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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/09/2025, n. 3359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3359 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6022/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 19 settembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6022/2025 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Cavallaro che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 giugno 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 6 11708/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento ed ha chiesto, previo rinnovo della ctu, “… statuire che il sig. è affetto da patologie gravi e permanenti comportanti Parte_1
l'assoluta impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita ed alla deambulazione autonoma, avendo all'uopo bisogno di assistenza continua e quindi riconoscere che lo stesso ha diritto a percepire il beneficio dell'indennità di accompagnamento ex leges 18/1980 e
508/1988 e succ. modif., ed inoltre riconoscere lo stesso quale portatore di handicap in situazione di gravità e come tale meritevole di ricevere i benefici di cui al comma 3 art.3 della L.104/92 previsti dalla suddetta normativa, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa (29.07.2024) e con la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme rivalutate, dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che, all'uopo, rende la dichiarazione ex art.93 C.P.C”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 11 agosto
2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
In esito all'udienza del 19 settembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 17 giugno 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 16 giugno 2025, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 20 maggio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
pagina 2 di 6 La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Parte ricorrente si è limitata ad affermare l'inadeguatezza delle conclusioni della ctu, lamentando che il perito “… si limita solo ad elencare le patologie di cui è affetto il ricorrente ma non indica Codici e Percentuali di invalidità da attribuire a ciascuna patologia, pertanto non si capisce come sia giunto ad una valutazione del 100% senza aver effettuato nessun calcolo. Il giudizio del CTU, con tutta evidenza, appare approssimativo e minimizzante e le conclusioni a cui arriva risultano non bene esaminate e motivate e pertanto ingiustamente punitive per il ricorrente”, facendo riferimento alla documentazione già in atti e concludendo che “Alla luce di tale grave complesso patologico il ricorrente non è in grado di autogestirsi per cui risulta essere totalmente dipendente nello svolgimento degli atti quotidiani della vita
e necessità di supervisione continua da parte di terzi avendo in tal modo pieno diritto al riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dei bei benefici di cui al comma 3 art.3 della L.104/92”.
Preliminarmente quanto alla mancata indicazione di codici e percentuali di invalidità da attribuire a ciascuna patologia, è sufficiente rilevare che trattandosi di soggetto ultrasessantacinquenne, il grado percentuale complessivo di invalidità non è valutabile per quanto attiene alle ripercussioni sull'attività lavorativa, cioè in base ai parametri indicati nelle pagina 3 di 6 tabelle del DM 5/2/92 e, correttamente, è stato valutato con riguardo alle “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita il ricorrente in data 28 marzo
2025 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che sia affetto da “M.di Parkinson in quadro di cerebrovasculopatia cronica, sindrome depressiva, Diabete Mellito NID", affermando che il ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento né dell'indennità di accompagnamento, né della disabilità grave.
Ha osservato “Nel caso in questione, nel complesso, il quadro clinico presentato dal ricorrente non presenta quegli elementi clinico-medico-legali che stanno alla base della concessione dell'Indennità di Accompagnamento, né per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità. Pur con le comprensibili difficoltà legate alle patologie in diagnosi, il ricorrente è, infatti, apparso in grado di deambulare in modo autonomo. La stessa autonomia è presente nei cambi posturali e nel mantenimento della stazione eretta. Nulla da dire, inoltre, per quanto attiene le capacità di giudizio e critica, che appaiono conservate. Per quanto brevemente argomentato, si ritiene che il Sig.
possa essere dichiarato invalido nella misura del 100 %, senza diritto Parte_1 all'Indennità di Accompagnamento e portatore di handicap in situazione di non gravità
(Art.3 Comma 1 Legge 104/92)”.
Tali conclusioni appaiono coerenti coerente con l'esame obiettivo1 in atti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o della disabilità grave.
Infine, è opportuno rammentare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12
pagina 4 di 6 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n. 26092/2010).
Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi di lite.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 17 giugno 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
pagina 5 di 6 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio, CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 22 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Curato nella persona, si mostra sufficientemente orientato nel tempo e nello spazio, lieve rallentamento ideomotorio. Eutimico. Ode senza difficoltà la voce a distanza di conversazione. Deambulazione, cambi posturali, mantenimento della stazione eretta autonomi. Lieve troclea bilaterale. Indossa calza elastica a sinistra. Lieve dismetria alle prove indice-naso. Tremori agli arti superiori”.
