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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/12/2025, n. 5738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5738 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1720/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Tribunale di Brescia, in composizione monocratica nella persona del giudice applicato Alessandra
PI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1720/2022 promossa da:
(avv.to Rondinelli Michele) Parte_1
Contro
(avv.to Girardi Andrea) CP_1
All'udienza del 18.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata in decisione-
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio Parte_2 [...]
(da questo momento ) Controparte_2 CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
a) accertato e dichiarato, per le ragioni e nei termini esposti in narrativa, il diritto dell'Attrice di ottenere dalla Convenuta il rimborso di tutte le spese sostenute in relazione al contenzioso stragiudiziale e giudiziale promosso nei confronti di (già , CP_3 Controparte_4 per l'effetto condannare la convenuta a pagare all' la somma di € 15.806,87 o diversa Pt_1
che risulterà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi (legali fino alla domanda ed ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo);
b) b) con vittoria di spese con distrazione.
Emerge dagli atti che :
- l aveva sottoscritto, in data 9.02.2015, con la società (d'ora in Pt_1 Controparte_5
Cont avanti solo il “Contratto per l'emissione di perizia con parere pro veritate per rilevazione tasso interesse usurario contrattualizzato relativa alla regolarità dei MUTUI E/O LEASING -
CONTRATTO ” avente ad oggetto l'analisi contabile da parte di quest'ultima del CP_6
pagina 1 di 3 contratto di mutuo n. REP. 3843/432, stipulato dal primo in data 26 maggio 2005 con il Banco di Brescia s.p.a. (già Banco di Brescia Controparte_7
- con la sottoscrizione del predetto contratto aveva aderito altresì alla polizza “Tutela legale” n. CP_6
Cont 91/M10282700 stipulata tra e per il rischio di soccombenza;
CP_1
Cont
- sulla scorta della perizia redatta dagli esperti di l'attore aveva instaurato apposita azione giudiziaria contro l'istituto di credito avanti il Tribunale di Brescia (R.g. 16263/2016);
- all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., con provvedimento del 24 giugno 2019, il Tribunale aveva negato la nomina di CTU e fissato udienza di precisazione delle conclusioni;
- l' nelle more aveva abbandonato il giudizio, che era stato dichiarato estinto;
Pt_1
- con e-mail del 6 settembre 2021 e 19 ottobre 2021, per la prima volta l' per il tramite Pt_1 dell'Avv. Rondinelli, ha richiesto i danni ad CP_1
- con raccomandata a/r del 28 ottobre 2021, ha respinto la copertura assicurativa, CP_1 rigettando la richiesta di rimborso da parte dell' adducendo l'assenza di una pronuncia di Pt_1
soccombenza nei confronti dello stesso.
Si costituiva la eccependo che essendo la denuncia del sinistro avvenuta oltre il termine CP_1 di 24 mesi previsto dall'art. 13, secondo comma, della polizza – e anche dal secondo comma dell'art. 2952 cod. civ – il diritto all'indennizzo doveva ritenersi irrimediabilmente prescritto.
Deduceva, altresì, l'inoperatività della polizza per assenza del requisito di soccombenza e di condanna alle spese.
Instava per il rigetto della domanda.
La domanda non può essere accolta.
Seguendo la ragione più liquida, l'art.11 delle condizioni generali stabilisce che “oggetto della assicurazione” è “il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza a seguito dell'assistenza stragiudiziale e poi giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'assicurato”. Cont Il sinistro pertanto sorge nel momento in cui le domande avanzate dal cliente di sulla base della perizia, sono rigettate dal giudice che non condivide le conclusioni del perito di parte, contestando i principi normativi e/o contabili da lui sostenuti e quindi non ritiene necessario fare accedere il procedimento alla perizia tecnica d'ufficio.
CP L'art. 11 richiamato prevede che si assuma il rischio della soccombenza dichiarata con sentenza. È dunque da tale momento che deve considerarsi l'insorgenza effettiva del diritto dell'assicurato al rimborso delle spese sostenute.
pagina 2 di 3 Orbene, nel caso di specie, come peraltro ammesso dall'attore, il giudizio instaurato avanti al
Tribunale di Brescia R.g. 16263/2016 dall' nei confronti di è stato abbandonato dalle Pt_1 CP_3 parti, e quindi è stato estinto, con conseguente assenza di una pronuncia che dichiarasse l'eventuale soccombenza (e la sua condanna alle spese di lite) dell'odierna parte attrice.
In assenza di tale presupposto, la polizza non può operare.
L'attore invoca un'interpretazione non strettamente letterale e formalistica dell'art. 11 della polizza che, tuttavia, non può essere accolta.
A fronte del contenuto dell'art. 11 citato non rilevano le ragioni della rinuncia al giudizio addotte dall' ( pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19597/2020 che, c ha risolto il Pt_1 contrasto giurisprudenziale esistente in merito all'assoggettabilità degli interessi moratori alla normativa antiusura, alla verifica del rispetto del tasso soglia usurario e alle conseguenze nel caso di loro usurarietà, assumendo una posizione antitetica rispetto alla tesi sostenuta in giudizio dall'attore).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(parametri minimi attesa a semplicità delle questioni).
