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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/07/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VELLETRI Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. ssa Prisca Picalarga Giudice rel dott. ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4429/2019, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14.1.25, avente ad oggetto cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima, vertente TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Attrice E
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Franciosa Controparte_1 C.F._2
Convenuta
Con atto di citazione quale unica nipote ed erede universale del Sig. Parte_1 [...]
in assenza le e di ascendenti, conveniva in giudizio CP_2 CP_1 compagna del de cuius al momento del decesso, affinché venissero a
[...] conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il testamento olografo redatto in data 21 aprile 2017 e pubblicato in data 13 dicembre 2018 a cura del notaio Dott.ssa Persona_1
con repertorio n.
3.130 nonché rubricato quale Allegato “A” dell'atto
[...]
Registrato a Frascati il 14.12.2018 al n. 1564, Serie 1/T, non proviene dall'apparente testatore, Sig. e, per l'effetto, dichiararlo nullo e non produttivo di effetti Controparte_2 giuridici, con ordine di cancellazione di ogni formalità pregiudizievole eventualmente gravante sull'immobile in virtù dell'impugnato testamento olografo;
b) in ragione di quanto sopra, dichiarare aperta la successione legittima del Sig. alla data della morte, Controparte_2 avvenuta in latina (LT) il 5 dicembre 2018, con ogni effetto di legge, ordinando alla Sig.ra di restituire all'eredità l'intero compendio ereditario poiché detenuto senza Controparte_1 titolo”. Con comparsa di costituzione e risposta contestava quanto ex adverso Controparte_1 dedotto ed eccepito, chiedendo di “ acce la autenticità del testamento olografo redatto in data 21.04.2017 dal Sig. e, per l'effetto, rigettare ogni Controparte_2 domanda formulata dalla Sig.ra poiché infondata in fatto ed in diritto”. Parte_1
Concessi i termini ex art. 183 s c.p.c, rigettata la prova orale articolata da parte convenuta, veniva espletata CTU grafologica per accertare l'autenticità del testamento ed accolto l'ordine di esibizione limitatamente all'originale o alle copie conformi agli originali di tutti gli atti e i documenti nei quali risultano apposte sottoscrizioni attribuibili al Sig. CP_2
pagina1 di 6 nel giudizio pendente presso il Tribunale di Roma (n.r.g. 29357/2018). Con CP_2 ordinanza del 11 marzo 2024 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo istruttorio per l'escussione dei testimoni indicati da parte convenuta sui cap. n. 7 e 8 articolati nella seconda memoria istruttoria, essendo rilevante ai fini del decidere la questione della abitualità o meno della scrittura in stampatello da parte del de cuius;
escussi i testimoni all'udienza del 9 ottobre 2024, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. Parte attrice ha agito in giudizio al fine di sentire pronunciare che il testamento olografo redatto in data 21 aprile 2017 e pubblicato in data 13 dicembre 2018 a cura del notaio Dott.ssa con repertorio n.
3.130 nonché rubricato quale Allegato “A” Persona_1 dell'atto Registrato a Frascati il 14.12.2018 al n. 1564, Serie 1/T, non proviene dall'apparente testatore. Come noto secondo il costante orientamento nomofilattico, ai fini della prova in giudizio della qualità di erede occorre provare la delazione mediante produzione degli atti dello stato civili da cui evincere il rapporto di parentela ex art 565 c.c. tra il de cuius e l'attore (cfr. da ultimo Cass. 19254/2024 “In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.”). Nel caso di specie l'attrice ha depositato l'estratto di nascita del proprio padre e del de cuius, da cui si evince che gli stessi erano fratelli. Ritiene pertanto il collegio che tale produzione documentale possa essere apprezzata unitamente al mancato disconoscimento da parte convenuta per ritenere provata in capo all'attrice, ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c., la qualità di erede legittima del de cuius che non solo non è stata contestata dalla difesa della convenuta con conseguente applicazione delle coordinate ermeneutiche offerte da Cass. 9153/2025 (secondo cui “Qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, la petitio hereditatis non si trasforma in azione di rivendicazione, giacché tale non contestazione non fa venir meno le finalità recuperatorie della domanda, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità di erede, fermo restando l'onere di provare - nei limiti della difesa di controparte - l'appartenenza del bene all'asse ereditario all'apertura della successione.”) ma è stata dalla medesima difesa espressamente riconosciuta. Parte attrice ha promosso una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura testamentaria, che soggiace ad un precisa ripartizione dell'onere della prova, in conformità ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 12307/2015), come riaffermati e condivisi dalla maggioritaria giurisprudenza di merito (ex multis Corte App. Milano, sez. II, n. 693/2023; Corte App. Firenze, sez. III, n. 1956/2022; Corte App. Reggio Calabria, n. 707/2021; Trib. Avellino, sez. I, n. 619/2021; Trib. Rovigo, n. 30/2021; Trib. Arezzo n. 232/2020; Trib. Pescara, n. 1564/2019; Trib. Salerno, sez. II, n. 562/2018) e dalle successive pronunce di legittimità, secondo cui "la parte che contesti l'autenticità del negozio testamentario è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura ed a fornire la relativa prova, mentre quella contro cui l'azione di impugnativa è esercitata non ha l'onere di dichiarare di volersi avvalere del detto testamento, non essendo applicabile il procedimento di verificazione delle scritture private di cui all'art. 216, comma 2, c.p.c." (cfr. ex multis Cass. n. 24749/2019; Cass. n. 6918/2019; Cass. n. 18363/2018; Cass. n. 31457/2018; Cass. n. 24814/2018; Cass. n. 21556/2018; Cass. n. 711/2018; Cass. n. 109/2017; Cass. n. 22197/2017; Cass. n. 1995/2016).
