Articolo 326 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 325Articolo 327
Versione
12 maggio 1963
Art. 326. Le entrate ordinarie e straordinarie del bi-
lancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei
telegrafi, comprese quelle per le partite di
giro, accertate nell'esercizio 1944-45, per la
competenza propria dell'esercizio medesimo,
sono stabilite, come risulta dalla delibera-
zione della Corte dei conti a sezioni riunite
in data 17 giugno 1952, in ................... L. 3.607.185.859,33 delle quali furono riscosse .................. " 1.594.387.716,34
------------------ e rimasero da riscuotere ..................... " 2.012.798.142,99
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963