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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 08/10/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
UDIENZA 08/10/2025 RISERVATA
Ex art. 127 cpc
N. R.G.1104/2024 R.G.
Il giudice AN AR AN lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate LO AC lette le precisate conclusioni,
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 11:30 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato.
L'Aquila, lì 08/10/2025
Il giudice
AN AR AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa AN AR AN ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1104/2024 R.G. decisa ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 08/10/2025 ex art. 127 ter c.p.c. vertente
T R A
LO AC elettivamente domiciliato in Viale Della Croce Rossa 237/E L'Aquila presso e nello studio dell'avv. VENTA VALENTINO dal quale è rappresentato e difeso
Attore
E
c.f.: Controparte_1 C.F._1
Convenuto contumace
OGGETTO: risoluzione contratto locazione uso abitativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie e i verbali di causa.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida di data
09/01/2024 TT LO, sull'allegazione del mancato pagamento dei canoni di locazione scaduti di cui al contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto il
23.12.2023 regolarmente registrato, intimava al conduttore Controparte_1
sfratto per morosità chiedendo nel contempo l'emissione dell'ingiunzione a suo carico per i canoni scaduti e non pagati per complessivi per complessivi € 13.250,00 e quelli a scadere sino all'effettivo rilascio dell'appartamento, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
All'udienza di prima comparizione di data 09/05/2024 l'intimato non compariva. Il
Giudice, considerato che la notifica della citazione all'intimato perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non era compatibile con il procedimento sommario di sfratto, mentre poteva ritualmente incardinare il giudizio ordinario finalizzato alla risoluzione del contratto con le statuizioni conseguenziali, disponeva per la prosecuzione del giudizio il mutamento del rito in locatizio ex art. dell'art. 667 c.p.c., assegnava all'istante termine di trenta giorni ed all'intimato termine al dieci giorni prima della udienza di rinvio fissata al 23/09/2024, disponendone la trattazione scritta, per il deposito di memorie e documenti ex art. 426 c.p.c.. Disponeva, altresì, la notifica del verbale di udienza a cura dell'attore nel termine di trenta giorni.
All'udienza del 23/09/2024 l'attore, unitamente alle note in sostituzione di udienza, depositava originale di notifica del citato verbale di udienza al convenuto, perfezionatasi ex art. 143 c.p.c., e il verbale negativo della procedura obbligatoria di mediazione .
Istruito il giudizio con produzioni documentali, la causa è stata decisa all'udienza odierna con termine sino a dieci giorni prima per il deposito di note difensive conclusionali.
Nelle note conclusionali l'intimante ha precisato le seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale, respinta e disattesa ogni diversa e avversa istanza, deduzione
e pretesa:
- Dichiarare la risoluzione del contratto di locazione del 23.12.2013 per inadempimento del conduttore CP_1 CP_1
- Autorizzare TT LO nella reimmissione nel possesso dei locali locati in Via del fossato n. 16 – L'Aquila, frazione San Marco di Preturo, e già abbandonati come attestato dalle relate di notifica dei vari atti indirizzati al conduttore.
- In subordine, ordinare a il rilascio dei locali liberi da cose e Controparte_1
persone e fissare la data per l'adempimento.
- Condannare al pagamento dell'importo di euro 13.250,00 Controparte_1
dovuto a titolo di canoni di locazione scaduti e non corrisposti fino al dicembre 2023.
- Condannare al pagamento dell'importo di euro mensilmente Controparte_1
dovuto di euro 250,00 dal gennaio 2024 fino alla data di reimmissione nel possesso dell'immobile da parte di TT LO.
- Condannare al pagamento delle spese di lite del procedimento Controparte_1
di intimazione di sfratto per morosità e del presente procedimento” Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'intimato non costituitosi nel presente giudizio.
Nel merito, è fondata e va accolta la domanda diretta alla pronuncia di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento contrattuale dell' intimato.
Difatti, quanto alla morosità, secondo il costante insegnamento della Corte di
Cassazione il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale per inadempimento deve solo provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre è il debitore convenuto che è onerato della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituita dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. 26/01/2007 n.
143).
Nel caso che ci occupa, l'intimante proponendo l'ordinaria domanda ex art. 1453 cod. civ., con l'intimazione di sfratto per morosità, ha chiesto una sentenza costitutiva di risoluzione del contratto di locazione il cui fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole.
Ebbene, agendo in giudizio per l'inadempimento contrattuale , l'intimante ha provato la fonte negoziale del suo diritto e la gravità dell'inadempimento stabilito dall'art. 5 della L. n. 392/1978 richiamato dall'art. 6 del citato contratto di locazione, mentre il debitore convenuto, rimasto contumace, non ha adempiuto all'onere su di esso gravante di dare la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituita dall'avvenuto adempimento.
Invero, a fronte della sottoscrizione del contratto di locazione ad uso abitativo di data
23/12/2013, regolarmente registrato in pari data presso l' Agenzia delle Entrate di
Civitavecchia al n. 449 serie 3P, con cui l'attore ha concesso in locazione a
[...]
l'unità immobiliare di sua proprietà sita in L'Aquila, fraz, San Marco di CP_1
Preturo via del Fossato n. 16, che prevedeva il pagamento del canone annuo di €
3.000,00 da corrispondersi in rate mensili di € 250,00 ciascuna 6, il conduttore non ha pagato i canoni da febbraio a dicembre 2019 per € 2.750,00, i canoni da gennaio ad aprile 2020 per € 1000,00, i canoni da marzo a novembre 2021 per € 2.250,00, i canoni da marzo a dicembre 2022 per € 4.750,00 da gennaio ad agosto, novembre e dicembre
2023 per € 2.250,00 , per complessivi € 13.250,00, pur continuando a godere dell'immobile, laddove la sospensione totale o parziale dell'adempimento del conduttore è legittima soltanto qualora venga a mancare la controprestazione del locatore, costituendo altrimenti una alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. È quindi evidente la morosità del conduttore.
Quanto alla gravità dell'inadempimento richiesta in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso abitativo l'inadempimento incide su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto, stante il mancato pagamento dei canoni ben superiore a due mensilità ed il perdurare della morosità.
Va dunque dichiarata la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., con conseguente accoglimento anche della domanda di restituzione del bene immobile, libero da persone, animali e cose.
Alla risoluzione del contratto di locazione consegue l'obbligo del conduttore di provvedere alla riconsegna immediata dell'immobile locato.
Deve, altresì, trovare accoglimento la domanda di pagamento dei canoni di locazione, essendo la domanda fondata su prova scritta, costituita dal contratto di locazione intercorso tra le parti e non avendo il conduttore provato l'estinzione del debito.
Pertanto è dovuta a titolo di canoni di locazione insoluti e maturati al dicembre 2023 , come documentato in atti, la somma di € 13.250,00 oltre gli ulteriori canoni a scadere sino al rilascio effettivo dell'immobile e oltre gli interessi legali maturati dalle singole scadenze al saldo sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex D.M. n.
147/2022 con riferimento all' attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando definitivamente sulle domande in atti, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa così provvede:
- dichiara la risoluzione , per grave inadempimento del conduttore, del contratto di locazione intercorso tra le parti;
- condanna il convenuto all'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e cose;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell' attore della complessiva somma di € 13.250,00 oltre gli ulteriori canoni a scadere sino al rilascio effettivo dell'immobile e oltre gli interessi legali maturati dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.584,00 per compensi oltre il rimborso forfettario spese generali, Cpaa ed Iva e oltre il rimborso del contributo unificato.
Così deciso in L' Aquila il 08/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa AN AR AN
SEZIONE UNICA
UDIENZA 08/10/2025 RISERVATA
Ex art. 127 cpc
N. R.G.1104/2024 R.G.
Il giudice AN AR AN lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate LO AC lette le precisate conclusioni,
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 11:30 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato.
L'Aquila, lì 08/10/2025
Il giudice
AN AR AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa AN AR AN ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1104/2024 R.G. decisa ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 08/10/2025 ex art. 127 ter c.p.c. vertente
T R A
LO AC elettivamente domiciliato in Viale Della Croce Rossa 237/E L'Aquila presso e nello studio dell'avv. VENTA VALENTINO dal quale è rappresentato e difeso
Attore
E
c.f.: Controparte_1 C.F._1
Convenuto contumace
OGGETTO: risoluzione contratto locazione uso abitativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie e i verbali di causa.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida di data
09/01/2024 TT LO, sull'allegazione del mancato pagamento dei canoni di locazione scaduti di cui al contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto il
23.12.2023 regolarmente registrato, intimava al conduttore Controparte_1
sfratto per morosità chiedendo nel contempo l'emissione dell'ingiunzione a suo carico per i canoni scaduti e non pagati per complessivi per complessivi € 13.250,00 e quelli a scadere sino all'effettivo rilascio dell'appartamento, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
All'udienza di prima comparizione di data 09/05/2024 l'intimato non compariva. Il
Giudice, considerato che la notifica della citazione all'intimato perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non era compatibile con il procedimento sommario di sfratto, mentre poteva ritualmente incardinare il giudizio ordinario finalizzato alla risoluzione del contratto con le statuizioni conseguenziali, disponeva per la prosecuzione del giudizio il mutamento del rito in locatizio ex art. dell'art. 667 c.p.c., assegnava all'istante termine di trenta giorni ed all'intimato termine al dieci giorni prima della udienza di rinvio fissata al 23/09/2024, disponendone la trattazione scritta, per il deposito di memorie e documenti ex art. 426 c.p.c.. Disponeva, altresì, la notifica del verbale di udienza a cura dell'attore nel termine di trenta giorni.
All'udienza del 23/09/2024 l'attore, unitamente alle note in sostituzione di udienza, depositava originale di notifica del citato verbale di udienza al convenuto, perfezionatasi ex art. 143 c.p.c., e il verbale negativo della procedura obbligatoria di mediazione .
Istruito il giudizio con produzioni documentali, la causa è stata decisa all'udienza odierna con termine sino a dieci giorni prima per il deposito di note difensive conclusionali.
