Sentenza 14 luglio 2025
Ordinanza cautelare 31 ottobre 2025
Improcedibile
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/04/2026, n. 3035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3035 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03035/2026REG.PROV.COLL.
N. 07718/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7718 del 2025, proposto dal Ministero della Cultura e dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Liguria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
GI Art Collections S.r.l., AN GI, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Daniele Rosato, Francesco Emanuele Salamone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 844/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GI Art Collections S.r.l. e di AN GI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il Cons. LA LO e uditi per le parti gli avvocati Gianluigi Pellegrino, Daniele Rosato e Francesco Emanuele Salamone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 18 marzo 2008, la società GI Art Collections S.r.l. ha chiesto di importare temporaneamente dalla Gran Bretagna una “coppia di larghi comò intarsiati di PP GI avente un valore dichiarato di euro 2.235.830,00.
L’ufficio esportazione della Soprintendenza di Genova ha provveduto sull’istanza rilasciando il certificato di avvenuta spedizione n. 67 del 18 marzo 2008, reiteratamente rinnovato previ accertamenti effettuati dall’Ufficio nelle date 18 dicembre 2013, 20 giugno 2018 e 7 maggio 2024.
In data 14 maggio 2024 è stato rilasciato l’attestato di libera circolazione “a scarico” e in data 21 maggio 2024 la licenza di esportazione definitiva.
Con successivo provvedimento del 25 novembre 2024 la Soprintendenza di Genova e La Spezia ha annullato l’attestato di libera circolazione e la licenza di esportazione definitiva, in quanto i predetti comò sono beni pubblici, facenti parte dell’arredo del Palazzo Reale di Milano, a suo tempo illecitamente esportati dal territorio nazionale.
Con atto del 10 gennaio 2025, infine, il Ministero della cultura ha annullato d’ufficio l’autorizzazione rilasciata il 24 maggio 2024 per l’ulteriore rinnovo quinquennale del certificato di avvenuta spedizione.
La parte interessata ha quindi presentato ricorso al Tar Liguria chiedendo l’annullamento dei provvedimenti adottati in autotutela dall’amministrazione.
Con sentenza n. 844 del 14 luglio 2025 il Tar ha accolto il ricorso affermando che: una volta rilasciato il certificato di temporanea importazione, l’amministrazione è tenuta ad autorizzare la definitiva esportazione, subordinata al solo accertamento dell’identità fisica tra il bene importato e quello per cui si chiede l’esportazione, nel caso in esame non contestata dall’amministrazione; le eventuali carenze degli accertamenti svoti nel 2008 ai fini dell’autorizzazione alla temporanea importazione dei comò si riferiscono al certificato di avvenuta spedizione che non potrebbe essere più rimosso in autotutela.
Il Ministero della Cultura ha appellato la predetta sentenza deducendo:
1) error in iudicando : violazione e/o falsa applicazione degli artt. 65 e 72, d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 3 e 5, d.m. 17 maggio 2018 n. 246;
2) error in iudicando : violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 octies e 21 nonies , l. n. 241/1990, degli artt. 65 e 72, d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 3 e 5, d.m. 17 maggio 2018 n. 246;
3) error in iudicando : violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 octies e 21 nonies , l. n. 241/1990, degli artt. 65 e 72, d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 3 e 5, d.m. 17 maggio 2018 n. 246.
Gli originari ricorrenti di sono costituiti in giudizio chiedendo la reiezione dell’appello e riproponendo in subordine i motivi dedotti in primo grado e non esaminati dal Tar.
Con memoria del 9 marzo 2026 gli appellati hanno rappresentato che l’amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento in autotutela, sostitutivo di quello precedente, con cui è stato annullato anche l’originario certificato di avvenuta spedizione; hanno pertanto chiesto a questo giudice di valutare preliminarmente i presupposti per l’improcedibilità del giudizio.
L’amministrazione nulla ha replicato ed all’udienza del 9 aprile 2026, alla quale erano presenti solamente le parti appellate, la causa è stata assunta in decisione.
2. Il collegio ritiene che il provvedimento adottato dall’amministrazione nel corso del giudizio di appello comporta l’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse.
Va al riguardo evidenziato che con il provvedimento adottato in data 31 ottobre 2025 l’amministrazione, a seguito di un rinnovato procedimento svolto in contraddittorio con il soggetto interessato e non in esecuzione della precedente sentenza di annullamento, ha annullato sia il certificato di avvenuta spedizione ed i successivi rinnovi sia l’attestato di libera circolazione a scarico e la successiva licenza di esportazione già oggetto del precedente annullamento impugnato nel presente giudizio.
Tale nuovo provvedimento di autotutela presenta profili di novità sia in quanto ha un oggetto più ampio del precedente sia in quanto ha confermato l’annullamento d’ufficio dell’attestato di libera circolazione a scarico e della successiva licenza di esportazione anche per vizi diversi e ulteriori rispetto a quelli posti a fondamento del primo annullamento d’ufficio. In particolare l’amministrazione ha evidenziato che tali atti, oltre a presentare vizi attinenti al loro specifico iter procedimentale, sono altresì affetti da invalidità derivata rispetto a quella da cui sono affetti il certificato di avvenuta spedizione ed i successivi rinnovi, annullati per la prima volta con il provvedimento del 31 ottobre 2025.
A seguito dell’adozione provvedimento del 31 ottobre 2025, che per le ragioni sopra esposte non presenta carattere meramente confermativo, gli originari ricorrenti di primo grado non potrebbero conseguire alcuna utilità dall’annullamento del provvedimento impugnato nel presente giudizio, essendosi il loro interesse definitivamente trasferito sulla contestazione del nuovo provvedimento, che è stato impugnato davanti al Tar territorialmente competente.
Pertanto, la condizione dell’azione dell’interesse al ricorso, che deve permanere nel corso di tutto il giudizio, compreso il grado di appello, è venuta meno e conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c).
3. L’esito del giudizio e le specificità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER De LI, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere
LA LO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA LO | ER De LI |
IL SEGRETARIO