Sentenza 7 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/2003, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
O L L O B 4 7 E ) 3 . E E N N C , O 1 A I 9 Z P 9 A I 1 R - D T 1 S 1 I E - 1 G C REPUBBLICA ITALIANA I E 2 R D . L A U I 9 D 3 G IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E T E E N 6 E N 4 S . A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E T 00 04 7 /0 3 T S Oggetto T I ( R A SERVITU Composta dagli 11 .mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 13974/00 - Cron.48Dott. OS DE JULIO Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere - Rep. Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 18/09/02 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del suo procuratore RENATO IODICE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BR OS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato CINZIA - AMMIRATI, difeso dall'avvocato FRANCESCO PAOLO GALLO, 2002 giusta delega in atti;
- controricorrente 1188 י: -1- nondefinite avverso la sentenza n. 44/99 del Giudice di pace di all Giudice & Pace to CASSANO allo Jonio M. 123/93 depositate 2 30/7/99.CASSANO ALLO JONIO, depositata il 21/05/99; RC avvero la sent. defectiva I udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Salvatore DI MATTIA, per delega dell'Avv. L. MANZI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OS RUSSO che ha concluso per previo rigetto del I' motivo, accoglimento del II° motivo ed assorbimento (ovvero inammissibilità rigetto) del III° motivo, dichiari la competenza del Tribunale in ordine alla domanda principale e riconvenzionale. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 24 febbraio 1999 OS RU conveniva l'ENEL s.p.a. davanti al Giudice di pace di Cassano all'Ionio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per l'abusivo esercizio di una servitù di elettrodotto sul suo fondo. L'ENEL, costituitosi, contestava il fondamento della domanda, eccependo inoltre in via preliminare 1'incompetenza per materia e per valore del giudice adito;
in via riconvenzionale chiedeva l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto, con rimessione della causa davanti al giudice competente. Con sentenza non definitiva in data 21 maggio 1999 e sentenza definitiva in data 30 luglio 1999 il Giudice di pace di Cassano all'Ionio accoglieva la domanda. Contro tali decisioni ha proposto ricorso per cassazione l'ENEL, con quattro motivi. Resiste con controricorso OS RU. Motivi della decisione Da un punto di vista logico va esaminato per primo il secondo motivo del ricorso (diretto contro la sentenza non definitiva) con il quale l'ENEL s.p.a. deduce che il Giudice di pace, con riferimento alla domanda riconvenzionale, ha violato gli artt. 34 e 36 cod. proc. civ. La doglianza è fondata. Sul punto il Giudice di pace di Cassano all'Ionio ha così motivato: Va altresì respinta, poiché inammissibile, la domanda riconvenzionale sulla quale insiste la parte convenuta giacché non esiste alcun collegamento tra questa e la domanda di risarcimento dei danni per come precisato da parte attrice. In tal modo il Giudice di pace di Cassano all'Ionio ha trascurato che secondo la giurisprudenza di questa S.C. di dipendenza della la relazione domanda riconvenzionale "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione", deve essere intesa, non già come identità della causa petendi (richiedendo, appunto, la norma un rapporto di mera dipendenza), ma comunanza della situazione del rapportocome giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di una eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o con l'eccezione proposta (sent. 10 settembre 1999 n. 9659). In sostanza il Giudice di pace di Cassano all'Ionio avrebbe dovuto rimettere al giudice superiore l'intera controversia ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ. L'accoglimento del secondo motivo del ricorso comporta l'assorbimento degli altri motivi. In relazione al motivo accolto le sentenze impugnate di vanno cassate, con rinvio al Giudice di pace Cosenza, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso;
assorbiti gli altri motivi;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Cosenza. Roma, 18 settembre 2002 Гила Dkt Junke 1 C A I E 3 R R 0 E L E 0 L врахои 2 L E C L . E N IL CANCEL HRE C1 N A C E C N Francesco Catania G;
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