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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 246/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
AN TO, AT
BIANCHI ACHILLE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1113/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Comune di Noci - Via Gianbattista Sansonetti 15 70015 Noci BA
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1580/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 2 e pubblicata il 31/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 83146 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: conferma della sentenza di primo grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Noci notificava ad RE l'avviso di accertamento d'ufficio n. 83146 dell'08/09/2022, per l'omesso versamento della TASI relativa all'anno 2017, per un importo complessivo di
€ 33.714,00, inclusi sanzioni e interessi. L'atto riguardava numerosi fabbricati di categoria catastale A/3, A/7,
C/2 e C/6 di cui RE risultava proprietaria al 100%.
RE impugnava l'atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, eccependo la violazione del comma 681 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e del Regolamento comunale, sostenendo che, in quanto ente proprietario di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) occupati da terzi, l'imposta dovesse essere ripartita tra proprietario (80%) e occupante (20%).
I giudici di prime cure, con la sentenza n. 1580/2024, accoglievano il ricorso di RE annullando l'atto impugnato. Il Comune di Noci proponeva appello avverso tale decisione, denunciandone la nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo e per omessa pronuncia su punti decisivi, quali l'omessa denuncia
TASI.
RE si costituiva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune di Noci è fondato e merita accoglimento.
Va preliminarmente rilevata la erroneità della sentenza di primo grado per l'evidente contrasto tra la parte motiva e il dispositivo. Nella motivazione, il giudice di prime cure riconosce espressamente che RE, in quanto proprietaria degli immobili, è soggetta al pagamento del tributo nella misura dell'80%, spettandole la legittimazione passiva entro tali limiti. Tuttavia, nel dispositivo (
P.Q.M.
), il medesimo Collegio ha statuito l'integrale annullamento dell'avviso di accertamento.
Ciò posto, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l' abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , ad eccezione , in ogni caso dei terreni agricoli ( comma 669 dell' art. 1 della L. 147/2013). Il comma 671 dell' art. 2 della L. 147/2013 stabilisce che la soggettività passiva TASi
è in capo a chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669 (fabbricati e aree fabbricabili). La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria
(IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (comma 675).
L' imposta è dovuta per anni solari e a ciascuno anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. L' obbligo dichiarativo in materia di TASI è disciplinato dai commi 684,685 e 687 della L. 147/2013, disposizioni che riguradano la IUC. Tali disposizioni normative vengono confermate anche nel regolamento
TASI del Comune di Noci n. 31 del 8-8-2014.
Quindi, gli obblighi che caratterizzano il tributo sui servizi indivisibili (TASI) sono articolati nell' obbligo della dichiarazione e nel versamento dell' imposta. Nel caso de quo tali obblighi sono stati entrambi violati dall'odierna appellata .
Dagli atti risulta che nessuna dichiarazione è stata presentata da RE o dagli eventuali occupanti per l'anno d'imposta in questione. La tesi di RE, secondo cui il Comune sarebbe già a conoscenza degli occupanti in quanto ente preposto all'assegnazione degli alloggi ERP, non esonera il contribuente dall'obbligo di denuncia. Senza tale dichiarazione, l'ufficio tributi non è posto nella condizione di conoscere l'effettiva occupazione di ogni singola unità abitativa, né se gli immobili siano sfitti, assegnati o occupati abusivamente.
Del resto la ratio dell'obbligo di dichiarazione a carico del possessore degli immobili consiste nella necessità che l'ente impositore venga portato a conoscenza di tutte quelle informazioni rilevate per l'applicazione dell'imposta, ma non conosciute dall'ente stesso e ciò vale, maggior ragione, nei casi in cui il contribuenti invochi a suo favore a disposizione agevolative che riducano o azzerino l'ammontare dell'imposta.
Pertanto, in assenza di denuncia IMU/IUC da parte di RE , il Comune di Noci, non risultando coinvolto nella procedura di assegnazione degli alloggi oggetto dell'avviso di accertamento, non aveva altra via per valutarli come abitazione principale non essendo stato messo a stato messo nelle condizioni di poter scorporare dall'imposta complessiva il 20% e addebitarlo agli effettivi occupanti.
Del tutto legittimamente l'ente impositore ha calcolato la Tasi con aliquota ordinaria addebitandole ad Arca
Puglia al 100%.
L'appello, pertanto, deve essere accolto .
Per la particolarità della questione trattata le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello del Comune di Noci e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1580/2024 della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, rigetta il ricorso originario di RE, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento n. 83146/2022.
Dichiara compensate le spese di lite .
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
AN TO, AT
BIANCHI ACHILLE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1113/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Comune di Noci - Via Gianbattista Sansonetti 15 70015 Noci BA
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1580/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 2 e pubblicata il 31/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 83146 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: conferma della sentenza di primo grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Noci notificava ad RE l'avviso di accertamento d'ufficio n. 83146 dell'08/09/2022, per l'omesso versamento della TASI relativa all'anno 2017, per un importo complessivo di
€ 33.714,00, inclusi sanzioni e interessi. L'atto riguardava numerosi fabbricati di categoria catastale A/3, A/7,
C/2 e C/6 di cui RE risultava proprietaria al 100%.
RE impugnava l'atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, eccependo la violazione del comma 681 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e del Regolamento comunale, sostenendo che, in quanto ente proprietario di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) occupati da terzi, l'imposta dovesse essere ripartita tra proprietario (80%) e occupante (20%).
I giudici di prime cure, con la sentenza n. 1580/2024, accoglievano il ricorso di RE annullando l'atto impugnato. Il Comune di Noci proponeva appello avverso tale decisione, denunciandone la nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo e per omessa pronuncia su punti decisivi, quali l'omessa denuncia
TASI.
RE si costituiva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune di Noci è fondato e merita accoglimento.
Va preliminarmente rilevata la erroneità della sentenza di primo grado per l'evidente contrasto tra la parte motiva e il dispositivo. Nella motivazione, il giudice di prime cure riconosce espressamente che RE, in quanto proprietaria degli immobili, è soggetta al pagamento del tributo nella misura dell'80%, spettandole la legittimazione passiva entro tali limiti. Tuttavia, nel dispositivo (
P.Q.M.
), il medesimo Collegio ha statuito l'integrale annullamento dell'avviso di accertamento.
Ciò posto, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l' abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , ad eccezione , in ogni caso dei terreni agricoli ( comma 669 dell' art. 1 della L. 147/2013). Il comma 671 dell' art. 2 della L. 147/2013 stabilisce che la soggettività passiva TASi
è in capo a chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669 (fabbricati e aree fabbricabili). La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria
(IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (comma 675).
L' imposta è dovuta per anni solari e a ciascuno anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. L' obbligo dichiarativo in materia di TASI è disciplinato dai commi 684,685 e 687 della L. 147/2013, disposizioni che riguradano la IUC. Tali disposizioni normative vengono confermate anche nel regolamento
TASI del Comune di Noci n. 31 del 8-8-2014.
Quindi, gli obblighi che caratterizzano il tributo sui servizi indivisibili (TASI) sono articolati nell' obbligo della dichiarazione e nel versamento dell' imposta. Nel caso de quo tali obblighi sono stati entrambi violati dall'odierna appellata .
Dagli atti risulta che nessuna dichiarazione è stata presentata da RE o dagli eventuali occupanti per l'anno d'imposta in questione. La tesi di RE, secondo cui il Comune sarebbe già a conoscenza degli occupanti in quanto ente preposto all'assegnazione degli alloggi ERP, non esonera il contribuente dall'obbligo di denuncia. Senza tale dichiarazione, l'ufficio tributi non è posto nella condizione di conoscere l'effettiva occupazione di ogni singola unità abitativa, né se gli immobili siano sfitti, assegnati o occupati abusivamente.
Del resto la ratio dell'obbligo di dichiarazione a carico del possessore degli immobili consiste nella necessità che l'ente impositore venga portato a conoscenza di tutte quelle informazioni rilevate per l'applicazione dell'imposta, ma non conosciute dall'ente stesso e ciò vale, maggior ragione, nei casi in cui il contribuenti invochi a suo favore a disposizione agevolative che riducano o azzerino l'ammontare dell'imposta.
Pertanto, in assenza di denuncia IMU/IUC da parte di RE , il Comune di Noci, non risultando coinvolto nella procedura di assegnazione degli alloggi oggetto dell'avviso di accertamento, non aveva altra via per valutarli come abitazione principale non essendo stato messo a stato messo nelle condizioni di poter scorporare dall'imposta complessiva il 20% e addebitarlo agli effettivi occupanti.
Del tutto legittimamente l'ente impositore ha calcolato la Tasi con aliquota ordinaria addebitandole ad Arca
Puglia al 100%.
L'appello, pertanto, deve essere accolto .
Per la particolarità della questione trattata le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello del Comune di Noci e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1580/2024 della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, rigetta il ricorso originario di RE, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento n. 83146/2022.
Dichiara compensate le spese di lite .