ininterrotta e non viziata, i beni de quibus, compiendo sugli stessi molteplici atti esplicativi dell'esercizio del diritto di proprietà, quali la loro cura, manutenzione, anche straordinaria, che aveva interessato numerose parti del fabbricato stesso, comportandosi come unico proprietario e senza mai ricevere alcuna contestazione al riguardo dalle controparti, dimostrando in tal modo la presenza sia dell'elemento soggettivo (animus) che di quello oggettivo (corpus), idonei a comprovare la fondatezza della proposta domanda.
Alla luce delle considerazioni che precedono, adiva, pertanto, le vie legali e concludeva come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, nessuno degli evocati convenuti si costituiva, sicchè la causa, istruita attraverso il raccoglimento della domandata ed ammessa prova testimoniale, in uno con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla stessa parte attrice, in rituale allegazione, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra fondata e quindi può trovare accoglimento.
Anzitutto, devesi ribadire che nessuno dei citati convenuti ha inteso partecipare attivamente al processo,
nonostante la rituale integrazione del contraddittorio nei loro confronti, con la conseguenza che degli stessi ne
è stata dichiarata la contumacia.
Quanto al merito della vertenza, esaustive si dimostrano le dichiarazioni provenienti, al riguardo, dagli escussi testimoni, che hanno permesso di confermare la ricostruzione sia fattuale che giuridica fornita nell'atto introduttivo del giudizio e quindi la fondatezza dell'avanzata pretesa giudiziale.
È risultato, infatti, che il sig. ha posseduto, e possiede, tutti i beni immobili di cui in Parte_1 premessa, occupandosi, in via esclusiva, della loro manutenzione e cura, per oltre un ventennio.
Quanto sopra evidenziato è stato, infatti, suffragato dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi da cui è emerso, in modo univoco e concorde, il riscontro di quanto dedotto in proposito dalla parte deducente, e quindi il compimento di concrete attività da cui desumere la volontà , in capo allo stesso attore, di possedere i beni che ci occupano “uti dominus”, attestandone al riguardo oltre che il corpus anche l'animus.
2 Aggiungasi, infine, che il tutto si è svolto senza peraltro essere stato oggetto di alcuna contestazione da parte dei sopra indicati convenuti, che, rimanendo contumaci, hanno finito con l'avvalorare l'assunto dedotto dall' facendo presumere, disinteressandosi della vicenda processuale, l'assenza di Parte_1 qualsivoglia interesse a contrastare l'attribuzione richiesta.
Per quel che riguarda, infine, il regime delle spese giudiziali, nulla si dispone al riguardo, avendone i difensori dell'attore subordinato la liquidazione all'eventuale avanzata opposizione da parte dei conventi, che, nel concreto, abbiamo visto essere mancata.
P . Q . M .
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe descritta,
nella contumacia dei convenuti di cui in premessa, così provvede:
- accoglie la domanda, e per l'effetto, dichiara intervenuto in favore del sig. l'acquisto Parte_1 per usucapione del pieno ed esclusivo diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 1158 c.c., “sui terreni e fabbricato siti nel Comune di Santa Caterina Dello Jonio e riportati in Catasto al Foglio n. 41 del medesimo Comune e distinti con le Particelle catastali nn. 324, 434, 435, 436,45,46,48 e 49 ”;
- Ordina la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei RR.II. nonché la voltura presso l'Agenzia del Territorio;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Catanzaro il 13.02.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
3