Nelle note conclusionali l'intimante ha precisato le seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale, respinta e disattesa ogni diversa e avversa istanza, deduzione
e pretesa:
- Dichiarare la risoluzione del contratto di locazione del 23.12.2013 per inadempimento del conduttore CP_1 CP_1
- Autorizzare TT LO nella reimmissione nel possesso dei locali locati in Via del fossato n. 16 – L'Aquila, frazione San Marco di Preturo, e già abbandonati come attestato dalle relate di notifica dei vari atti indirizzati al conduttore.
- In subordine, ordinare a il rilascio dei locali liberi da cose e Controparte_1
persone e fissare la data per l'adempimento.
- Condannare al pagamento dell'importo di euro 13.250,00 Controparte_1
dovuto a titolo di canoni di locazione scaduti e non corrisposti fino al dicembre 2023.
- Condannare al pagamento dell'importo di euro mensilmente Controparte_1
dovuto di euro 250,00 dal gennaio 2024 fino alla data di reimmissione nel possesso dell'immobile da parte di TT LO.
- Condannare al pagamento delle spese di lite del procedimento Controparte_1
di intimazione di sfratto per morosità e del presente procedimento” Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'intimato non costituitosi nel presente giudizio.
Nel merito, è fondata e va accolta la domanda diretta alla pronuncia di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento contrattuale dell' intimato.
Difatti, quanto alla morosità, secondo il costante insegnamento della Corte di
Cassazione il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale per inadempimento deve solo provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre è il debitore convenuto che è onerato della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituita dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. 26/01/2007 n.
143).
Nel caso che ci occupa, l'intimante proponendo l'ordinaria domanda ex art. 1453 cod. civ., con l'intimazione di sfratto per morosità, ha chiesto una sentenza costitutiva di risoluzione del contratto di locazione il cui fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole.
Ebbene, agendo in giudizio per l'inadempimento contrattuale , l'intimante ha provato la fonte negoziale del suo diritto e la gravità dell'inadempimento stabilito dall'art. 5 della L. n. 392/1978 richiamato dall'art. 6 del citato contratto di locazione, mentre il debitore convenuto, rimasto contumace, non ha adempiuto all'onere su di esso gravante di dare la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituita dall'avvenuto adempimento.
Invero, a fronte della sottoscrizione del contratto di locazione ad uso abitativo di data
23/12/2013, regolarmente registrato in pari data presso l' Agenzia delle Entrate di
Civitavecchia al n. 449 serie 3P, con cui l'attore ha concesso in locazione a
[...]
l'unità immobiliare di sua proprietà sita in L'Aquila, fraz, San Marco di CP_1
Preturo via del Fossato n. 16, che prevedeva il pagamento del canone annuo di €
3.000,00 da corrispondersi in rate mensili di € 250,00 ciascuna 6, il conduttore non ha pagato i canoni da febbraio a dicembre 2019 per € 2.750,00, i canoni da gennaio ad aprile 2020 per € 1000,00, i canoni da marzo a novembre 2021 per € 2.250,00, i canoni da marzo a dicembre 2022 per € 4.750,00 da gennaio ad agosto, novembre e dicembre
2023 per € 2.250,00 , per complessivi € 13.250,00, pur continuando a godere dell'immobile, laddove la sospensione totale o parziale dell'adempimento del conduttore è legittima soltanto qualora venga a mancare la controprestazione del locatore, costituendo altrimenti una alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. È quindi evidente la morosità del conduttore.
Quanto alla gravità dell'inadempimento richiesta in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso abitativo l'inadempimento incide su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto, stante il mancato pagamento dei canoni ben superiore a due mensilità ed il perdurare della morosità.
Va dunque dichiarata la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., con conseguente accoglimento anche della domanda di restituzione del bene immobile, libero da persone, animali e cose.
Alla risoluzione del contratto di locazione consegue l'obbligo del conduttore di provvedere alla riconsegna immediata dell'immobile locato.
Deve, altresì, trovare accoglimento la domanda di pagamento dei canoni di locazione, essendo la domanda fondata su prova scritta, costituita dal contratto di locazione intercorso tra le parti e non avendo il conduttore provato l'estinzione del debito.
Pertanto è dovuta a titolo di canoni di locazione insoluti e maturati al dicembre 2023 , come documentato in atti, la somma di € 13.250,00 oltre gli ulteriori canoni a scadere sino al rilascio effettivo dell'immobile e oltre gli interessi legali maturati dalle singole scadenze al saldo sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex D.M. n.
147/2022 con riferimento all' attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando definitivamente sulle domande in atti, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa così provvede:
- dichiara la risoluzione , per grave inadempimento del conduttore, del contratto di locazione intercorso tra le parti;
- condanna il convenuto all'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e cose;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell' attore della complessiva somma di € 13.250,00 oltre gli ulteriori canoni a scadere sino al rilascio effettivo dell'immobile e oltre gli interessi legali maturati dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.584,00 per compensi oltre il rimborso forfettario spese generali, Cpaa ed Iva e oltre il rimborso del contributo unificato.
Così deciso in L' Aquila il 08/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa AN AR AN