Articolo 6 della Legge 14 marzo 1968, n. 157
Articolo 5Articolo 7
Versione
21 marzo 1968
Art. 6.
Alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 1 della presente legge, previsto in lire 521 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla modifica della tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59 , di cui al precedente articolo 5.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 21 marzo 1968