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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
PRIMICERIO PE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 754/2024 depositato il 10/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IO VE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Roma - Via G. Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 06820210048338416000 BOLLO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 06820210048338416000 BOLLO 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210048338416000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230135890804000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
IA delle Entrate NE PA (in prosieguo AD) e IO VE avverso l'atto n° 06880202400058623000 con il quale gli veniva comunicato che, in mancanza di pagamento della somma di euro2.415,55, si sarebbe proceduto ad iscrivere il provvedimento di fermo amministrativo sulla autovettura modello 1 tg. Targa_1 di sua proprietà.
Respinta l'istanza cautelare, la causa viene in trattazione per il merito all'odierna udienza.
Sono costituite le parti resistenti AD e IO VE.
Il Giudice trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente evidenzia che gli atti preliminari al preavviso di fermo amministrativo sarebbero, tra l'altro,
i seguenti:
– cartella 06820210048338416000 notificata il 24 marzo 2022,
– cartella 06820230135890804000 notificata il 1febbraio 2024, relative al mancato pagamento della tassa auto 2017 e 2019.
Deduce, tuttavia, parte ricorrente che non è stato mai notificato l'avviso di accertamento né lè cartelle esattoriali indicate ed eccepisce inoltre la prescrizione in merito alla pretesa portata nella cartella
06820210048338416000.
Parte resistente IO VE rileva che al sig. Ricorrente_1 è stato contestato l'omesso pagamento della tassa automobilistica dovuta per gli anni 2017 e 2019, in relazione al veicolo Targa_2, per cui son stati emessi e notificati:
a) l'avviso di accertamento n. 155227852019/TA – anno 2017, la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 29.07.2019, entro il termine di prescrizione del 31.12.2020;
b) l'avviso di accertamento n. 186504142021/TA – anno 2019, la cui notifica è avvenuta mediante consegna a mani in data 08.03.2022, entro il termine di prescrizione del 31.12.2022.
Sottolinea il patrocinio dell'ente l'inammissibilità di ogni eccezione riferita ai prodromici avvisi di accertamento, regolarmente emessi e notificati dall'ente impositore, in quanto gli stessi sono divenuti definitivi per mancato pagamento del tributo e per difetto di impugnazione entro i prescritti termini di legge.
Parte resistente AD , con le proprie controdeduzioni, deposita le relate di notifica dele cartelle prodromiche al preavviso di fermo, contestando l'eccepita prescrizione della cartella 06820210048338416000 ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Il patrocinio di AD in via preliminare rileva che il decreto legislativo n. 220/2023, ha modificato l'art. 14 d. lgs. 546/1992, in materia di litisconsorzio e intervento, prevedendo , al comma 6bis: “ In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso e' sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. “
Deduce la resistente che il ricorso sarebbe inammissibile per non aver il ricorrente chiamato in giudizio l'ente impositore.
Rileva questo Giudice che tale eccezione non è formulata correttamente in quanto l'ente impositore IO
VE è stato chiamato in giudizio e risulta essere ritualmente costituito.
Visto quanto dedotto e documentato da ambedue le parti resistenti non può non rilevare questo Giudice come il patrocinio ricorrente non abbia preso posizione alcuna in merito per cui la generica affermazione di non aver il signor Nominativo_1 mai ricevuto gli atti prodromici all'impugnato preavviso risulta smentita dalla prova contraria versata in atti.
Il Giudice monocratico adito rileva, pertanto, che:
l'impugnato preavviso è stato preceduto da atti divenuti definitivi per cui del tutto generica appare, anche,
l'eccepita prescrizione di una delle due carelle sottese;
il patrocinio ricorrente nessun vizio proprio ha dedotto con riferimento all'atto impugnato.
Il ricorso va respinto.
Per quanto riguarda il regolamento delle spese di lite, questo Giudice le pone a carico della parte ricorrente ed a favore delle due parti resistenti, liquidandole – come da dispositivo - con riferimento anche alla fase cautelare.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di causa a favore di IA delle Entrate NE e della
IO del VE che si liquidano per ciascuna parte, anche con riguardo alla fase cautelare, nel complessivo importo di euro 550,00.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
PRIMICERIO PE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 754/2024 depositato il 10/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IO VE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Roma - Via G. Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 06820210048338416000 BOLLO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 06820210048338416000 BOLLO 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210048338416000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230135890804000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
IA delle Entrate NE PA (in prosieguo AD) e IO VE avverso l'atto n° 06880202400058623000 con il quale gli veniva comunicato che, in mancanza di pagamento della somma di euro2.415,55, si sarebbe proceduto ad iscrivere il provvedimento di fermo amministrativo sulla autovettura modello 1 tg. Targa_1 di sua proprietà.
Respinta l'istanza cautelare, la causa viene in trattazione per il merito all'odierna udienza.
Sono costituite le parti resistenti AD e IO VE.
Il Giudice trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente evidenzia che gli atti preliminari al preavviso di fermo amministrativo sarebbero, tra l'altro,
i seguenti:
– cartella 06820210048338416000 notificata il 24 marzo 2022,
– cartella 06820230135890804000 notificata il 1febbraio 2024, relative al mancato pagamento della tassa auto 2017 e 2019.
Deduce, tuttavia, parte ricorrente che non è stato mai notificato l'avviso di accertamento né lè cartelle esattoriali indicate ed eccepisce inoltre la prescrizione in merito alla pretesa portata nella cartella
06820210048338416000.
Parte resistente IO VE rileva che al sig. Ricorrente_1 è stato contestato l'omesso pagamento della tassa automobilistica dovuta per gli anni 2017 e 2019, in relazione al veicolo Targa_2, per cui son stati emessi e notificati:
a) l'avviso di accertamento n. 155227852019/TA – anno 2017, la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 29.07.2019, entro il termine di prescrizione del 31.12.2020;
b) l'avviso di accertamento n. 186504142021/TA – anno 2019, la cui notifica è avvenuta mediante consegna a mani in data 08.03.2022, entro il termine di prescrizione del 31.12.2022.
Sottolinea il patrocinio dell'ente l'inammissibilità di ogni eccezione riferita ai prodromici avvisi di accertamento, regolarmente emessi e notificati dall'ente impositore, in quanto gli stessi sono divenuti definitivi per mancato pagamento del tributo e per difetto di impugnazione entro i prescritti termini di legge.
Parte resistente AD , con le proprie controdeduzioni, deposita le relate di notifica dele cartelle prodromiche al preavviso di fermo, contestando l'eccepita prescrizione della cartella 06820210048338416000 ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Il patrocinio di AD in via preliminare rileva che il decreto legislativo n. 220/2023, ha modificato l'art. 14 d. lgs. 546/1992, in materia di litisconsorzio e intervento, prevedendo , al comma 6bis: “ In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso e' sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. “
Deduce la resistente che il ricorso sarebbe inammissibile per non aver il ricorrente chiamato in giudizio l'ente impositore.
Rileva questo Giudice che tale eccezione non è formulata correttamente in quanto l'ente impositore IO
VE è stato chiamato in giudizio e risulta essere ritualmente costituito.
Visto quanto dedotto e documentato da ambedue le parti resistenti non può non rilevare questo Giudice come il patrocinio ricorrente non abbia preso posizione alcuna in merito per cui la generica affermazione di non aver il signor Nominativo_1 mai ricevuto gli atti prodromici all'impugnato preavviso risulta smentita dalla prova contraria versata in atti.
Il Giudice monocratico adito rileva, pertanto, che:
l'impugnato preavviso è stato preceduto da atti divenuti definitivi per cui del tutto generica appare, anche,
l'eccepita prescrizione di una delle due carelle sottese;
il patrocinio ricorrente nessun vizio proprio ha dedotto con riferimento all'atto impugnato.
Il ricorso va respinto.
Per quanto riguarda il regolamento delle spese di lite, questo Giudice le pone a carico della parte ricorrente ed a favore delle due parti resistenti, liquidandole – come da dispositivo - con riferimento anche alla fase cautelare.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di causa a favore di IA delle Entrate NE e della
IO del VE che si liquidano per ciascuna parte, anche con riguardo alla fase cautelare, nel complessivo importo di euro 550,00.