Articolo 5 bis della Legge 4 marzo 1958, n. 179
Articolo 5Articolo 5 ter
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1 gennaio 1972
Art. 5-bis. ((La Cassa presta l'assistenza sanitaria ai propri iscritti e familiari a carico a termini di legge, con gestione e contabilita' separate, a mezzo di convenzioni con enti pubblici che gia' provvedono all'assistenza di malattia.
Al comitato dei delegati compete l'approvazione delle predette convenzioni, predisposte dal consiglio di amministrazione e stipulate dal presidente.
In ogni caso debbono essere garantite le cure ospedaliere sia mediche che chirurgiche, nonche' gli accertamenti diagnostici e di laboratorio))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1972