PQM
Il giudice rigetta la domanda e condanna al pagamento, in favore di Parte_2 CP_1
delle spese che liquida in € 2.540,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 21.12.2025
Il giudice
Alessandra PI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Tribunale di Brescia, in composizione monocratica nella persona del giudice applicato Alessandra
PI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1720/2022 promossa da:
(avv.to Rondinelli Michele) Parte_1
Contro
(avv.to Girardi Andrea) CP_1
All'udienza del 18.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata in decisione-
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio Parte_2 [...]
(da questo momento ) Controparte_2 CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
a) accertato e dichiarato, per le ragioni e nei termini esposti in narrativa, il diritto dell'Attrice di ottenere dalla Convenuta il rimborso di tutte le spese sostenute in relazione al contenzioso stragiudiziale e giudiziale promosso nei confronti di (già , CP_3 Controparte_4 per l'effetto condannare la convenuta a pagare all' la somma di € 15.806,87 o diversa Pt_1
che risulterà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi (legali fino alla domanda ed ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo);
b) b) con vittoria di spese con distrazione.
Emerge dagli atti che :
- l aveva sottoscritto, in data 9.02.2015, con la società (d'ora in Pt_1 Controparte_5
Cont avanti solo il “Contratto per l'emissione di perizia con parere pro veritate per rilevazione tasso interesse usurario contrattualizzato relativa alla regolarità dei MUTUI E/O LEASING -
CONTRATTO ” avente ad oggetto l'analisi contabile da parte di quest'ultima del CP_6
pagina 1 di 3 contratto di mutuo n. REP. 3843/432, stipulato dal primo in data 26 maggio 2005 con il Banco di Brescia s.p.a. (già Banco di Brescia Controparte_7
- con la sottoscrizione del predetto contratto aveva aderito altresì alla polizza “Tutela legale” n. CP_6
Cont 91/M10282700 stipulata tra e per il rischio di soccombenza;
CP_1
Cont
- sulla scorta della perizia redatta dagli esperti di l'attore aveva instaurato apposita azione giudiziaria contro l'istituto di credito avanti il Tribunale di Brescia (R.g. 16263/2016);
- all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., con provvedimento del 24 giugno 2019, il Tribunale aveva negato la nomina di CTU e fissato udienza di precisazione delle conclusioni;
- l' nelle more aveva abbandonato il giudizio, che era stato dichiarato estinto;
Pt_1
- con e-mail del 6 settembre 2021 e 19 ottobre 2021, per la prima volta l' per il tramite Pt_1 dell'Avv. Rondinelli, ha richiesto i danni ad CP_1
- con raccomandata a/r del 28 ottobre 2021, ha respinto la copertura assicurativa, CP_1 rigettando la richiesta di rimborso da parte dell' adducendo l'assenza di una pronuncia di Pt_1
soccombenza nei confronti dello stesso.
Si costituiva la eccependo che essendo la denuncia del sinistro avvenuta oltre il termine CP_1 di 24 mesi previsto dall'art. 13, secondo comma, della polizza – e anche dal secondo comma dell'art. 2952 cod. civ – il diritto all'indennizzo doveva ritenersi irrimediabilmente prescritto.
Deduceva, altresì, l'inoperatività della polizza per assenza del requisito di soccombenza e di condanna alle spese.
Instava per il rigetto della domanda.
La domanda non può essere accolta.
Seguendo la ragione più liquida, l'art.11 delle condizioni generali stabilisce che “oggetto della assicurazione” è “il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza a seguito dell'assistenza stragiudiziale e poi giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'assicurato”. Cont Il sinistro pertanto sorge nel momento in cui le domande avanzate dal cliente di sulla base della perizia, sono rigettate dal giudice che non condivide le conclusioni del perito di parte, contestando i principi normativi e/o contabili da lui sostenuti e quindi non ritiene necessario fare accedere il procedimento alla perizia tecnica d'ufficio.
CP L'art. 11 richiamato prevede che si assuma il rischio della soccombenza dichiarata con sentenza. È dunque da tale momento che deve considerarsi l'insorgenza effettiva del diritto dell'assicurato al rimborso delle spese sostenute.
pagina 2 di 3 Orbene, nel caso di specie, come peraltro ammesso dall'attore, il giudizio instaurato avanti al
Tribunale di Brescia R.g. 16263/2016 dall' nei confronti di è stato abbandonato dalle Pt_1 CP_3 parti, e quindi è stato estinto, con conseguente assenza di una pronuncia che dichiarasse l'eventuale soccombenza (e la sua condanna alle spese di lite) dell'odierna parte attrice.
In assenza di tale presupposto, la polizza non può operare.
L'attore invoca un'interpretazione non strettamente letterale e formalistica dell'art. 11 della polizza che, tuttavia, non può essere accolta.
A fronte del contenuto dell'art. 11 citato non rilevano le ragioni della rinuncia al giudizio addotte dall' ( pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19597/2020 che, c ha risolto il Pt_1 contrasto giurisprudenziale esistente in merito all'assoggettabilità degli interessi moratori alla normativa antiusura, alla verifica del rispetto del tasso soglia usurario e alle conseguenze nel caso di loro usurarietà, assumendo una posizione antitetica rispetto alla tesi sostenuta in giudizio dall'attore).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(parametri minimi attesa a semplicità delle questioni).
PQM
Il giudice rigetta la domanda e condanna al pagamento, in favore di Parte_2 CP_1
delle spese che liquida in € 2.540,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 21.12.2025
Il giudice
Alessandra PI
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