Art. 3.
Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno il presidente e il vicepresidente.
Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne convoca e dirige le adunanze, ne attua le deliberazioni, le esplica l'attivita' ordinaria. In casi di urgenza, egli puo' esercitare i poteri del Consiglio, al quale riferisce nella prima adunanza successiva.
Il vicepresidente esercita le stesse attribuzioni nei casi di impedimento del presidente.
Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno il presidente e il vicepresidente.
Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne convoca e dirige le adunanze, ne attua le deliberazioni, le esplica l'attivita' ordinaria. In casi di urgenza, egli puo' esercitare i poteri del Consiglio, al quale riferisce nella prima adunanza successiva.
Il vicepresidente esercita le stesse attribuzioni nei casi di impedimento del presidente.