Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3066/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3066/2024 V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Gianmarco Midulla
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Gianmarco Midulla
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 03/2/2025)
*** posta in decisione con provvedimento del 05/02/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/07/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio ad Avola il 14/10/2006 (Atto n. 93, parte II, serie A,
- che dall'unione nascevano i figli (il 03/12/2008) e (il Per_1 Per_2
25/08/2012);
- con decreto n. 364/2022 del 11/10/2022, reso nel giudizio n. 2413/2022 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Le parti vivranno separate e potranno fissare la loro residenza dove vorranno, con impegno reciproco a non recarsi molestia e confermano l'autorizzazione reciproca, con la sottoscrizione del presente atto, al rilascio del passaporto per l'espatrio, senza alcuna altra formalità.
2) I figli minori e resteranno affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori e collocati con la madre IG.ra Le decisioni più rilevanti per la CP_1 vita dei minori, come quelle riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione degli stessi, saranno adottate dai genitori di comune accordo nel primario interesse dell'equilibrio psico-fisico dei minori e tenendo conto delle loro naturali inclinazioni.
Ciascuna parte dovrà comunicare all'altra ogni eventuale cambiamento della propria residenza fino al raggiungimento della maggiore età dei due figli.
3) Il IG. potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: il Pt_1 martedì e il giovedì dalle ore 19 alle ore 21; e ancora, a settimane alterne, dalle ore
17.00 del sabato alle ore 21 della domenica (fino alle ore 23,00 nel periodo estivo). Il IG. avrà cura di prelevare e riaccompagnare i figli presso l'abitazione della Pt_1 IG.ra nel rispetto degli orari sopra stabiliti, la cui osservanza con la CP_1 massima puntualità si rende indispensabile, affinché le parti possano organizzare i loro reciproci impegni personali e di vita. Eventuale ritardo in via di eccezione dovrà essere motivato e tempestivamente comunicato. Resta inteso che le parti potranno in ogni caso adattare concordemente tra di esse i periodi di visita sopra stabiliti e modificarli, secondo le particolari eIGenze di lavoro delle parti stesse.
4) Durante le vacanze estive ognuno dei genitori, qualora libero da impegni lavorativi, potrà vedere e tenere con sé i figli per una settimana nel mese di Luglio e un'altra nel mese di Agosto, da individuarsi osservando il criterio dell'alternanza annuale tra le parti e con accordo da raggiungersi tra le stesse entro e non oltre il 15 Giugno di ogni anno. Nel caso in cui uno dei genitori volesse condurre seco in vacanza i figli minori, anche in altro periodo dell'anno in sostituzione, fuori dal territorio provinciale, ma comunque nell'ambito di quello nazionale, dovrà darne tempestiva comunicazione all'altro genitore. 5) I minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo di Natale
(24 e 25 Dicembre) o di Capodanno (31 Dicembre e 1° Gennaio), così come il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Analogo criterio di alternanza annuale dovrà essere adottato tra le parti anche in relazione a tutte le altre festività del Calendario.
I minori trascorreranno con entrambi i genitori il giorno del loro compleanno;
laddove le parti decidessero diversamente, ognuno di esse festeggerà tale ricorrenza con il figlio, tenendolo con sé mezza giornata in concomitanza con l'ora di pranzo ovvero con l'ora cena, ad anni alterni. Ciascuna delle parti potrà tenere con sé, nel giorno del suo compleanno i figli minori, prelevandoli dall'uscita da scuola e ovviamente per il IG. , riconducendo i minori presso l'abitazione materna entro le ore 21,00. Pt_1
6) Il IG. dovrà corrispondere alla IG.ra la somma mensile Pt_1 CP_1
€.400,00 (euro quattrocento/00), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con bonifico bancario Per_1 Per_2 sul conto corrente della IG.ra e con decorrenza dal corrente mese di CP_1 luglio. La suddetta somma sarà rivalutabile annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT.
7) I genitori dovranno contribuire alle spese straordinarie (mediche, scolastiche e ludico-sportive) occorrenti per i due figli e in misura del 50% per Per_1 Per_2 ciascuno di essi. La richiesta di partecipazione alla spesa da effettuarsi per ciascun figlio potrà essere comunicata da una parte all'altra anche con mezzo tecnologico
(mail, pec o messaggio whatsapp) e il mancato riscontro, decorsi 15 giorni da detta richiesta, dovrà essere ritenuto come assenso dell'altra parte alla spesa. Il genitore che avrà eventualmente anticipato nell'intero la spesa avrà diritto al rimborso del
50% da parte dall'altro, non oltre la fine del mese successivo a quello dell'avvenuta esibizione della documentazione fiscale attestante la spesa in questione. Al fine, comunque, di evitare l'insorgere di contenzioso scaturente da equivoche interpretazioni o fraintendimenti sulla individuazione e regolamentazione delle suddette spese, le parti si rimettono alle linee guida del protocollo adottato dal
Tribunale di Siracusa, che deve intendersi espressamente richiamato nel presente atto.
8) Resta stabilito che l'assegno unico (già assegni familiari), relativo ai due minori e continuerà ad essere percepito mensilmente per intero dalla Per_1 Per_2 madre collocataria dei minori IG.ra . Il IG. si impegna a Controparte_1 Pt_1 sottoscrivere, entro ogni previsto termine di legge, tutti i gli atti formali documenti occorrenti e volti alla corresponsione in via esclusiva e nell'intero del predetto assegno unico alla IG.ra A tal fine, con la sottoscrizione del presente CP_1 atto, il IG. autorizza l'ente preposto alla corresponsione del predetto assegno Pt_1 unico in favore della IG.ra CP_1
9) I coniugi provvederanno autonomamente ciascuno al proprio mantenimento.
10) La casa familiare, sita in Avola, Via De Gasperi n. 80, con l'arredamento e gli altri beni mobili ivi contenuti, resterà assegnata in via esclusiva alla IG.ra madre collocataria dei figli minori, ove la stessa si impegna a non
CP_1 convivere con chicchessia, ma solo con i figli. In caso di trasferimento della IG.ra presso altro immobile, la stessa potrà portare con sé tutto il mobilio,
CP_1 essendo di proprietà esclusiva della predetta in quanto ricevuto in
CP_1 donazione dalla di lei madre, fatta eccezione per la parete attrezzata, la cameretta ricevuta in dono dal IG. e il divano in tessuto color marrone, che resteranno Pt_1 attribuiti a quest'ultimo. Resta confermato, come stabilito in sede separativa, che, allorquando la IG.ra dovesse lasciare la casa familiare, sita ad Avola,
CP_1
Via De Gasperi n. 80, di proprietà del marito, alla disponibilità di quest'ultimo, il IG.
dovrà corrispondere alla moglie, dalla mensilità successiva, la maggiore Pt_1 somma mensile di €.500,00 (euro cinquecento/00), a titolo di concorso per il mantenimento dei due predetti figli.
10) [n.d.r. 11)] Le parti dichiarano di avere regolato come sopra ogni loro rapporto patrimoniale e, a condizione del puntuale adempimento delle obbligazioni sopra assunte, di essere integralmente tacitati e soddisfatti.”.
Con provvedimento del 05/02/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3066/2024 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in Avola il giorno 14/10/2006 (Atto n. 93,
[...] Controparte_1 parte II, serie A, anno 2006); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Avola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 12.2.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone