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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/10/2025, n. 3702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3702 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.9041/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
(CF: ) nato il [...], a [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi res.te in Via Lecco n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Michele Malavenda
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente, legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – , con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con ricorso depositato il 27.09.2024, premessa la notifica in data 29.06.2025 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202400001318000, ha proposto opposizione al fine di sentire dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi portati dagli avvisi di addebito n. 59320160001995855000, n. 59320160006250407000, n.
59320170004408780000 e n. 59320170008146269000, sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Ha eccepito l'omessa notifica o irregolare notifica degli avvisi di addebito e la prescrizione del credito, dagli stessi portati, perfezionatasi sia anteriormente alla loro notifica che successivamente. Ha concluso chiedendo: Accogliere il ricorso e dichiarare la prescrizione dei crediti ed il conseguente annullamento degli gli avvisi di addebito n. 59320160001995855000, n.
59320160006250407000, n. 59320170004408780000, n. 59320170008146269000, ed i ruoli ad essi sottesi per prescrizione dei crediti portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica degli stessi, essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione.
2. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde.
Si è costituito, con memorie depositate il 10.07.2025, l' il quale ha eccepito: la carenza di CP_1
CP_ legittimazione passiva dell' essendo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria atto dell'agente della riscossione;
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto tardiva;
la regolare valida notifica deli avvisi di addebito impugnati;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n.46/1999 e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente il merito della pretesa creditoria, ivi compresa la prescrizione, per il periodo anteriore alla notifica. Quanto all'eccezione di prescrizione successiva ha dedotto che l'unico soggetto cui compete l'interruzione della prescrizione dei crediti è il concessionario della riscossione ed ha comunque contestato il perfezionarsi della stessa dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dettatati dalla normativa emergenziale Covid 19. Ha concluso chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi di CP_1 opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs.
46/1999; -rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999
e confermare gli atti impugnati, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. In via subordinata, accertare e dichiarare comunque che, all'atto della formazione e trasmissione dei ruoli trasmessi il credito non era inficiato da prescrizione estintiva o decadenza alcuna ed era, CP_1 pertanto, certo, liquido e pienamente esigibile e, pertanto, manlevare e rivalere l' da qualsivoglia CP_1 spesa relativa al presente giudizio non avendone l'Istituto previdenziale causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso , essere chiamato a rispondere per atti, fatti od omissioni di terzi. Con il favore CP_1 di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca
Con provvedimento del 23.09.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e con successivo decreto del 24.09.2025 ne è stata disposta la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________ 2. In via preliminare con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' si osserva che il ricorso in esame riguarda questioni attinenti al merito delle pretese CP_1 previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'TE IT (Cass. sez. un. n. 7514/22).
Sempre preliminarmente in merito all'eccezione formulata dall' nelle note di trattazione CP_1 depositate il 16.10.2025, si osserva che nel caso in esame, la domanda è stata proposta a seguito di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 29.06.2024, ovvero nella imminenza del deposito del ricorso giudiziale. Nella specie, pertanto, non vertendosi nella ipotesi di
“diretta impugnazione” del ruolo esattoriale, la domanda è ammissibile, non potendo dubitarsi della sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ove si consideri che in data immediatamente anteriore alla instaurazione del giudizio l'agente della riscossione ha rinnovato la pretesa di pagamento, così che risulta evidente l'interesse dell'opponente ad agire per l'accertamento negativo dei crediti. Lo stesso ha, infatti, eccepito, in ricorso, anche la prescrizione successiva.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
2.1 Il ricorrente con le censure formulate in ricorso ha eccepito anche la prescrizione perfezionatasi successivamente alla formazione e notifica degli avvisi di addebito. Egli ha, addotto fatti estintivi del credito sopravvenuti alla notifica degli atti opposti. Ha quindi proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella di pagamento impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ciò posto ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18). Stante il carattere assorbente, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali oggetto degli avvisi di addebito a decorrere dalla data di notifica degli stessi, siccome documentata dall' e non contestata dal ricorrente. CP_1
Dalla documentazione in atti prodotta risulta che gli avvisi addebito impugnati sono stati notificato nelle seguenti date: il 18/05/2016, l'avviso di addebito n.59320160001995855000; il 02/12/2016
l'avviso di addebito n.59320160006250407000; il 14/10/2017 (decorsi 10 giorni dal lasciato avviso)
l'avviso di addebito n.59320170004408780000 e il 05/02/2018 l'avviso di addebito n.59320170008146269000. Tenuto conto delle sopracitate date di notifica il termine di prescrizione sarebbe venuto in scadenza rispettivamente il 18/05/2021, il 02/12/2021, il 14/10/2022 e il 05/02/2023
Per il periodo successivo alla notifica dei sopracitati avvisi di addebito l'TE non ha documentato la notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Va precisato che ai fini del computo della prescrizione, occorre tenere conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (id est: 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020
e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021), ritenendo di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del 31.1.2025. In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale. Nella specie aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale, come sopra indicato, si deve ritenere che alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avvenuta, come documentato dal ricorrente, in data
29.06.2024 il diritto a riscuote i crediti contributivi portati dai sopra citati avvisi di addebito era già inesorabilmente prescritto.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni. La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Per quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato negli avvisi di addebito n.59320160001995855000,
n.59320160006250407000, n.59320170004408780000 e n.59320170008146269000.
Per quanto sopra l'opposizione all'esecuzione va accolta
3. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo vengono poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, CP_2
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dagli avvisi di addebito n. 59320160001995855000, n. 59320160006250407000, n.
59320170004408780000 e n. 59320170008146269000 e, per l'effetto dichiara insussistente il diritto dell'TE impositore e del concessionario a procedere in forza dei suddetti avvisi di addebito;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario.
Catania, 16 ottobre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.9041/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
(CF: ) nato il [...], a [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi res.te in Via Lecco n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Michele Malavenda
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente, legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – , con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con ricorso depositato il 27.09.2024, premessa la notifica in data 29.06.2025 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202400001318000, ha proposto opposizione al fine di sentire dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi portati dagli avvisi di addebito n. 59320160001995855000, n. 59320160006250407000, n.
59320170004408780000 e n. 59320170008146269000, sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Ha eccepito l'omessa notifica o irregolare notifica degli avvisi di addebito e la prescrizione del credito, dagli stessi portati, perfezionatasi sia anteriormente alla loro notifica che successivamente. Ha concluso chiedendo: Accogliere il ricorso e dichiarare la prescrizione dei crediti ed il conseguente annullamento degli gli avvisi di addebito n. 59320160001995855000, n.
59320160006250407000, n. 59320170004408780000, n. 59320170008146269000, ed i ruoli ad essi sottesi per prescrizione dei crediti portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica degli stessi, essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione.
2. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde.
Si è costituito, con memorie depositate il 10.07.2025, l' il quale ha eccepito: la carenza di CP_1
CP_ legittimazione passiva dell' essendo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria atto dell'agente della riscossione;
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto tardiva;
la regolare valida notifica deli avvisi di addebito impugnati;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n.46/1999 e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente il merito della pretesa creditoria, ivi compresa la prescrizione, per il periodo anteriore alla notifica. Quanto all'eccezione di prescrizione successiva ha dedotto che l'unico soggetto cui compete l'interruzione della prescrizione dei crediti è il concessionario della riscossione ed ha comunque contestato il perfezionarsi della stessa dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dettatati dalla normativa emergenziale Covid 19. Ha concluso chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi di CP_1 opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs.
46/1999; -rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999
e confermare gli atti impugnati, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. In via subordinata, accertare e dichiarare comunque che, all'atto della formazione e trasmissione dei ruoli trasmessi il credito non era inficiato da prescrizione estintiva o decadenza alcuna ed era, CP_1 pertanto, certo, liquido e pienamente esigibile e, pertanto, manlevare e rivalere l' da qualsivoglia CP_1 spesa relativa al presente giudizio non avendone l'Istituto previdenziale causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso , essere chiamato a rispondere per atti, fatti od omissioni di terzi. Con il favore CP_1 di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca
Con provvedimento del 23.09.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e con successivo decreto del 24.09.2025 ne è stata disposta la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________ 2. In via preliminare con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' si osserva che il ricorso in esame riguarda questioni attinenti al merito delle pretese CP_1 previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'TE IT (Cass. sez. un. n. 7514/22).
Sempre preliminarmente in merito all'eccezione formulata dall' nelle note di trattazione CP_1 depositate il 16.10.2025, si osserva che nel caso in esame, la domanda è stata proposta a seguito di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 29.06.2024, ovvero nella imminenza del deposito del ricorso giudiziale. Nella specie, pertanto, non vertendosi nella ipotesi di
“diretta impugnazione” del ruolo esattoriale, la domanda è ammissibile, non potendo dubitarsi della sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ove si consideri che in data immediatamente anteriore alla instaurazione del giudizio l'agente della riscossione ha rinnovato la pretesa di pagamento, così che risulta evidente l'interesse dell'opponente ad agire per l'accertamento negativo dei crediti. Lo stesso ha, infatti, eccepito, in ricorso, anche la prescrizione successiva.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
2.1 Il ricorrente con le censure formulate in ricorso ha eccepito anche la prescrizione perfezionatasi successivamente alla formazione e notifica degli avvisi di addebito. Egli ha, addotto fatti estintivi del credito sopravvenuti alla notifica degli atti opposti. Ha quindi proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella di pagamento impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ciò posto ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18). Stante il carattere assorbente, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali oggetto degli avvisi di addebito a decorrere dalla data di notifica degli stessi, siccome documentata dall' e non contestata dal ricorrente. CP_1
Dalla documentazione in atti prodotta risulta che gli avvisi addebito impugnati sono stati notificato nelle seguenti date: il 18/05/2016, l'avviso di addebito n.59320160001995855000; il 02/12/2016
l'avviso di addebito n.59320160006250407000; il 14/10/2017 (decorsi 10 giorni dal lasciato avviso)
l'avviso di addebito n.59320170004408780000 e il 05/02/2018 l'avviso di addebito n.59320170008146269000. Tenuto conto delle sopracitate date di notifica il termine di prescrizione sarebbe venuto in scadenza rispettivamente il 18/05/2021, il 02/12/2021, il 14/10/2022 e il 05/02/2023
Per il periodo successivo alla notifica dei sopracitati avvisi di addebito l'TE non ha documentato la notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Va precisato che ai fini del computo della prescrizione, occorre tenere conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (id est: 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020
e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021), ritenendo di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del 31.1.2025. In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale. Nella specie aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale, come sopra indicato, si deve ritenere che alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avvenuta, come documentato dal ricorrente, in data
29.06.2024 il diritto a riscuote i crediti contributivi portati dai sopra citati avvisi di addebito era già inesorabilmente prescritto.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni. La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Per quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato negli avvisi di addebito n.59320160001995855000,
n.59320160006250407000, n.59320170004408780000 e n.59320170008146269000.
Per quanto sopra l'opposizione all'esecuzione va accolta
3. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo vengono poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, CP_2
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dagli avvisi di addebito n. 59320160001995855000, n. 59320160006250407000, n.
59320170004408780000 e n. 59320170008146269000 e, per l'effetto dichiara insussistente il diritto dell'TE impositore e del concessionario a procedere in forza dei suddetti avvisi di addebito;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario.
Catania, 16 ottobre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi