Sentenza 7 ottobre 2008
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvisi nella fattispecie altri titoli di reato, invitando il P.M. a formulare la relativa imputazione, in quanto, una volta formulata la richiesta di archiviazione, il "thema decidendum" non si modella sulla base di una specifica domanda, ma sulla base delle risultanze processuali, dalle quali il G.i.p. può trarre elementi per disporre la formulazione in ordine a ulteriori fatti di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2008, n. 43262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43262 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 07/10/2008
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1284
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 4496/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto il 10.12.2007 da:
Avv. ZAMBELLI Massimo, difensore di RI AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Brescia del 29 novembre 2007;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata. Sentita la relazione del Consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio;
Lette le conclusioni del PG in sede, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria depositata dall'avv. ZAMBELLI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Brescia, pronunciando ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 5, disponeva che il PM, nel termine di giorni dieci, esercitasse l'azione penale e formulasse l'imputazione nei confronti di RI AN.
Investito della richiesta di archiviazione per il reato di cui all'art. 416 c.p., il giudicante rilevava che l'imputazione ai sensi dell'art. 416 c.p., originariamente elevata a Milano, era stata formulata con specifico riferimento a condotte materiali di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riconducibili al RI al fine di consentire al sodalizio operante a Milano il fittizio abbattimento dell'utile e la costituzione di fondi neri;
che, in relazione a tali condotte, l'A.G. di Milano, escluso il concorso dell'art. 416 c.p., aveva rimesso gli atti all'AG di Brescia, specificamente formulando le imputazioni ex L. n. 74 del 2000, a carico del RI;
che la nuova iscrizione eseguita a Brescia ai sensi dell'art. 416 c.p., si fondava sui medesimi fatti materiali e che si discuteva, quindi, di nuova qualificazione delle stesse condotte;
che l'eventuale pendenza innanzi alla Procura di Milano di altro procedimento per la L. n. 74 del 2000, art. 2, o, comunque, per i medesimi fatti come evocato dalla difesa in discussione, non era ostativa all'esercizio dell'azione penale in quella sede;
che dalla CNR 22.7.2007 e dagli stessi interrogatori in atti emergevano elementi idonei a fondare l'accusa di emissione di fatture per operazioni inesistenti;
per quanto premesso, ordinava l'imputazione nei confronti del RI disponendo la trasmissione degli atti al P.M..
Avverso la decisione anzidetta il difensore del RI ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'abnormità dell'ordinanza impositiva di imputazione coatta per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione, riguardante il solo reato associativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, non può ritenersi abnorme il provvedimento del GIP oggetto d'impugnazione, che, investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvisi nella fattispecie altri titoli di reato, invitando il P.M. a formulare la relativa imputazione. In proposito, il Collegio reputa di dover aderire all'orientamento interpretativo sostenuto da questa Corte (sez. 1^, 24.11.2006, n. 41207, rv. 236003) sul rilievo argomentativo che, una volta formulata la richiesta di archiviazione il thema decidendum che investe il PM non si modella sulla base non di una specifica domanda, ma delle risultanze processuali, dalle quali il GIP può trarre elementi per disporre la formulazione in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato (cfr., in senso, contrario Cass. sez. 4^, 21.2.2007, n. 20198, rv. 236667). Ed infatti, il provvedimento in questione è atto interlocutorio che non è suscettibile di impugnazione, neppure sotto il profilo dell'abnormità, in quanto, anche ad ipotizzarne l'illegittimità, non può ritenersi estravagante od eccentrico, al di fuori degli ordinali schemi processuali o tale da determinare regressione o stasi del procedimento.
2. - La manifesta infondatezza comporta inammissibilità dell'impugnazione, che va, dunque, dichiarata con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000.00, in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2008