Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 24/03/2026, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02006/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07095/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7095 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Avverso
il silenzio serbato dall’amministrazione intimata sulla istanza presentata il 1° agosto 2024, con cui il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità ivi indicata;
e per l’accertamento
dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere sulla relativa istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa RA ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce, ex artt. 31 e 117 c.p.a., avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sulla istanza, da lui presentata in data 1° agosto 2024, con cui ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con conseguente condanna alla conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.
Il ricorrente espone che: - è un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, in servizio presso l’ufficio del personale della Questura di Napoli; - con domanda del 1° agosto 2024 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; - il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio deve essere concluso – tenendo altresì conto dell’eventuale periodo di sospensione della procedura (ipotesi non ricorrente nel caso di specie) – entro 290 giorni; - l’Amministrazione, nonostante la scadenza del termine, non ha ancora provveduto sulla sua istanza.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno che ha depositato la nota con cui la Direzione centrale per i servizi di ragioneria del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno evidenzia che non le è ancora pervenuta alcuna documentazione sanitaria ed amministrativa relativamente al procedimento in questione da parte degli uffici competenti coinvolti nel procedimento.
Il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando che le eventuali disfunzioni, i ritardi o le mancate comunicazioni tra i diversi uffici interni dell’Amministrazione non possono tradursi in un pregiudizio per l'interessato, né possono costituire una valida esimente dall'obbligo di rispettare i termini procedimentali.
Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, considerato che, come evidenziato dalla parte ricorrente, il termine procedimentale per la conclusione del procedimento di riconoscimento della causa di servizio risulta essere inutilmente decorso senza che l’Amministrazione resistente abbia adottato alcun provvedimento conclusivo in merito, in violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Come da giurisprudenza costante, anche di questo Tar, infatti, il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, deve essere concluso – tenendo altresì conto dell’eventuale periodo di sospensione della procedura (ipotesi non ricorrente nel caso di specie) – entro 290 giorni (cfr. Tar Sicilia, Catania, sent. n. 2186 del 2025, con la giurisprudenza ivi citata; Tar Campania, Napoli, sent. n.6921 del 2021; Tar Lombardia, Milano, sent. 724 del 2023).
Inoltre, eventuali disfunzioni o ritardi tra i diversi uffici dell’Amministrazione non possono valere ad esimere il Ministero intimato dall'obbligo di rispettare il termine complessivamente previsto per la conclusione del procedimento.
Va, quindi, dichiarata l’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Interno sull’istanza del ricorrente e va ordinato allo stesso di concludere il procedimento in questione mediante l’adozione di un provvedimento espresso nel termine di 90 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione di parte se anteriore, della presente sentenza.
In caso di perdurante inerzia, oltre il termine di cui sopra, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Capo Dipartimento per l’Amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario munito di adeguata professionalità, che provvederà, su espressa richiesta di parte, entro i successivi 90 giorni decorrenti dall’insediamento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto ordina al Ministero dell’Interno di pronunciarsi sull’istanza presentata dalla parte ricorrente entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione di parte se anteriore, della presente sentenza.
In caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Capo Dipartimento per l’Amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN SC, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
RA ZI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA ZI | IN SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.