Dispositivo di sentenza 28 aprile 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, dispositivo di sentenza 28/04/2026, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00765/2026REG.PROV.COLL.
N. 01729/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1729 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore e Alessandra Ciocia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria provveditorato regionale della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo RE, Riccardo Satta Flores e Cristiana Lojodice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto del Prap per la Calabria n. -OMISSIS- del 4 novembre 2025, comunicato il 6 novembre 2025, recante approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione in favore della -OMISSIS- -OMISSIS- della “ Gara a procedura aperta, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro per la fornitura, mediante approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per il "Servizio Vitto" dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della regione Calabria, nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 ”, in relazione al lotto di gara n. -OMISSIS- - CIG:-OMISSIS-;
- della comunicazione ex art. 90, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, prot. -OMISSIS- del 6 novembre 2025;
- del decreto del Prap Calabria n.-OMISSIS- del 26.11.2025, recante “ Rettifica per mero errore materiale della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-del 4.11.2025 ”;
- di tutti i verbali di gara nella parte in cui la -OMISSIS- -OMISSIS- è stata ammessa alla fase successiva di gara, in luogo di essere esclusa, nonché il verbale della seduta di verifica dell'offerta ex art. 110 d.lgs. 36/2023 del 10 ottobre 2025, nella parte in cui l'offerta tecnico/economica della -OMISSIS- -OMISSIS- è stata ritenuta congrua e il verbale di verifica della documentazione amministrativa del 16 ottobre 2025 nella parte in cui la documentazione amministrativa della -OMISSIS- -OMISSIS- è stata ritenuta conforme, in luogo di essere disposta l'esclusione per grave errore professionale;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi tutti gli atti e documenti relativi al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta relativi alla -OMISSIS- -OMISSIS-;
nonché per la condanna
della Stazione appaltante a risarcire la ricorrente per il danno ingiusto cagionato dall'illegittimo svolgimento della gara e dall'altrettanto illegittimo esito dell'aggiudicazione stessa:
- anzitutto in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., attraverso l'aggiudicazione dell'appalto in favore della ricorrente, previa in quanto occorra declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente frattanto stipulato (inefficacia del contratto che si chiede di dichiarare anzitutto ex tunc e in subordine ex nunc ), rispetto al quale la -OMISSIS--OMISSIS- manifesta sin d'ora l'interesse al subentro ex art. 122 c.p.a.;
- e in subordine, per equivalente economico, previa individuazione e fissazione dei criteri di liquidazione del danno ex art. 34, co. 4, c.p.a., ovvero in via di ulteriore subordine nella misura che sarà provata in corso di causa, in ogni caso maggiorata di accessori di legge, rivalutazione monetaria e interessi legali maturati sulla somma di anno in anno rivalutata, fino all'effettivo soddisfo;
con istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., per l'annullamento:
- della comunicazione ex art. 90, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, prot. -OMISSIS- del 6 novembre 2025, nella parte in cui si è preso atto dell'istanza di oscuramento dell'offerta tecnica della -OMISSIS- -OMISSIS-;
- di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ivi compresa la nota prot. n. -OMISSIS- del 17 novembre 2025, nonché quella di accoglimento dell'accesso, con trasmissione dell'offerta tecnica parzialmente oscurata;
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente ad accedere a tutti i documenti richiesti con l'istanza di accesso prot. -OMISSIS- del 14 novembre 2025, ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, ivi compresa l'offerta tecnica integrale, senza oscuramenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS- -OMISSIS- e del Ministero della giustizia, del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Provveditorato regionale della Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 120 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie, in parte, il ricorso principale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione, ai fini della rivalutazione in ordine alla sussistenza dell’illecito professionale grave.
Rigetta per il resto.
Condanna l’amministrazione resistente e la controinteressata, in solido, al pagamento delle spese di lite della ricorrente, che liquida complessivamente in €4.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo RE, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.