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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/05/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
2732 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2732 /2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio pronunciato dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 653 del 2019 con riguardo al matrimonio celebrato in PALERMO in data 27/08/1996 trascritto nei Registri dello Stato Civile del comune di PALERMO al n. 112 parte II serie A anno 1996 tra i coniugi: 1. , nato in [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], Parte_1
- ; C.F._2 rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. BOIDI GIORGIA e dall' avv. MELONI PAOLA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 23/12/2024, i coniugi suddetti chiedevano disporsi la modifica delle condizioni di divorzio, inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è stato posto in condizioni di intervenire nella causa1; - che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento del ricorso;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod. DISPONE la modifica delle condizioni di divorzio tra i coniugi: PALERMO in data 27/08/1996 tra i coniugi: 1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], Parte_1
- ; C.F._2 come in premessa indicato;
dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
23/12/2024, che integralmente si riportano:
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – comunicazione inviata in data
30/12/2024
2 3 Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 20/05/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2732 /2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio pronunciato dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 653 del 2019 con riguardo al matrimonio celebrato in PALERMO in data 27/08/1996 trascritto nei Registri dello Stato Civile del comune di PALERMO al n. 112 parte II serie A anno 1996 tra i coniugi: 1. , nato in [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], Parte_1
- ; C.F._2 rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. BOIDI GIORGIA e dall' avv. MELONI PAOLA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 23/12/2024, i coniugi suddetti chiedevano disporsi la modifica delle condizioni di divorzio, inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è stato posto in condizioni di intervenire nella causa1; - che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento del ricorso;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod. DISPONE la modifica delle condizioni di divorzio tra i coniugi: PALERMO in data 27/08/1996 tra i coniugi: 1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], Parte_1
- ; C.F._2 come in premessa indicato;
dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
23/12/2024, che integralmente si riportano:
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – comunicazione inviata in data
30/12/2024
2 3 Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 20/05/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
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