pagina2 di 6 Si deve prendere atto che parte attrice ha espressamente contestato la riferibilità della firma al de cuius ( che secondo il ctp sarebbe apocrifa per imitazione pedissequa) mentre per quanto attiene alla scheda testamentaria ha contestato, in via generale, l'utilizzo dello stampatello maiuscolo, “che pone una serie di riserve in ordine alla riferibilità dello scritto al defunto”. Al punto 8 della citazione, in particolare, ha affermato che il testamento olografo, riportante una firma non autografa di dovrà essere dichiarato radicalmente Controparte_2 nullo per violazione art. 606 primo com Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto all'onere della prova ed anzi sono stati acquisiti plurimi elementi di segno contrario alla sua prospettazione. In punto di diritto, va premesso che per aversi un valido testamento olografo è necessario che il testatore abbia redatto per intero di proprio pugno le sue ultime volontà, apponendovi la data e la sottoscrizione, senza il sussidio di mezzi meccanici o l'intervento della mano di altra persona (art. 602 c.c.). La necessità dell'autografia di ogni elemento del negozio testamentario e non solamente della sottoscrizione tende, da un lato, ad assicurare la personalità delle disposizioni manifestate dal de cuius e, dall'altro, a garantire la corrispondenza delle stesse dichiarazioni alle ultime volontà del testatore. La prescrizione formale costituisce, al contempo, un requisito di esistenza e di validità del negozio testamentario: per essere esistente è sufficiente che esso sia redatto dal testatore su un qualsiasi supporto materiale, purché idoneo a "trattenere lo scritto in maniera che essa risulti intelligibile" (Cass. n. 920/1963; Cass. n. 394/1965); per dirsi anche valido è necessaria l'autografia, il che implica che sia scritto da un soggetto capace di intendere e di volere (anche se in una "parentesi di lucidità", v. Cass. n. 28758/2017) e che sappia leggere e scrivere. Cosicché, ai sensi dell'art. 606, comma 1 c.c., il testamento olografo è nullo quando manca l'autografia "o" la sottoscrizione: tale alternativa è prevista dalla legge, non a caso, al fine di evitare che, dopo aver reso le ultime volontà, il testatore possa avere avuto un ripensamento e si sia determinato a non sottoscrivere quanto redatto (Cass. n. 13487/2005; Cass. n. 18616/2017); la nullità per difetto di autografia del testamento, invece, è configurabile allorché l'intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà del de cuius di disporre delle proprie sostanze, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore (cfr. Cass. n. 11733/2002; Cass. n. 26406/2008, Cass. n. 26258/2008, Cass. n. 1239/2012; Cass. n. 20703/2013). Sulla base degli elementi raccolti e delle risultanze della consulenza grafologica sull'autografia del documento in verifica, il Collegio ritiene che non siano emersi elementi tali da far ritenere che la scheda testamentaria non sia riconducibile alla mano del testatore e, quindi, alla sua volontà. Premessa la completezza delle risposte al quesito affidato con provvedimento dell'11 marzo 2022, il consulente grafologo nominato dal Tribunale, dott.ssa , è giunta a Persona_2 conclusioni coerenti con le premesse sistematiche, attrave e completo approccio metodologico di analisi comparativa, che il Collegio fa proprio e condivide. L'esame del documento in verifica, compiuto necessariamente sull'originale (Cass. n. 1903/2009), ha escluso forme di alterazione, manomissione, abrasione, cancellazione chimica nel rapporto tra carta ed inchiostro della scrittura testamentaria in analisi. Per quanto attiene alla firma, il ctu ha concluso che” Grazie alle sottoscrizioni comparative qualitativamente e quantitativamente sufficienti per l'espletamento dell'indagine peritale sulla firma, è stato possibile ricostruire la gestualità grafica individuale del de cuius CP_2
ed è quindi possibile concludere che: la firma presente sul testamento i
[...] tiene certamente alla mano del sig. . Si escludono ipotesi di imitazione o Controparte_2
pagina3 di 6 dissimulazione per le dimostrazioni precedentemente date”. Si deve condividere il risultato del ctu, che ha utilizzato un numero considerevole di scritture di provenienza certa (per garantire la provenienza della mano scrivente) e con tracciato in originale (al fine di garantire la qualità nello studio dei tracciati grafici); l'acquisizione di copie di copie non garantisce questo principio, sia in termini di qualità che di provenienza e pertanto non sono state utilizzate. Aspetto peculiare è certamente lo stile grafico utilizzato dal testatore, visto che il corpo dell'atto e il luogo sono in carattere stampatello maiuscolo, mentre solo alla sottoscrizione è stata riservata la forma corsiva ( sul punto di recente si veda anche sent. Trib. Terni n. 522/2023). Deve essere disattesa la tesi della invalidità del testamento olografo in quanto redatto con caratteri in stampatello, prospettata dalla attrice sul presupposto della carenza di prova che questa fosse la modalità di scrittura abituale del defunto. Nulla è previsto dalla legge rispetto ai caratteri da utilizzare o allo stile di scrittura, in quanto ciò che conta è la possibilità di ricondurre lo scritto al suo autore, a prescindere dal carattere grafico utilizzato. La Suprema Corte ha di recente chiarito che - contrariamente a quanto sostenuto da dottrina minoritaria - i caratteri di abitualità e normalità della scrittura adoperata dal testatore, nonché la scrittura in corsivo anziché in stampatello assumano sicuro valore probatorio ai fini dell'accertamento della nullità del testamento olografo per mancanza di autografia e, tuttavia, non costituiscono elementi di forma richiesti dalla legge ad substantiam (v. Cass. civ., sez. II, n. 31457/2018 secondo cui: "Non è dubbio che le caratteristiche di abitualità e normalità del carattere grafico adoperato assumono un pregnante valore probatorio;
tuttavia, tali qualità, che indirizzano verso l'individualità o personalità dello scritto (quest'ultimo requisito, talvolta indicato quale parametro, insieme agli altri due, in realtà, costituisce il giudizio conclusivo di riferibilità al testatore, frutto del positivo scrutinio dei due anzidetti parametri), non integrano i caratteri formali del testamento olografo;
di talché non è consentito introdurre un requisito negativo di forma (non usare lo stampatello) non previsto dalla legge."). La Suprema Corte richiamata ha chiarito che l'uso dello stampatello non può escludere di per sé l'autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psicofisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità. Ebbene a tal proposito si deve osservare che parte attrice, a fronte di quanto dedotto da parte convenuta, non ha espressamente contestato che lo stampatello fosse abitualmente utilizzato dal disponente;
parte convenuta ha inoltre prodotto copia dei testi delle canzoni scritte dal de cuius in stampatello. Inoltre la causa è stata rimessa in istruttoria con ordinanza del 11 marzo 2024, proprio al fine di sentire i testimoni in ordine al cap. 7 ( vero che il Sig. utilizzava il carattere Controparte_2 stampatello per scrivere il testo delle proprie canzoni?) e al CAP. 8) ( vero che i testi delle canzoni di cui ai documenti presenti nell'allegato 7) della comparsa di costituzione, che si mostrano, sono stati scritti personalmente dal Sig. ) della seconda memoria Controparte_2 istruttoria di parte convenuta. Ebbene che ha dichiarato di conoscere “avevamo un amico in Testimone_1 Controparte_2 comune, nosciuto e l'ho frequentato più al 2007 in poi”, al cap. 7 ha risposto che: “per quanto mi riguarda l'ho visto sempre scrivere in stampatello quando scriveva il testo delle canzoni e a volte le correggeva davanti a me sempre in stampatello, una dozzina di volte è successo” e al CAP. 8) che “ per quello che vedo si, riconosco le lettere il modo in cui le scriveva, mi ricordo che f e t erano sue caratteristiche, riconosco la f, t h e ricordo che lui le scriveva così, ricordo che correggeva in stampatello”.
pagina4 di 6 , teste che ha “conosciuto negli anni 90, lo vedevo all'incirca 2 volte al mese, Tes_2 CP_2
l'ho visto fino a qualche giorno prima della morte” al cap. 7 ha risposto che “: si è vero, abbiamo fatto musica insieme per un periodo di tempo, qualche mese nella metà del 2015 o 2016 circa, in particolare in questo periodo ho visto che scriveva i testi delle canzoni in CP_2 stampatello, anche in altri periodi l'ho visto scrivere in s tello davanti a me, ad esempio la lista della spesa” e al CAP. 8) che”: il tratto sicuramente è il suo, ci sono anche degli errori che mi ricordano come scriveva e come correggeva, anche il modo di scrivere, la metrica le Per_ rime c'è qualcosa di suo, ADR: suonavamo insieme nel senso che lui e un amico mi chiamarono per registrare le canzoni a casa di , io ero un tecnico del suono ndi CP_2 operavamo in sinergia anche sul materiale che mi proponevano, c'erano dei testi già stesi da Per_
e da rispetto ai quali chiedevano un parere a me perché ero anche compositore, i CP_2 che sentava erano scritti in stampatello, nell'idea di non cantare lui riteneva CP_2 che lo stampatello fosse iaro “. Dall'istruttoria, avendo avuto i testimoni una frequentazione diretta e prolungata con il de cuius, è emersa la riconducibilità delle scritture prodotte da parte convenuta al de cuius e, soprattutto, la circostanza che lo stesso utilizzasse lo stampatello assiduamente e anche nella quotidianità, anche per rendere maggiormente intellegibile al destinatario del foglio manoscritto il segno grafico. Dalle prove acquisite si può desumere che quella adoperata nel testamento fosse la scrittura normale ed abituale del testatore e, quindi, non ha alcuna rilevanza la redazione in stampatello dell'atto di ultima volontà ed, anzi, proprio l'uso di tale carattere conferma l'autografia e la riferibilità della scheda testamentaria al sig. Controparte_2
In tal modo, accertato che il de cuius utilizzasse normalmente il carattere stampatello, sono superate le contestazioni di parte attrice. Infatti sin dall'atto introduttivo parte attrice, per quanto attiene alla scheda testamentaria, si è limitata a contestare che la stessa fosse scritta in stampatello, senza aver invece delineato altri elementi da cui desumere che la scrittura non fosse riconducibile al de cuius. D'altronde le conclusioni della propria ctp sono limitate ad affermare che la firma non è autografa. In ordine al corpo della scheda testamentaria il ctu ha rilevato che testo/luogo/ e data presenti sulla scheda testamentaria: a) sono stati redatti con la stessa penna ( ad inchiostrazione liquida) con la quale è stata redatta la firma (cfr. esami effettuati ad infrarosso a diverse lunghezze d'onda); b) sono stati vergati da una stessa mano scrivente”. Ha concluso “quanto all'autografia, che non è possibile affermare o escludere perché non vi sono scritture di comparazione riconducibili con certezza al de cuius” poiché “ gli elementi evidenziati, nel caso di specie, non sono quantitativamente e qualitativamente sufficienti a fornire una conclusione determinante sia per l'autografia che per la diversità di mano”. Il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze istruttorie e della stessa difesa di parte attrice, e considerato in via assorbente il principio in tema di onere della prova nell'azione di accertamento negativo, parte attrice non ha fornito la prova della non autografia del testamento. In definitiva, l'attrice – cui incombeva il relativo onere probatorio – non ha fornito prova certa della falsità del testamento impugnato: l'epilogo non può che essere allora il rigetto della domanda attrice in quanto mentre la sottoscrizione del testamento è certamente autentica, non vi è prova altrettanto certa che il testo dispositivo del testamento impugnato (comprensivo della data) sia invece apocrifo ( sul punto di recente anche sent. Trib. Imperia n. 797/2023). Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 considerato il valore indeterminabile della controversia ( scaglione da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00).
pagina5 di 6 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi, definitivamente e nei rapporti interni tra le parti, a carico della attrice, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande promosse dalla parte attrice;
2) condanna a corrispondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giud si liquidano in euro se forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
3) pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Velletri in data 23 luglio 2025
Il giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina6 di 6
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. ssa Prisca Picalarga Giudice rel dott. ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4429/2019, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14.1.25, avente ad oggetto cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima, vertente TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Attrice E
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Franciosa Controparte_1 C.F._2
Convenuta
Con atto di citazione quale unica nipote ed erede universale del Sig. Parte_1 [...]
in assenza le e di ascendenti, conveniva in giudizio CP_2 CP_1 compagna del de cuius al momento del decesso, affinché venissero a
[...] conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il testamento olografo redatto in data 21 aprile 2017 e pubblicato in data 13 dicembre 2018 a cura del notaio Dott.ssa Persona_1
con repertorio n.
3.130 nonché rubricato quale Allegato “A” dell'atto
[...]
Registrato a Frascati il 14.12.2018 al n. 1564, Serie 1/T, non proviene dall'apparente testatore, Sig. e, per l'effetto, dichiararlo nullo e non produttivo di effetti Controparte_2 giuridici, con ordine di cancellazione di ogni formalità pregiudizievole eventualmente gravante sull'immobile in virtù dell'impugnato testamento olografo;
b) in ragione di quanto sopra, dichiarare aperta la successione legittima del Sig. alla data della morte, Controparte_2 avvenuta in latina (LT) il 5 dicembre 2018, con ogni effetto di legge, ordinando alla Sig.ra di restituire all'eredità l'intero compendio ereditario poiché detenuto senza Controparte_1 titolo”. Con comparsa di costituzione e risposta contestava quanto ex adverso Controparte_1 dedotto ed eccepito, chiedendo di “ acce la autenticità del testamento olografo redatto in data 21.04.2017 dal Sig. e, per l'effetto, rigettare ogni Controparte_2 domanda formulata dalla Sig.ra poiché infondata in fatto ed in diritto”. Parte_1
Concessi i termini ex art. 183 s c.p.c, rigettata la prova orale articolata da parte convenuta, veniva espletata CTU grafologica per accertare l'autenticità del testamento ed accolto l'ordine di esibizione limitatamente all'originale o alle copie conformi agli originali di tutti gli atti e i documenti nei quali risultano apposte sottoscrizioni attribuibili al Sig. CP_2
pagina1 di 6 nel giudizio pendente presso il Tribunale di Roma (n.r.g. 29357/2018). Con CP_2 ordinanza del 11 marzo 2024 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo istruttorio per l'escussione dei testimoni indicati da parte convenuta sui cap. n. 7 e 8 articolati nella seconda memoria istruttoria, essendo rilevante ai fini del decidere la questione della abitualità o meno della scrittura in stampatello da parte del de cuius;
escussi i testimoni all'udienza del 9 ottobre 2024, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. Parte attrice ha agito in giudizio al fine di sentire pronunciare che il testamento olografo redatto in data 21 aprile 2017 e pubblicato in data 13 dicembre 2018 a cura del notaio Dott.ssa con repertorio n.
3.130 nonché rubricato quale Allegato “A” Persona_1 dell'atto Registrato a Frascati il 14.12.2018 al n. 1564, Serie 1/T, non proviene dall'apparente testatore. Come noto secondo il costante orientamento nomofilattico, ai fini della prova in giudizio della qualità di erede occorre provare la delazione mediante produzione degli atti dello stato civili da cui evincere il rapporto di parentela ex art 565 c.c. tra il de cuius e l'attore (cfr. da ultimo Cass. 19254/2024 “In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.”). Nel caso di specie l'attrice ha depositato l'estratto di nascita del proprio padre e del de cuius, da cui si evince che gli stessi erano fratelli. Ritiene pertanto il collegio che tale produzione documentale possa essere apprezzata unitamente al mancato disconoscimento da parte convenuta per ritenere provata in capo all'attrice, ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c., la qualità di erede legittima del de cuius che non solo non è stata contestata dalla difesa della convenuta con conseguente applicazione delle coordinate ermeneutiche offerte da Cass. 9153/2025 (secondo cui “Qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, la petitio hereditatis non si trasforma in azione di rivendicazione, giacché tale non contestazione non fa venir meno le finalità recuperatorie della domanda, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità di erede, fermo restando l'onere di provare - nei limiti della difesa di controparte - l'appartenenza del bene all'asse ereditario all'apertura della successione.”) ma è stata dalla medesima difesa espressamente riconosciuta. Parte attrice ha promosso una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura testamentaria, che soggiace ad un precisa ripartizione dell'onere della prova, in conformità ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 12307/2015), come riaffermati e condivisi dalla maggioritaria giurisprudenza di merito (ex multis Corte App. Milano, sez. II, n. 693/2023; Corte App. Firenze, sez. III, n. 1956/2022; Corte App. Reggio Calabria, n. 707/2021; Trib. Avellino, sez. I, n. 619/2021; Trib. Rovigo, n. 30/2021; Trib. Arezzo n. 232/2020; Trib. Pescara, n. 1564/2019; Trib. Salerno, sez. II, n. 562/2018) e dalle successive pronunce di legittimità, secondo cui "la parte che contesti l'autenticità del negozio testamentario è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura ed a fornire la relativa prova, mentre quella contro cui l'azione di impugnativa è esercitata non ha l'onere di dichiarare di volersi avvalere del detto testamento, non essendo applicabile il procedimento di verificazione delle scritture private di cui all'art. 216, comma 2, c.p.c." (cfr. ex multis Cass. n. 24749/2019; Cass. n. 6918/2019; Cass. n. 18363/2018; Cass. n. 31457/2018; Cass. n. 24814/2018; Cass. n. 21556/2018; Cass. n. 711/2018; Cass. n. 109/2017; Cass. n. 22197/2017; Cass. n. 1995/2016).
