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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/10/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e scambio di note, all'udienza del 28\10\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4506\23 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
, nata 2\2\66, rappr.ta e difesa dall'avv. P. Di Stefano, presso il cui studio Parte_1
elett.nte domicilia .
E
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall' avv. Anna Oliva CP_1
Nonché
, in persona del legale rappr.te p.t., difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Napoli.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2\8\23 l'opponente ha impugnato l' intimazione di pagamento n.
07120239004213120000, notificata in data 11\7\23, scaturente da presunta omissione del pagamento di contributi I.V.S. gestione artigiani per l' anno 2007 , giusta cartella di pagamento n. 07120120102707003000.
Con l'atto introduttivo della fase è stato eccepito il difetto di notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
L' , nella memoria difensiva, ha dedotto, per quello che ai fini decisori interessa, che CP_3
alcuna pendenza risultava a carico dell'opponente, men che meno quella relativa alla cartella di pagamento sopra indicata. L' nella propria scarna memoria difensiva nulla ha controdedotto in merito a siffatta CP_2
eccezione dell' istituto, limitandosi a chiedere l'estromissione dal giudizio.
Previo rituale avviso di trattazione scritta della causa e scambio di note, la stessa è stata decisa.
Va preliminarmente esaminato l'aspetto relativo alla tempestività e ritualità dell'opposizione, alla luce del disposto legislativo e degli atti di causa.
La stessa può legittimamente qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, nonché opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ; tanto perché la natura e specie dell'opposizione va desunta dal contenuto della stessa, non solo, ma è compito del giudice qualificarla, addirittura anche in contrasto con l'eventuale nomen juris datole dalla parte.
Alla luce di tali considerazioni l'opposizione va dichiarata rituale e tempestiva per la parte in cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, mentre inammissibile, perché proposta oltre il termine perentorio ex lege previsto, per la parte in cui si contesta il
“quomodo executionis”.
Per quanto attiene alla decisione della controversia va dichiarata cessata la materia del contendere.
Infatti l'allegazione dell'ente creditore della mancanza di pretese creditorie nei confronti dell'opponente è stata documentata ed in alcun modo contestata dall'ente di riscossione.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) o di natura e valenza normativa.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione ( nel caso in esame la comunicazione è del 27\8\19) ;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
( ex multis, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ( essendo idonea a passare in giudicato) ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni ( cfr. Cass. 13588\07)
Nella fattispecie in esame le parti interessate nei propri atti di causa non hanno contestato la
CP_ circostanza allegata dall' e la ricorrente ha insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con la condanna alle spese dell' che, con il proprio superficiale CP_2
comportamento, l'ha costretta ad intraprendere il giudizio per contrastare l'infondata pretesa.
Siffatta prospettazione deve ritenersi fondata, in quanto un semplice controllo preventivo dell'esistenza o meno di carichi esattoriali in danno della parte avrebbe evitato l'instaurazione della causa e, pertanto, le spese, liquidate come in dispositivo e tenuto conto della natura documentale del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria, vanno poste ad esclusivo carico dell'agente di riscossione;
considerata la qualità delle parti le stesse vanno interamente CP_ compensate tra l' e l' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' l pagamento delle competenze della fase, liquidate in complessivi € 950,00, CP_2
oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
CP_
-compensa per l'intero le spese del giudizio tra l' e l' CP_2
Così deciso in Nola, 28\10\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e scambio di note, all'udienza del 28\10\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4506\23 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
, nata 2\2\66, rappr.ta e difesa dall'avv. P. Di Stefano, presso il cui studio Parte_1
elett.nte domicilia .
E
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall' avv. Anna Oliva CP_1
Nonché
, in persona del legale rappr.te p.t., difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Napoli.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2\8\23 l'opponente ha impugnato l' intimazione di pagamento n.
07120239004213120000, notificata in data 11\7\23, scaturente da presunta omissione del pagamento di contributi I.V.S. gestione artigiani per l' anno 2007 , giusta cartella di pagamento n. 07120120102707003000.
Con l'atto introduttivo della fase è stato eccepito il difetto di notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
L' , nella memoria difensiva, ha dedotto, per quello che ai fini decisori interessa, che CP_3
alcuna pendenza risultava a carico dell'opponente, men che meno quella relativa alla cartella di pagamento sopra indicata. L' nella propria scarna memoria difensiva nulla ha controdedotto in merito a siffatta CP_2
eccezione dell' istituto, limitandosi a chiedere l'estromissione dal giudizio.
Previo rituale avviso di trattazione scritta della causa e scambio di note, la stessa è stata decisa.
Va preliminarmente esaminato l'aspetto relativo alla tempestività e ritualità dell'opposizione, alla luce del disposto legislativo e degli atti di causa.
La stessa può legittimamente qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, nonché opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ; tanto perché la natura e specie dell'opposizione va desunta dal contenuto della stessa, non solo, ma è compito del giudice qualificarla, addirittura anche in contrasto con l'eventuale nomen juris datole dalla parte.
Alla luce di tali considerazioni l'opposizione va dichiarata rituale e tempestiva per la parte in cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, mentre inammissibile, perché proposta oltre il termine perentorio ex lege previsto, per la parte in cui si contesta il
“quomodo executionis”.
Per quanto attiene alla decisione della controversia va dichiarata cessata la materia del contendere.
Infatti l'allegazione dell'ente creditore della mancanza di pretese creditorie nei confronti dell'opponente è stata documentata ed in alcun modo contestata dall'ente di riscossione.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) o di natura e valenza normativa.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione ( nel caso in esame la comunicazione è del 27\8\19) ;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
( ex multis, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ( essendo idonea a passare in giudicato) ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni ( cfr. Cass. 13588\07)
Nella fattispecie in esame le parti interessate nei propri atti di causa non hanno contestato la
CP_ circostanza allegata dall' e la ricorrente ha insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con la condanna alle spese dell' che, con il proprio superficiale CP_2
comportamento, l'ha costretta ad intraprendere il giudizio per contrastare l'infondata pretesa.
Siffatta prospettazione deve ritenersi fondata, in quanto un semplice controllo preventivo dell'esistenza o meno di carichi esattoriali in danno della parte avrebbe evitato l'instaurazione della causa e, pertanto, le spese, liquidate come in dispositivo e tenuto conto della natura documentale del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria, vanno poste ad esclusivo carico dell'agente di riscossione;
considerata la qualità delle parti le stesse vanno interamente CP_ compensate tra l' e l' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' l pagamento delle competenze della fase, liquidate in complessivi € 950,00, CP_2
oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
CP_
-compensa per l'intero le spese del giudizio tra l' e l' CP_2
Così deciso in Nola, 28\10\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano