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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2952/24 R.G.
Tra
, elett.te dom.ta in Villa d'Agri di Marsicovetere presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giuseppe Molinari che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace. CP_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore.
Conclusioni: la ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 01.08.2024 ha chiesto che sia regolato Parte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata il [...] dalla relazione affettiva intercorsa tra Persona_1 essa ricorrente e . CP_1
Ha dedotto che la convivenza è cessata a causa della dipendenza del resistente dall'alcol; che il Tribunale per i Minorenni ha incaricato il
Servizio Sociale del Comune di Marsicovetere di seguire la minore, predisponendo interventi di sostegno in suo favore, ha invitato i genitori ad un percorso di sostegno della genitorialità e il padre a seguire un percorso di disintossicazione presso il SER.D., ha disposto che la frequentazione padre-figlia avvenga alla presenza dei nonni paterni;
che il resistente si è disinteressato della figlia, frequentandola sporadicamente fino ad interrompere ogni rapporto;
che il resistente non ha mai contribuito al mantenimento della bambina;
che essa ricorrente è attualmente disoccupata e deve ricorrere all'aiuto economico dei propri genitori.
Ha chiesto l'affidamento esclusivo della figlia e la sua collocazione abitativa presso di lei;
la disciplina della frequentazione padre-figlia con l'assistenza di altri familiari idonei a tutelare la minore, considerata la dipendenza del dall'alcol; l'imposizione al resistente del CP_1 contributo di mantenimento ordinario per la figlia di 350 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Instaurato il contradditorio, il resistente non si è costituito.
All'esito dell'udienza del 15.01.2025 sono stati resi i provvedimenti temporanei e urgenti, con l'affidamento esclusivo della figlia alla madre e la collocazione abitativa presso la casa materna;
la frequentazione padre-figlia presso la sede del Servizio Sociale di Marsicovetere per due giorni alla settimana, alla presenza di un operatore in funzione di facilitatore;
l'imposizione al resistente del contributo di mantenimento per la prole di 200 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Acquisita la documentazione prodotta e in mancanza di richieste di prova orale, all'udienza del 18.06.2025 la ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Quanto all'affidamento della figlia minore, a sostegno della propria richiesta di affidamento esclusivo la ricorrente ha dedotto che il resistente si è del tutto disinteressato della figlia sia sul piano affettivo, omettendo di incontrarla per diversi mesi, sia sul piano materiale, omettendo di contribuire al suo mantenimento.
Tanto premesso, è noto che l'affidamento condiviso presuppone la capacità dei genitori di instaurare un'ottimale e prolungata sintonia sulle scelte educative per i figli e costituisce il regime ordinario di affidamento, alla luce del principio di bigenitorialità. Esso, infatti, consente al figlio minore di giovarsi della responsabilità di entrambi i genitori nelle principali scelte che riguardano gli indirizzi di vita, la sua formazione e la sua salute.
Alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
A fronte della deduzione di parte ricorrente sulla mancata contribuzione del padre al mantenimento della figlia, il resistente, omettendo di costituirsi in giudizio, non ha dimostrato, come era suo onere, di avere adempiuto al proprio obbligo.
Analogamente, il non ha dimostrato di avere responsabilmente CP_1 assolto, anche a seguito della separazione dalla ricorrente, ai propri obblighi di cura, educazione e frequentazione della figlia.
Dagli atti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Potenza risulta, anzi, che egli, allorché ha compreso che la separazione dalla propria compagna era ormai definitiva, ha interrotto non solo il percorso di sostegno della genitorialità intrapreso su indicazione del TM, ma anche quello avviato presso il Ser.D. di Villa
d'Agri per l'affrancamento dalla dipendenza dall'alcol (v. relazione del
Servizio Sociale di Marsicovetere del 20.02.2024 con allegata relazione del Responsabile del Ser.D. di Villa d'Agri del 13.10.2023), tanto che la psicologa e l'assistente sociale incaricate hanno così concluso la loro relazione al Tribunale per i Minorenni:
All'esito dell'adozione, nel presente procedimento, dei provvedimenti temporanei e urgenti il resistente ha partecipato assiduamente agli incontri con la figlia, come calendarizzati dal Servizio Sociale incaricato, il quale, tuttavia, nella relazione del 18.06.2025 ha dato atto che, nonostante l'atteggiamento collaborativo del e l'evidente CP_1 riconoscimento della figura paterna da parte della minore, il resistente non è riuscito a rapportarsi adeguatamente alla figlia e si è rivelato carente sul piano genitoriale, in quanto sfornito degli strumenti educativi utili a gestire la minore in assenza di altre figure di supporto.
(“… il sig. , seppur abbia sempre mostrato piacere a trascorrere CP_1 del tempo con la propria figlia, in tutti gli incontri si è mostrato taciturno e a tratti senza gli strumenti per poter instaurare un rapporto con la propria bambina nonostante i continui stimoli che gli venivano forniti dalle operatrici che gestivano gli incontri… Alla luce di quanto sopra esposto il Servizio scrivente ritiene che ad oggi un legame affettivo tra padre e figlia esista, in quanto, la piccola non ha Per_1 mostrato difficoltà nel riconoscere il sig. nel ruolo di padre CP_1 mostrando attaccamento nei confronti dello stesso e il sig. ha CP_1 mostrato interesse nei confronti della bambina. Tuttavia, nel corso degli incontri protetti è emersa anche una difficoltà evidente da parte della figura paterna nella gestione e nella costruzione di un rapporto costruttivo con la propria figlia mostrandosi sempre taciturno e impacciato. Per tale motivo, il Servizio ha proposto al sig. di CP_1 intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità presso il
Consultorio familiare territoriale al fine di acquisire gli strumenti giusti per poter costruire un rapporto con la piccola il sig. pare Per_1 CP_1 essere propenso”).
A giudizio del Tribunale, le condotte descritte evidenziano la scarsa consapevolezza, da parte del , dei propri doveri nei confronti CP_1 della figlia, ivi compreso quello di affrontare seriamente la dipendenza dall'alcol, in definitiva la sua inidoneità genitoriale.
La capacità genitoriale risulta, invece, coltivata ed acquisita dalla ricorrente, la quale ha positivamente completato il percorso di sostegno disposto dal Tribunale per i Minorenni, “facendo registrare una lenta ma significativa maturazione personale e come genitore… complessivamente si ritiene che la giovane madre possa assolvere alla funzione genitoriale in maniera più consapevole e responsabile, riesce
a meglio coniugare le istanze personali con quelle della bimba. Per
stare insieme alla bimba ora è meno faticoso e “sente” il piacere Pt_1 di condividere con lei le tappe crescita. Garantisce vicinanza, cura e affetto e attenzione al percorso educativo. È consapevole che per la figlia sia importante anche la presenza costante del papà ma al momento la costruzione del processo di cogenitorialità è ostacolata dalla non disponibilità del signor ” (v. relazione del responsabile CP_1 del consultorio familiare di Villa d'Agri del 01.09.2023).
Per le ragioni esposte la bambina va affidata in via esclusiva alla madre, che adotterà autonomamente le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse della figlia.
La minore è collocata presso l'abitazione materna.
Tenuto conto di quanto sopra detto sui diversi profili della inidoneità genitoriale del resistente, la frequentazione tra padre e figlia deve proseguire nella forma protetta già prescritta in via temporanea e urgente e il Servizio Sociale incaricato relazionerà con cadenza trimestrale all'Autorità giudiziaria competente sull'andamento degli incontri.
Quanto al mantenimento della prole, è noto che entrambi i genitori debbono concorrervi in proporzione della rispettiva capacità economico-reddituale.
La ricorrente non ha prodotto documentazione economica e ha dichiarato di svolgere il servizio civile percependo 507 euro mensili, nonché di svolgere lavori saltuari (v. piano genitoriale allegato al ricorso).
La Vita nulla ha dedotto sull'attività lavorativa dell'ex compagno, ma sulla base degli elementi emergenti dagli atti deve ritenersi che anche il svolga lavori saltuari (v. relazione del Servizio Sociale di CP_1
Marsicovetere del 18.06.2025).
Tenuto conto della rispettiva condizione economica dei genitori, dell'età della bambina e delle correlate presumibili esigenze di vita, il contributo ordinario a carico del padre va determinato in 200,00 euro mensili, da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre collocataria entro il giorno 5 del mese.
Entrambi i genitori sono tenuti a sostenere, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la figlia, come individuate e disciplinate dalle
Linee guida del Consiglio Nazionale Forense.
L'assegno unico universale per la figlia dovrà essere interamente percepito dalla madre collocataria, in considerazione del preminente impegno della stessa nella cura e nell'accudimento della minore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo specificato, in favore dell'RA poiché la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del 01.08.2024, Parte_1 CP_1 ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1. affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, la quale Persona_1 adotterà autonomamente le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse della minore;
2. dispone la collocazione abitativa della figlia minore presso la casa materna;
3. dispone che il padre incontrerà la figlia presso la sede del Servizio
Sociale di Marsicovetere, due giorni alla settimana nei giorni e negli orari che saranno calendarizzati dal Servizio, alla presenza di un operatore in funzione di facilitatore e senza la presenza della madre, la quale condurrà la bambina presso la sede del Servizio e tornerà a riprenderla al termine di ciascun incontro, mentre il Servizio Sociale incaricato relazionerà trimestralmente sull'andamento degli incontri alla competente Autorità giudiziaria;
4. pone a carico del resistente il contributo ordinario di mantenimento per la figlia di 200,00 euro mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre collocataria entro il giorno 5 del mese;
5. pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole, come indicate e disciplinate dalle Linee guida del Consiglio Nazionale Forense;
6. dispone che l'assegno unico universale per la minore sia integralmente percepito dalla madre;
Parte_1
7. condanna il resistente al pagamento in favore dell'RA delle spese processuali, che liquida in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. Potenza, camera di consiglio del 12.11.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2952/24 R.G.
Tra
, elett.te dom.ta in Villa d'Agri di Marsicovetere presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giuseppe Molinari che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace. CP_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore.
Conclusioni: la ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 01.08.2024 ha chiesto che sia regolato Parte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata il [...] dalla relazione affettiva intercorsa tra Persona_1 essa ricorrente e . CP_1
Ha dedotto che la convivenza è cessata a causa della dipendenza del resistente dall'alcol; che il Tribunale per i Minorenni ha incaricato il
Servizio Sociale del Comune di Marsicovetere di seguire la minore, predisponendo interventi di sostegno in suo favore, ha invitato i genitori ad un percorso di sostegno della genitorialità e il padre a seguire un percorso di disintossicazione presso il SER.D., ha disposto che la frequentazione padre-figlia avvenga alla presenza dei nonni paterni;
che il resistente si è disinteressato della figlia, frequentandola sporadicamente fino ad interrompere ogni rapporto;
che il resistente non ha mai contribuito al mantenimento della bambina;
che essa ricorrente è attualmente disoccupata e deve ricorrere all'aiuto economico dei propri genitori.
Ha chiesto l'affidamento esclusivo della figlia e la sua collocazione abitativa presso di lei;
la disciplina della frequentazione padre-figlia con l'assistenza di altri familiari idonei a tutelare la minore, considerata la dipendenza del dall'alcol; l'imposizione al resistente del CP_1 contributo di mantenimento ordinario per la figlia di 350 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Instaurato il contradditorio, il resistente non si è costituito.
All'esito dell'udienza del 15.01.2025 sono stati resi i provvedimenti temporanei e urgenti, con l'affidamento esclusivo della figlia alla madre e la collocazione abitativa presso la casa materna;
la frequentazione padre-figlia presso la sede del Servizio Sociale di Marsicovetere per due giorni alla settimana, alla presenza di un operatore in funzione di facilitatore;
l'imposizione al resistente del contributo di mantenimento per la prole di 200 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Acquisita la documentazione prodotta e in mancanza di richieste di prova orale, all'udienza del 18.06.2025 la ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Quanto all'affidamento della figlia minore, a sostegno della propria richiesta di affidamento esclusivo la ricorrente ha dedotto che il resistente si è del tutto disinteressato della figlia sia sul piano affettivo, omettendo di incontrarla per diversi mesi, sia sul piano materiale, omettendo di contribuire al suo mantenimento.
Tanto premesso, è noto che l'affidamento condiviso presuppone la capacità dei genitori di instaurare un'ottimale e prolungata sintonia sulle scelte educative per i figli e costituisce il regime ordinario di affidamento, alla luce del principio di bigenitorialità. Esso, infatti, consente al figlio minore di giovarsi della responsabilità di entrambi i genitori nelle principali scelte che riguardano gli indirizzi di vita, la sua formazione e la sua salute.
Alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
A fronte della deduzione di parte ricorrente sulla mancata contribuzione del padre al mantenimento della figlia, il resistente, omettendo di costituirsi in giudizio, non ha dimostrato, come era suo onere, di avere adempiuto al proprio obbligo.
Analogamente, il non ha dimostrato di avere responsabilmente CP_1 assolto, anche a seguito della separazione dalla ricorrente, ai propri obblighi di cura, educazione e frequentazione della figlia.
Dagli atti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Potenza risulta, anzi, che egli, allorché ha compreso che la separazione dalla propria compagna era ormai definitiva, ha interrotto non solo il percorso di sostegno della genitorialità intrapreso su indicazione del TM, ma anche quello avviato presso il Ser.D. di Villa
d'Agri per l'affrancamento dalla dipendenza dall'alcol (v. relazione del
Servizio Sociale di Marsicovetere del 20.02.2024 con allegata relazione del Responsabile del Ser.D. di Villa d'Agri del 13.10.2023), tanto che la psicologa e l'assistente sociale incaricate hanno così concluso la loro relazione al Tribunale per i Minorenni:
All'esito dell'adozione, nel presente procedimento, dei provvedimenti temporanei e urgenti il resistente ha partecipato assiduamente agli incontri con la figlia, come calendarizzati dal Servizio Sociale incaricato, il quale, tuttavia, nella relazione del 18.06.2025 ha dato atto che, nonostante l'atteggiamento collaborativo del e l'evidente CP_1 riconoscimento della figura paterna da parte della minore, il resistente non è riuscito a rapportarsi adeguatamente alla figlia e si è rivelato carente sul piano genitoriale, in quanto sfornito degli strumenti educativi utili a gestire la minore in assenza di altre figure di supporto.
(“… il sig. , seppur abbia sempre mostrato piacere a trascorrere CP_1 del tempo con la propria figlia, in tutti gli incontri si è mostrato taciturno e a tratti senza gli strumenti per poter instaurare un rapporto con la propria bambina nonostante i continui stimoli che gli venivano forniti dalle operatrici che gestivano gli incontri… Alla luce di quanto sopra esposto il Servizio scrivente ritiene che ad oggi un legame affettivo tra padre e figlia esista, in quanto, la piccola non ha Per_1 mostrato difficoltà nel riconoscere il sig. nel ruolo di padre CP_1 mostrando attaccamento nei confronti dello stesso e il sig. ha CP_1 mostrato interesse nei confronti della bambina. Tuttavia, nel corso degli incontri protetti è emersa anche una difficoltà evidente da parte della figura paterna nella gestione e nella costruzione di un rapporto costruttivo con la propria figlia mostrandosi sempre taciturno e impacciato. Per tale motivo, il Servizio ha proposto al sig. di CP_1 intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità presso il
Consultorio familiare territoriale al fine di acquisire gli strumenti giusti per poter costruire un rapporto con la piccola il sig. pare Per_1 CP_1 essere propenso”).
A giudizio del Tribunale, le condotte descritte evidenziano la scarsa consapevolezza, da parte del , dei propri doveri nei confronti CP_1 della figlia, ivi compreso quello di affrontare seriamente la dipendenza dall'alcol, in definitiva la sua inidoneità genitoriale.
La capacità genitoriale risulta, invece, coltivata ed acquisita dalla ricorrente, la quale ha positivamente completato il percorso di sostegno disposto dal Tribunale per i Minorenni, “facendo registrare una lenta ma significativa maturazione personale e come genitore… complessivamente si ritiene che la giovane madre possa assolvere alla funzione genitoriale in maniera più consapevole e responsabile, riesce
a meglio coniugare le istanze personali con quelle della bimba. Per
stare insieme alla bimba ora è meno faticoso e “sente” il piacere Pt_1 di condividere con lei le tappe crescita. Garantisce vicinanza, cura e affetto e attenzione al percorso educativo. È consapevole che per la figlia sia importante anche la presenza costante del papà ma al momento la costruzione del processo di cogenitorialità è ostacolata dalla non disponibilità del signor ” (v. relazione del responsabile CP_1 del consultorio familiare di Villa d'Agri del 01.09.2023).
Per le ragioni esposte la bambina va affidata in via esclusiva alla madre, che adotterà autonomamente le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse della figlia.
La minore è collocata presso l'abitazione materna.
Tenuto conto di quanto sopra detto sui diversi profili della inidoneità genitoriale del resistente, la frequentazione tra padre e figlia deve proseguire nella forma protetta già prescritta in via temporanea e urgente e il Servizio Sociale incaricato relazionerà con cadenza trimestrale all'Autorità giudiziaria competente sull'andamento degli incontri.
Quanto al mantenimento della prole, è noto che entrambi i genitori debbono concorrervi in proporzione della rispettiva capacità economico-reddituale.
La ricorrente non ha prodotto documentazione economica e ha dichiarato di svolgere il servizio civile percependo 507 euro mensili, nonché di svolgere lavori saltuari (v. piano genitoriale allegato al ricorso).
La Vita nulla ha dedotto sull'attività lavorativa dell'ex compagno, ma sulla base degli elementi emergenti dagli atti deve ritenersi che anche il svolga lavori saltuari (v. relazione del Servizio Sociale di CP_1
Marsicovetere del 18.06.2025).
Tenuto conto della rispettiva condizione economica dei genitori, dell'età della bambina e delle correlate presumibili esigenze di vita, il contributo ordinario a carico del padre va determinato in 200,00 euro mensili, da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre collocataria entro il giorno 5 del mese.
Entrambi i genitori sono tenuti a sostenere, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la figlia, come individuate e disciplinate dalle
Linee guida del Consiglio Nazionale Forense.
L'assegno unico universale per la figlia dovrà essere interamente percepito dalla madre collocataria, in considerazione del preminente impegno della stessa nella cura e nell'accudimento della minore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo specificato, in favore dell'RA poiché la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del 01.08.2024, Parte_1 CP_1 ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1. affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, la quale Persona_1 adotterà autonomamente le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse della minore;
2. dispone la collocazione abitativa della figlia minore presso la casa materna;
3. dispone che il padre incontrerà la figlia presso la sede del Servizio
Sociale di Marsicovetere, due giorni alla settimana nei giorni e negli orari che saranno calendarizzati dal Servizio, alla presenza di un operatore in funzione di facilitatore e senza la presenza della madre, la quale condurrà la bambina presso la sede del Servizio e tornerà a riprenderla al termine di ciascun incontro, mentre il Servizio Sociale incaricato relazionerà trimestralmente sull'andamento degli incontri alla competente Autorità giudiziaria;
4. pone a carico del resistente il contributo ordinario di mantenimento per la figlia di 200,00 euro mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre collocataria entro il giorno 5 del mese;
5. pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole, come indicate e disciplinate dalle Linee guida del Consiglio Nazionale Forense;
6. dispone che l'assegno unico universale per la minore sia integralmente percepito dalla madre;
Parte_1
7. condanna il resistente al pagamento in favore dell'RA delle spese processuali, che liquida in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. Potenza, camera di consiglio del 12.11.2025
La Presidente est.