Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/04/2026, n. 3035
TAR
Sentenza 14 luglio 2025
>
CS
Ordinanza cautelare 31 ottobre 2025
>
CS
Improcedibile
Sentenza 17 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il nuovo provvedimento di autotutela, adottato in contraddittorio con il soggetto interessato e non in esecuzione della precedente sentenza di annullamento, presenta profili di novità sia in quanto ha un oggetto più ampio del precedente sia in quanto ha confermato l'annullamento d'ufficio dell'attestato di libera circolazione a scarico e della successiva licenza di esportazione anche per vizi diversi e ulteriori rispetto a quelli posti a fondamento del primo annullamento d'ufficio. A seguito di tale nuovo provvedimento, gli originari ricorrenti di primo grado non potrebbero conseguire alcuna utilità dall'annullamento del provvedimento impugnato nel presente giudizio, essendosi il loro interesse definitivamente trasferito sulla contestazione del nuovo provvedimento, che è stato impugnato davanti al Tar territorialmente competente. Pertanto, la condizione dell'azione dell'interesse al ricorso, che deve permanere nel corso di tutto il giudizio, compreso il grado di appello, è venuta meno e conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c).

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/04/2026, n. 3035
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3035
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo