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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4470/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.10.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SITZIA LAURA ANNAMARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Milano, c.so di P.ta Vittoria n. 32;
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GANDOLFI MATTEO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Vigevano (PV), via Manara Negrone n. 40;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vigevano, in data 17/12/2023, (atto n.107, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nella casa coniugale sita in Varese, via Goldoni n. 31, int. 11, ha continuato a vivere fino al
31.08.2024 la sig.ra che ha sostenuto i canoni di locazione dovuti fino alla data del Pt_1 rilascio dell'immobile concordata con la proprietà e avvenuta in data 31.8.2024. 3) Gli arredi e i beni mobili contenuti nella casa coniugale sono stati divisi tra i coniugi;
gli stessi hanno asportato i beni personali e quant'altro di loro spettanza e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
4) L'autovettura Kia modello Stonic Tg. GG846YN intestata al sig. resterà definitivamente Pt_2 assegnata allo stesso.
5) Le parti dichiarano di non avere conti correnti e/o rapporti bancari cointestati.
6) I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente indipendente. Dichiarano inoltre di aver già provveduto a risolvere ogni altra questione patrimoniale e che nulla hanno a che pretendere per qualsiasi titolo o ragione l'uno nei confronti dell'altro.
7) I coniugi prestano sin da ora assenso reciproco per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e carta di identità).
8) Spese legale compensate. Rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 l.p.f.
9) Ordinare all'Ufficio di Stato civile del Comune di Vigevano di procedere alle trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge della emananda sentenza”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione pag. 2 di 3 dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 sposati in Vigevano, il giorno 17/12/2023, con atto iscritto presso i Registri
[...] dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.107, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023);
• omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
• ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione di provvedere alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
• Spese di lite al definitivo;
• provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in data 13/1/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4470/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.10.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SITZIA LAURA ANNAMARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Milano, c.so di P.ta Vittoria n. 32;
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GANDOLFI MATTEO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Vigevano (PV), via Manara Negrone n. 40;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vigevano, in data 17/12/2023, (atto n.107, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nella casa coniugale sita in Varese, via Goldoni n. 31, int. 11, ha continuato a vivere fino al
31.08.2024 la sig.ra che ha sostenuto i canoni di locazione dovuti fino alla data del Pt_1 rilascio dell'immobile concordata con la proprietà e avvenuta in data 31.8.2024. 3) Gli arredi e i beni mobili contenuti nella casa coniugale sono stati divisi tra i coniugi;
gli stessi hanno asportato i beni personali e quant'altro di loro spettanza e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
4) L'autovettura Kia modello Stonic Tg. GG846YN intestata al sig. resterà definitivamente Pt_2 assegnata allo stesso.
5) Le parti dichiarano di non avere conti correnti e/o rapporti bancari cointestati.
6) I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente indipendente. Dichiarano inoltre di aver già provveduto a risolvere ogni altra questione patrimoniale e che nulla hanno a che pretendere per qualsiasi titolo o ragione l'uno nei confronti dell'altro.
7) I coniugi prestano sin da ora assenso reciproco per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e carta di identità).
8) Spese legale compensate. Rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 l.p.f.
9) Ordinare all'Ufficio di Stato civile del Comune di Vigevano di procedere alle trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge della emananda sentenza”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione pag. 2 di 3 dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 sposati in Vigevano, il giorno 17/12/2023, con atto iscritto presso i Registri
[...] dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.107, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023);
• omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
• ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione di provvedere alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
• Spese di lite al definitivo;
• provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in data 13/1/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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