pagina2 di 6 Si deve prendere atto che parte attrice ha espressamente contestato la riferibilità della firma al de cuius ( che secondo il ctp sarebbe apocrifa per imitazione pedissequa) mentre per quanto attiene alla scheda testamentaria ha contestato, in via generale, l'utilizzo dello stampatello maiuscolo, “che pone una serie di riserve in ordine alla riferibilità dello scritto al defunto”. Al punto 8 della citazione, in particolare, ha affermato che il testamento olografo, riportante una firma non autografa di dovrà essere dichiarato radicalmente Controparte_2 nullo per violazione art. 606 primo com Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto all'onere della prova ed anzi sono stati acquisiti plurimi elementi di segno contrario alla sua prospettazione. In punto di diritto, va premesso che per aversi un valido testamento olografo è necessario che il testatore abbia redatto per intero di proprio pugno le sue ultime volontà, apponendovi la data e la sottoscrizione, senza il sussidio di mezzi meccanici o l'intervento della mano di altra persona (art. 602 c.c.). La necessità dell'autografia di ogni elemento del negozio testamentario e non solamente della sottoscrizione tende, da un lato, ad assicurare la personalità delle disposizioni manifestate dal de cuius e, dall'altro, a garantire la corrispondenza delle stesse dichiarazioni alle ultime volontà del testatore. La prescrizione formale costituisce, al contempo, un requisito di esistenza e di validità del negozio testamentario: per essere esistente è sufficiente che esso sia redatto dal testatore su un qualsiasi supporto materiale, purché idoneo a "trattenere lo scritto in maniera che essa risulti intelligibile" (Cass. n. 920/1963; Cass. n. 394/1965); per dirsi anche valido è necessaria l'autografia, il che implica che sia scritto da un soggetto capace di intendere e di volere (anche se in una "parentesi di lucidità", v. Cass. n. 28758/2017) e che sappia leggere e scrivere. Cosicché, ai sensi dell'art. 606, comma 1 c.c., il testamento olografo è nullo quando manca l'autografia "o" la sottoscrizione: tale alternativa è prevista dalla legge, non a caso, al fine di evitare che, dopo aver reso le ultime volontà, il testatore possa avere avuto un ripensamento e si sia determinato a non sottoscrivere quanto redatto (Cass. n. 13487/2005; Cass. n. 18616/2017); la nullità per difetto di autografia del testamento, invece, è configurabile allorché l'intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà del de cuius di disporre delle proprie sostanze, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore (cfr. Cass. n. 11733/2002; Cass. n. 26406/2008, Cass. n. 26258/2008, Cass. n. 1239/2012; Cass. n. 20703/2013). Sulla base degli elementi raccolti e delle risultanze della consulenza grafologica sull'autografia del documento in verifica, il Collegio ritiene che non siano emersi elementi tali da far ritenere che la scheda testamentaria non sia riconducibile alla mano del testatore e, quindi, alla sua volontà. Premessa la completezza delle risposte al quesito affidato con provvedimento dell'11 marzo 2022, il consulente grafologo nominato dal Tribunale, dott.ssa , è giunta a Persona_2 conclusioni coerenti con le premesse sistematiche, attrave e completo approccio metodologico di analisi comparativa, che il Collegio fa proprio e condivide. L'esame del documento in verifica, compiuto necessariamente sull'originale (Cass. n. 1903/2009), ha escluso forme di alterazione, manomissione, abrasione, cancellazione chimica nel rapporto tra carta ed inchiostro della scrittura testamentaria in analisi. Per quanto attiene alla firma, il ctu ha concluso che” Grazie alle sottoscrizioni comparative qualitativamente e quantitativamente sufficienti per l'espletamento dell'indagine peritale sulla firma, è stato possibile ricostruire la gestualità grafica individuale del de cuius CP_2
ed è quindi possibile concludere che: la firma presente sul testamento i
[...] tiene certamente alla mano del sig. . Si escludono ipotesi di imitazione o Controparte_2
pagina3 di 6 dissimulazione per le dimostrazioni precedentemente date”. Si deve condividere il risultato del ctu, che ha utilizzato un numero considerevole di scritture di provenienza certa (per garantire la provenienza della mano scrivente) e con tracciato in originale (al fine di garantire la qualità nello studio dei tracciati grafici); l'acquisizione di copie di copie non garantisce questo principio, sia in termini di qualità che di provenienza e pertanto non sono state utilizzate. Aspetto peculiare è certamente lo stile grafico utilizzato dal testatore, visto che il corpo dell'atto e il luogo sono in carattere stampatello maiuscolo, mentre solo alla sottoscrizione è stata riservata la forma corsiva ( sul punto di recente si veda anche sent. Trib. Terni n. 522/2023). Deve essere disattesa la tesi della invalidità del testamento olografo in quanto redatto con caratteri in stampatello, prospettata dalla attrice sul presupposto della carenza di prova che questa fosse la modalità di scrittura abituale del defunto. Nulla è previsto dalla legge rispetto ai caratteri da utilizzare o allo stile di scrittura, in quanto ciò che conta è la possibilità di ricondurre lo scritto al suo autore, a prescindere dal carattere grafico utilizzato. La Suprema Corte ha di recente chiarito che - contrariamente a quanto sostenuto da dottrina minoritaria - i caratteri di abitualità e normalità della scrittura adoperata dal testatore, nonché la scrittura in corsivo anziché in stampatello assumano sicuro valore probatorio ai fini dell'accertamento della nullità del testamento olografo per mancanza di autografia e, tuttavia, non costituiscono elementi di forma richiesti dalla legge ad substantiam (v. Cass. civ., sez. II, n. 31457/2018 secondo cui: "Non è dubbio che le caratteristiche di abitualità e normalità del carattere grafico adoperato assumono un pregnante valore probatorio;
tuttavia, tali qualità, che indirizzano verso l'individualità o personalità dello scritto (quest'ultimo requisito, talvolta indicato quale parametro, insieme agli altri due, in realtà, costituisce il giudizio conclusivo di riferibilità al testatore, frutto del positivo scrutinio dei due anzidetti parametri), non integrano i caratteri formali del testamento olografo;
di talché non è consentito introdurre un requisito negativo di forma (non usare lo stampatello) non previsto dalla legge."). La Suprema Corte richiamata ha chiarito che l'uso dello stampatello non può escludere di per sé l'autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psicofisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità. Ebbene a tal proposito si deve osservare che parte attrice, a fronte di quanto dedotto da parte convenuta, non ha espressamente contestato che lo stampatello fosse abitualmente utilizzato dal disponente;
parte convenuta ha inoltre prodotto copia dei testi delle canzoni scritte dal de cuius in stampatello. Inoltre la causa è stata rimessa in istruttoria con ordinanza del 11 marzo 2024, proprio al fine di sentire i testimoni in ordine al cap. 7 ( vero che il Sig. utilizzava il carattere Controparte_2 stampatello per scrivere il testo delle proprie canzoni?) e al CAP. 8) ( vero che i testi delle canzoni di cui ai documenti presenti nell'allegato 7) della comparsa di costituzione, che si mostrano, sono stati scritti personalmente dal Sig. ) della seconda memoria Controparte_2 istruttoria di parte convenuta. Ebbene che ha dichiarato di conoscere “avevamo un amico in Testimone_1 Controparte_2 comune, nosciuto e l'ho frequentato più al 2007 in poi”, al cap. 7 ha risposto che: “per quanto mi riguarda l'ho visto sempre scrivere in stampatello quando scriveva il testo delle canzoni e a volte le correggeva davanti a me sempre in stampatello, una dozzina di volte è successo” e al CAP. 8) che “ per quello che vedo si, riconosco le lettere il modo in cui le scriveva, mi ricordo che f e t erano sue caratteristiche, riconosco la f, t h e ricordo che lui le scriveva così, ricordo che correggeva in stampatello”.
pagina4 di 6 , teste che ha “conosciuto negli anni 90, lo vedevo all'incirca 2 volte al mese, Tes_2 CP_2
l'ho visto fino a qualche giorno prima della morte” al cap. 7 ha risposto che “: si è vero, abbiamo fatto musica insieme per un periodo di tempo, qualche mese nella metà del 2015 o 2016 circa, in particolare in questo periodo ho visto che scriveva i testi delle canzoni in CP_2 stampatello, anche in altri periodi l'ho visto scrivere in s tello davanti a me, ad esempio la lista della spesa” e al CAP. 8) che”: il tratto sicuramente è il suo, ci sono anche degli errori che mi ricordano come scriveva e come correggeva, anche il modo di scrivere, la metrica le Per_ rime c'è qualcosa di suo, ADR: suonavamo insieme nel senso che lui e un amico mi chiamarono per registrare le canzoni a casa di , io ero un tecnico del suono ndi CP_2 operavamo in sinergia anche sul materiale che mi proponevano, c'erano dei testi già stesi da Per_
e da rispetto ai quali chiedevano un parere a me perché ero anche compositore, i CP_2 che sentava erano scritti in stampatello, nell'idea di non cantare lui riteneva CP_2 che lo stampatello fosse iaro “. Dall'istruttoria, avendo avuto i testimoni una frequentazione diretta e prolungata con il de cuius, è emersa la riconducibilità delle scritture prodotte da parte convenuta al de cuius e, soprattutto, la circostanza che lo stesso utilizzasse lo stampatello assiduamente e anche nella quotidianità, anche per rendere maggiormente intellegibile al destinatario del foglio manoscritto il segno grafico. Dalle prove acquisite si può desumere che quella adoperata nel testamento fosse la scrittura normale ed abituale del testatore e, quindi, non ha alcuna rilevanza la redazione in stampatello dell'atto di ultima volontà ed, anzi, proprio l'uso di tale carattere conferma l'autografia e la riferibilità della scheda testamentaria al sig. Controparte_2
In tal modo, accertato che il de cuius utilizzasse normalmente il carattere stampatello, sono superate le contestazioni di parte attrice. Infatti sin dall'atto introduttivo parte attrice, per quanto attiene alla scheda testamentaria, si è limitata a contestare che la stessa fosse scritta in stampatello, senza aver invece delineato altri elementi da cui desumere che la scrittura non fosse riconducibile al de cuius. D'altronde le conclusioni della propria ctp sono limitate ad affermare che la firma non è autografa. In ordine al corpo della scheda testamentaria il ctu ha rilevato che testo/luogo/ e data presenti sulla scheda testamentaria: a) sono stati redatti con la stessa penna ( ad inchiostrazione liquida) con la quale è stata redatta la firma (cfr. esami effettuati ad infrarosso a diverse lunghezze d'onda); b) sono stati vergati da una stessa mano scrivente”. Ha concluso “quanto all'autografia, che non è possibile affermare o escludere perché non vi sono scritture di comparazione riconducibili con certezza al de cuius” poiché “ gli elementi evidenziati, nel caso di specie, non sono quantitativamente e qualitativamente sufficienti a fornire una conclusione determinante sia per l'autografia che per la diversità di mano”. Il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze istruttorie e della stessa difesa di parte attrice, e considerato in via assorbente il principio in tema di onere della prova nell'azione di accertamento negativo, parte attrice non ha fornito la prova della non autografia del testamento. In definitiva, l'attrice – cui incombeva il relativo onere probatorio – non ha fornito prova certa della falsità del testamento impugnato: l'epilogo non può che essere allora il rigetto della domanda attrice in quanto mentre la sottoscrizione del testamento è certamente autentica, non vi è prova altrettanto certa che il testo dispositivo del testamento impugnato (comprensivo della data) sia invece apocrifo ( sul punto di recente anche sent. Trib. Imperia n. 797/2023). Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 considerato il valore indeterminabile della controversia ( scaglione da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00).
pagina5 di 6 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi, definitivamente e nei rapporti interni tra le parti, a carico della attrice, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande promosse dalla parte attrice;
2) condanna a corrispondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giud si liquidano in euro se forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
3) pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Velletri in data 23 luglio 2025
Il giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Riccardo Massera
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