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 19 settembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6022/2025 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Cavallaro che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 giugno 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 6 11708/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento ed ha chiesto, previo rinnovo della ctu, “… statuire che il sig. è affetto da patologie gravi e permanenti comportanti Parte_1
l'assoluta impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita ed alla deambulazione autonoma, avendo all'uopo bisogno di assistenza continua e quindi riconoscere che lo stesso ha diritto a percepire il beneficio dell'indennità di accompagnamento ex leges 18/1980 e
508/1988 e succ. modif., ed inoltre riconoscere lo stesso quale portatore di handicap in situazione di gravità e come tale meritevole di ricevere i benefici di cui al comma 3 art.3 della L.104/92 previsti dalla suddetta normativa, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa (29.07.2024) e con la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme rivalutate, dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che, all'uopo, rende la dichiarazione ex art.93 C.P.C”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 11 agosto
2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
In esito all'udienza del 19 settembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 17 giugno 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 16 giugno 2025, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 20 maggio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
pagina 2 di 6 La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Parte ricorrente si è limitata ad affermare l'inadeguatezza delle conclusioni della ctu, lamentando che il perito “… si limita solo ad elencare le patologie di cui è affetto il ricorrente ma non indica Codici e Percentuali di invalidità da attribuire a ciascuna patologia, pertanto non si capisce come sia giunto ad una valutazione del 100% senza aver effettuato nessun calcolo. Il giudizio del CTU, con tutta evidenza, appare approssimativo e minimizzante e le conclusioni a cui arriva risultano non bene esaminate e motivate e pertanto ingiustamente punitive per il ricorrente”, facendo riferimento alla documentazione già in atti e concludendo che “Alla luce di tale grave complesso patologico il ricorrente non è in grado di autogestirsi per cui risulta essere totalmente dipendente nello svolgimento degli atti quotidiani della vita
e necessità di supervisione continua da parte di terzi avendo in tal modo pieno diritto al riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dei bei benefici di cui al comma 3 art.3 della L.104/92”.
Preliminarmente quanto alla mancata indicazione di codici e percentuali di invalidità da attribuire a ciascuna patologia, è sufficiente rilevare che trattandosi di soggetto ultrasessantacinquenne, il grado percentuale complessivo di invalidità non è valutabile per quanto attiene alle ripercussioni sull'attività lavorativa, cioè in base ai parametri indicati nelle pagina 3 di 6 tabelle del DM 5/2/92 e, correttamente, è stato valutato con riguardo alle “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita il ricorrente in data 28 marzo
2025 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che sia affetto da “M.di Parkinson in quadro di cerebrovasculopatia cronica, sindrome depressiva, Diabete Mellito NID", affermando che il ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento né dell'indennità di accompagnamento, né della disabilità grave.
Ha osservato “Nel caso in questione, nel complesso, il quadro clinico presentato dal ricorrente non presenta quegli elementi clinico-medico-legali che stanno alla base della concessione dell'Indennità di Accompagnamento, né per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità. Pur con le comprensibili difficoltà legate alle patologie in diagnosi, il ricorrente è, infatti, apparso in grado di deambulare in modo autonomo. La stessa autonomia è presente nei cambi posturali e nel mantenimento della stazione eretta. Nulla da dire, inoltre, per quanto attiene le capacità di giudizio e critica, che appaiono conservate. Per quanto brevemente argomentato, si ritiene che il Sig.
possa essere dichiarato invalido nella misura del 100 %, senza diritto Parte_1 all'Indennità di Accompagnamento e portatore di handicap in situazione di non gravità
(Art.3 Comma 1 Legge 104/92)”.
Tali conclusioni appaiono coerenti coerente con l'esame obiettivo1 in atti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o della disabilità grave.
Infine, è opportuno rammentare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12
pagina 4 di 6 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n. 26092/2010).
Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi di lite.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 17 giugno 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
pagina 5 di 6 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio, CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 22 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Curato nella persona, si mostra sufficientemente orientato nel tempo e nello spazio, lieve rallentamento ideomotorio. Eutimico. Ode senza difficoltà la voce a distanza di conversazione. Deambulazione, cambi posturali, mantenimento della stazione eretta autonomi. Lieve troclea bilaterale. Indossa calza elastica a sinistra. Lieve dismetria alle prove indice-naso. Tremori agli arti superiori”.