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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3340/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3340/2022 promossa
d a
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FORMICONI ANTONIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FORMICONI ANTONIO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
LIMATOLA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA NIZZA 128
ROMA presso il difensore avv. LIMATOLA ALESSANDRO
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 10 dicembre 2024
IN FATTO
Con atto di citazione la società attrice, premesso d'aver sottoscritto con la proposta di abbonamento “One Business”, lamemtava come, CP_1 pur essendo prevista per il giorno 16 luglio 2020 la migrazione delle linee pagina 1 di 4 telefoniche fisse da Fastweb a il traffico in entrata fosse rimasto CP_1 bloccato senza che il gestore desse seguito ai solleciti d'intervento ed alle diffide inviatele dall'attrice, salvo comunicare in data 02 settembre 2020 l'impossibilità per motivi tecnici dell'attivazione del servizio di telefonia, dando atto della risoluzione ipso iure del contratto sottoscritto.
A fronte, pertanto, dei danni economici sofferti, la conveniva Parte_1 in giudizio affinchè, previa conferma della competenza Controparte_1 territoriale del tribunale pontino, fosse accertata la responsabilità contrattuale della convenuta e per l'effetto fosse condannata al pagamento dell'indennizzo di € 2.500,00 nonché al risarcimento del danno per ulteriori € 20.000,00, ovvero per le diverse somme ritenute di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi sulla somma liquidata a titolo di danno.
Costituendosi la eccepiva l'incompetenza territoriale del Controparte_1 giudice adito in omaggio a quella del foro di Milano o, in subordine, di Ivrea, nonché la nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui al n.ri 3) e 4) dell'art. 163 cpc, contestando, comunque, nel merito la fondatezza delle domande attoree si dà concludere in via preliminare per la declaratoria d'incompetenza territoriale del Tribunale di Latina ovvero di nullità dell'atto introduttivo nonché, in ogni caso, per il rigetto delle avverse domande salvo, riconvenzionalmente agire per la condanna di al pagamento della Parte_1 somma di € 2.324,21 per i servizi prestati, con eventuale compensazione di tale somma con quella cui fosse stata, in denegata ipotesi, condannata in favore dell'attrice.
All'esito, quindi, della precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 dicembre 2024, la causa era decisa in data 07 marzo 2025.
IN DIRITTO
Necessita, preliminarmente, valutare la fondatezza dell'eccezione d'incompetenza territoriale del tribunale adito in omaggio a quella dei Tribunali di Milano.
Al riguardo, la convenuta richiama la clausola di cui agli artt. 12 e 7 delle
Condizioni Generali di Contratto recitando, in particolare, l'art. 12 che Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, adempimento, inadempimento e/o risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano [cfr. pag. 21 del documento 3) allegato alla comparsa di costituzione]. pagina 2 di 4 Con specifica sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., apposta sulla
“copia accettazione della offerta contrattuale” di cui al documento 2a) allegato alla citazione, la utente ha approvato specificamente, tra le altre, anche la clausola di cui all'art. 12, relativa al foro esclusivamente competente.
Orbene, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, come da ultimo ribadito in Cass. ord. 20713/2023, La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge, in tal caso la parte che eccepisca l'incompetenza del giudice adito non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti.
A fronte, dunque, della pattuizione di cui all'art. 12 nonché della specifica approvazione della clausola predetta, si reputano essersi concretizzati i presupposti pretesi dalla giurisprudenza sopra richiamata, risultando univoca la volontà d'entrambe le parti contrattuali di prevedere l'esclusiva competenza del Tribunale di Milano, senza che la parte eccipiente, in adesione alla massima sopra riportata, sia onerata dal contestare la competenza per territorio desumibile dall'applicazione di fori concorrenti.
Del tutto tardiva si palesa, poi, la richiesta formulata in comparsa conclusionale ai fini dell'esibizione dell'originale del contratto al fine di verificare l'effettiva, specifica approvazione per iscritto della clausola di pattuizione della competenza esclusiva del foro ambrosiano.
A termini, infatti, dell'art. 2719 c.c., le copie delle scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
In difetto, dunque, di tempestivo disconoscimento della conformità della copia all'originale del contratto, alcuna ulteriore attività istruttoria, oltre tutto richiesta ben oltre i termini dedicati, è ammissibile per contestarne la conformità.
Oltre tutto, la “copia accettazione della offerta contrattuale” risulta prodotta dalla stessa parte attrice che solo ora ne adombra l'ipotetica difformità all'originale. pagina 3 di 4 Né, nella specie, è invocabile la disciplina di cui al D. Lgs. 206/2005, non potendo ricomprendersi la società attrice nel novero dei “consumatori” o
“utenti”, caratterizzandosi la relativa categoria, alla stregua dell'art., 3 del Codice del Consumo, come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale.
Pertanto, alla luce del carattere esclusivo del foro di Milano, quale sancito dall'art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto, e della specifica approvazione per iscritto dell'articolo stesso da parte della società utente, l'eccezione d'incompetenza territoriale del tribunale adito risulta fondata.
La soccombenza della società attrice sul punto preliminare, ne giustifica, infine, la condanna alle spese del presente giudizio, in applicazione della tariffa professionale corrispondente al valore della causa.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pregiudizialmente decide;
dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Latina in omaggio a quella del Tribunale di Milano;
concede termine di mesi tre dalla pubblicazione della sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice ritenuto competente per territorio;
condanna alle spese del giudizio che, in applicazione dello Parte_1 scaglione tariffario compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, liquida in favore di in € 2.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva Controparte_1
e cpa come dovute.
Latina 07 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Pier Luigi De Cinti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3340/2022 promossa
d a
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FORMICONI ANTONIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FORMICONI ANTONIO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
LIMATOLA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA NIZZA 128
ROMA presso il difensore avv. LIMATOLA ALESSANDRO
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 10 dicembre 2024
IN FATTO
Con atto di citazione la società attrice, premesso d'aver sottoscritto con la proposta di abbonamento “One Business”, lamemtava come, CP_1 pur essendo prevista per il giorno 16 luglio 2020 la migrazione delle linee pagina 1 di 4 telefoniche fisse da Fastweb a il traffico in entrata fosse rimasto CP_1 bloccato senza che il gestore desse seguito ai solleciti d'intervento ed alle diffide inviatele dall'attrice, salvo comunicare in data 02 settembre 2020 l'impossibilità per motivi tecnici dell'attivazione del servizio di telefonia, dando atto della risoluzione ipso iure del contratto sottoscritto.
A fronte, pertanto, dei danni economici sofferti, la conveniva Parte_1 in giudizio affinchè, previa conferma della competenza Controparte_1 territoriale del tribunale pontino, fosse accertata la responsabilità contrattuale della convenuta e per l'effetto fosse condannata al pagamento dell'indennizzo di € 2.500,00 nonché al risarcimento del danno per ulteriori € 20.000,00, ovvero per le diverse somme ritenute di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi sulla somma liquidata a titolo di danno.
Costituendosi la eccepiva l'incompetenza territoriale del Controparte_1 giudice adito in omaggio a quella del foro di Milano o, in subordine, di Ivrea, nonché la nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui al n.ri 3) e 4) dell'art. 163 cpc, contestando, comunque, nel merito la fondatezza delle domande attoree si dà concludere in via preliminare per la declaratoria d'incompetenza territoriale del Tribunale di Latina ovvero di nullità dell'atto introduttivo nonché, in ogni caso, per il rigetto delle avverse domande salvo, riconvenzionalmente agire per la condanna di al pagamento della Parte_1 somma di € 2.324,21 per i servizi prestati, con eventuale compensazione di tale somma con quella cui fosse stata, in denegata ipotesi, condannata in favore dell'attrice.
All'esito, quindi, della precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 dicembre 2024, la causa era decisa in data 07 marzo 2025.
IN DIRITTO
Necessita, preliminarmente, valutare la fondatezza dell'eccezione d'incompetenza territoriale del tribunale adito in omaggio a quella dei Tribunali di Milano.
Al riguardo, la convenuta richiama la clausola di cui agli artt. 12 e 7 delle
Condizioni Generali di Contratto recitando, in particolare, l'art. 12 che Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, adempimento, inadempimento e/o risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano [cfr. pag. 21 del documento 3) allegato alla comparsa di costituzione]. pagina 2 di 4 Con specifica sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., apposta sulla
“copia accettazione della offerta contrattuale” di cui al documento 2a) allegato alla citazione, la utente ha approvato specificamente, tra le altre, anche la clausola di cui all'art. 12, relativa al foro esclusivamente competente.
Orbene, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, come da ultimo ribadito in Cass. ord. 20713/2023, La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge, in tal caso la parte che eccepisca l'incompetenza del giudice adito non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti.
A fronte, dunque, della pattuizione di cui all'art. 12 nonché della specifica approvazione della clausola predetta, si reputano essersi concretizzati i presupposti pretesi dalla giurisprudenza sopra richiamata, risultando univoca la volontà d'entrambe le parti contrattuali di prevedere l'esclusiva competenza del Tribunale di Milano, senza che la parte eccipiente, in adesione alla massima sopra riportata, sia onerata dal contestare la competenza per territorio desumibile dall'applicazione di fori concorrenti.
Del tutto tardiva si palesa, poi, la richiesta formulata in comparsa conclusionale ai fini dell'esibizione dell'originale del contratto al fine di verificare l'effettiva, specifica approvazione per iscritto della clausola di pattuizione della competenza esclusiva del foro ambrosiano.
A termini, infatti, dell'art. 2719 c.c., le copie delle scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
In difetto, dunque, di tempestivo disconoscimento della conformità della copia all'originale del contratto, alcuna ulteriore attività istruttoria, oltre tutto richiesta ben oltre i termini dedicati, è ammissibile per contestarne la conformità.
Oltre tutto, la “copia accettazione della offerta contrattuale” risulta prodotta dalla stessa parte attrice che solo ora ne adombra l'ipotetica difformità all'originale. pagina 3 di 4 Né, nella specie, è invocabile la disciplina di cui al D. Lgs. 206/2005, non potendo ricomprendersi la società attrice nel novero dei “consumatori” o
“utenti”, caratterizzandosi la relativa categoria, alla stregua dell'art., 3 del Codice del Consumo, come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale.
Pertanto, alla luce del carattere esclusivo del foro di Milano, quale sancito dall'art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto, e della specifica approvazione per iscritto dell'articolo stesso da parte della società utente, l'eccezione d'incompetenza territoriale del tribunale adito risulta fondata.
La soccombenza della società attrice sul punto preliminare, ne giustifica, infine, la condanna alle spese del presente giudizio, in applicazione della tariffa professionale corrispondente al valore della causa.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pregiudizialmente decide;
dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Latina in omaggio a quella del Tribunale di Milano;
concede termine di mesi tre dalla pubblicazione della sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice ritenuto competente per territorio;
condanna alle spese del giudizio che, in applicazione dello Parte_1 scaglione tariffario compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, liquida in favore di in € 2.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva Controparte_1
e cpa come dovute.
Latina 07 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Pier Luigi De Cinti
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