Sentenza 12 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2004, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAISIELLO 40, presso lo studio dell'avvocato SILVIA COMOGLIO, difeso dall'avvocato GIANFRANCO VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CI IA, NUOVA MAA ASSICURAZIONI SPA, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante Dott. Fausto Marchionni, Direttore Generale, elettivamente domiciliati in ROMA VIA C. MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO TROPIANO, che li difende unitamente all'avvocato LUIGI ZAVANONE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 625/99 del Tribunale di CASALE MONFERRATO, emessa il 15/12/99, depositata il 23/12/99; R.G. 578/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/03 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato MAURIZIO TROPIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MB DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione di riassunzione regolarmente notificata BR NC conveniva in giudizio,avanti il giudice di pace di Casale Monferrato, RI CI e Nuova MAA Ass.ni spa, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, materiali e personali, riportati ad opera del conducente dell'autovettura di proprietà del RI, assicurata con la nominata compagnia di assicurazione,a seguito dell'incidente stradale verificatosi in Casale Monferrato il 2.3.97, asserendo che alla guida della sua moto Honda stava percorrendo la via Salita Sant'Anna quando era stato investito dall'autovettura condotta dal proprietario,il quale,dopo avere azionato il lampeggiatore di sinistra,aveva improvvisamente iniziato la manovra di svolta a destra.
I convenuti,costituitisi in giudizio,resistevano all'avversa pretesa, controdeducendo che il sinistro s'era verificato per colpa esclusiva del motociclista, che aveva iniziato la manovre di sorpasso sulla destra ad elevata velocità e proprio in prossimità
dell'incrocio,nonostante la preventiva segnalazione di svolta a destra dell'automobilista.
La causa, istruita con l'interrogatorio formale del RI e l'assunzione di due testi (RA IN e MB SS), veniva decisa con sentenza n. 94 del 14.5.99, che rigettava la domanda attorea, ritenendo l'esclusiva responsabilità del BR, e compensava le spese.
Detta sentenza era avversata dall'appello principale del BR in ordine alla responsabilità e da quello incidentale dei convenuti sulla statuizione delle spese.
Il Tribunale di Casale Monferrato con sentenza n. 625/99, depositata il 23.12.99, rigettava l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, condannava il BR al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore delle controparti costituitesi.
Per la cassazione della decisione ricorre il BR esponendo tre motivi, supportati da memoria, cui resistono con controricorso gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso,deducendo contraddittorietà di motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c., si censura la sentenza impugnata nel punto in cui attribuisce la responsabilità del sinistro all'esclusiva condotta del motociclista, dopo aver riportato il contenuto delle deposizioni dei due testi RE e SS, ritenendole compatibili fra loro e si sostiene, invece, che,essendo le medesime antitetiche e incompatibili, il Tribunale avrebbe dovuto, quanto meno,ritenere l'applicabilità della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, co. 2^, c.c.. Con il secondo motivo,deducendo violazione dell'art. 115 c.p.c. si censura la sentenza impugnata, per aver ritenuto che l'automobilista "manteneva una velocità non eccessiva in relazione allo stato dei luoghi e transitava sul margine destro della carreggiata" e si assume, invece, che i testi "nulla hanno riferito sulla velocità tenuta dall'automobilista ne' hanno mai affermato che il medesimo transitasse sul margine destro della carreggiata". Con il terzo motivo di ricorso,deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, co. 2^, c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si sostiene che il giudice d'appello non poteva mandare totalmente assolto l'automobilista e non applicare, quanto meno, la presunzione di pari responsabilità,dal momento che aveva riconosciuto che "il CI (l'automobilista) aveva percorso un tratto di strada con il lampeggiatore di direzione di sinistra accesso, così colpevolmente ingenerando la legittima convinzione che egli intendesse svoltare a sinistra,e non a destra, come invece ha poi fatto".
I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, avendo la medesima estrazione processuale, e la valutazione complessiva degli stessi induce all'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Punto nodale della decisione impugnata è l'argomentazione adottata dai giudici di merito per superare l'evidente contraddittorietà delle deposizioni dei due testi circa il segnale di direzione che l'automobilista teneva azionato al sopraggiungere, a tergo, del motociclista.
Tale argomentazione non appare condivisibile sul piano logico- giuridico, perché urta contro la specificità che ha sul punto la deposizione del teste IN,il quale ha potuto affermare che l'automobilista teneva la freccia di direzione di sinistra azionata quando svoltò a destra, e non tiene conto del fatto che l'altro teste (SS), trovandosi di spalle rispetto alla strada impegnata dall'automobilista e dal motociclista, ebbe la visione del quadro d'assieme solo in un momento successivo a quello del teste IN e cioè quando si voltò in quella direzione, perché la sua attenzione era stata attratta dal rombo della motocicletta che scalava di marcia e vide,quindi, l'urto della motocicletta contro la fiancata destra dell'autovettura. D'altro canto, nemmeno risultano indicate le fonti di prova da cui il giudice d'appello ha tratto la convinzione che l'automobilista teneva una velocità adeguata alle condizioni del traffico di quel momento e viaggiasse sulla sua stretta destra. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Torino.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2004