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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 5672/2022 promossa da:
(C.F. ), difensore in proprio, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Via Padova, 142, 20132 Milano presso il proprio studio legale
- OPPONENTE - contro di Via Papa Giovanni XXIII 107- (C.F/ P.I. Controparte_1
), amministrato dallo , in persona del suo P.IVA_1 Controparte_2
l.r.p.t, con il patrocinio dell'avv. DE BIASE LUCIANO, elettivamente domiciliato al Corso Roma, 204, 71122 Foggia, presso il difensore avv. DE BIASE LUCIANO
- OPPOSTO –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: all'udienza del 22/11/2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione notificato in data 3 ottobre 2022, proponeva Parte_1 opposizione con domanda riconvenzionale avverso il decreto immediatamente esecutivo n. 962/2022 del 15/06/22 (RG. N. 3078/2022) - con cui il Tribunale di Foggia gli aveva ingiunto il pagamento, in favore del della somma di € 15.425,78 Controparte_1 oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria – rassegnando le seguenti testuali conclusioni:
“In via preliminare e in ogni caso, revocare la provvisoria esecuzione del decreto qui opposto per i motivi indicati in narrativa, essendo l'opposizione fondata su gravi motivi provati documentalmente in via scritta. Nel merito, in via riconvenzionale e in principalità: accertato e dichiarato che l'assemblea convocata in via straordinaria per gli oggetti a discutersi e tenutasi in seconda CP_3
pagina 1 di 7 convocazione il 27/10/2021 risulta pluralmente oggetto di grazi vizi rispetto alle previsioni di legge, come in narrativa descritti, tali da comportarne solo il suo annullamento integrale, quali;
a. assenza del quorum minimo costitutivo necessario di teste per la valida costituzione in seconda convocazione di una assemblea in via straordinaria per gli oggetti all'ordine del giorno a discutersi (pari nel condominio in oggetto a minimo nr. 17 su 32 condomini); b. assenza a verbale della dichiarazione da parte del Presidente dell'assemblea del possesso a sue mani delle deleghe in originale e della loro conformità prima della ammissione di delegati da remoto di condomini (Sig. si presume-; Signora – si presume;
Parte_2 CP_4
ai fini del quorum di teste e millesimi della costituzione assembleare e loro CP_5
i voto;
c. assenza sul foglio firme della firma del delegato del condomino - si Controparte_6 presume;
d. assenza integrale della dichiarazione con data e orario di chiusura e scioglimento della detta assemblea;
e. mancata integrità e continuità del verbale assembleare con firma del Presidente e del Segretario su due distinti e separati fogli di verbale senza continuità dell'unico e medesimo foglio con contestualità di apposizione delle stesse firme;
per l'effetto, voglia dichiarare ex art. 1137 c.c. ad ogni effetto di legge l'integrale annullamento con effetto ex tunc della delibera assembleare del 27/10/2021 e conseguentemente condannare il
, in persona del suo CP_1 Parte_3
le forme dovute per gli oggetti a discutersi per la discussione dell'intero medesimo ordine del giorno; per l'effetto della dichiarazione di annullamento dell'assemblea del 27/10/2021, poiché inesistenti il bilancio consuntivo 2019-2020 e riparti;
bilancio consuntivo 2020-2021 e relativo atto di riparto;
bilancio preventivo 2021-2022 e relativo atto di riparto posti alla base della richiesta monitoria prodotti da controparte, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 962/2022 (R.G. 3078/2022) del Tribunale di Foggia, reso inter partes il 15/06/2022, mandando assolto il qui attore opponente da ogni e qualsiasi domanda avanzata per il tramite del decreto Parte_1 ingiuntivo Nel merito, sempre in via riconvenzionale e in principalità: accertato e dichiarato che l'assemblea convocata in via ordinaria per gli oggetti a discutersi e tenutasi in seconda CP_3 convocazio 22, risulta anch'essa pluralmente oggetto di grazi vizi rispetto alle previsioni di legge, come in narrativa descritti, tali da comportarne solo il suo annullamento integrale, quali;
a. ratifica, con convocazione in via ordinaria, dei punti 1 e 3 dell'ordine del giorno della precedente assemblea convocata in via straordinaria tenutasi in seconda convocazione il 27/10/2021, anziché essere stati approvati mediante convocazione di assemblea straordinaria per la qualità degli oggetti a discutersi;
b. assenza a verbale della dichiarazione da parte del Presidente dell'assemblea del possesso a sue mani delle deleghe in originale e della loro conformità prima della ammissione di delegati da remoto di condomini (Sig. ) ai fini del quorum di teste e millesimi della costituzione Parte_4 assembleare e loro espressione di voto;
c. assenza a verbale della spendita della delega e il nome del delegato dei condomini deleganti ( e;
Controparte_7 CP_8 per l'effetto, voglia dichiarare ex art. 1137 c.c. ad ogni effetto di legge l'integrale annullamento con effetto ex tunc della delibera assembleare del 07/07/2022 e conseguentemente condannare il
, in persona del suo Parte_5
pagina 2 di 7 amministratore pro tempore, alla sua riconvocazione assembleare secondo le forme dovute per gli oggetti a discutersi per la discussione dell'intero medesimo ordine del giorno. Nel merito, sempre in via riconvenzionale e in principalità: accertato e dichiarato che la procura alle liti nel provvedimento monitorio in oggetto risulta firmata da un soggetto (D.ssa Per_1
che si qualificava dotata dei poteri di rappresentanza essendo nella carica di Amminist
[...] del Condominio in oggetto, pur se tanto era negato dalla stessa in precedenti attestazioni;
accertato e dichiarato che nei verbali assembleari non si fa il nome della come amministratrice Parte_6 nominata dal Condominio in oggetto, bensì lo di cui la stessa ne è Controparte_2 componente, senza indicare il professionist dato professionale, accertato e dichiarato, pertanto, che la procura alle liti è stata conferita da un soggetto sfornito di poteri per conto del Condominio, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 962/2022 (R.G. 3078/2022) del Tribunale di Foggia, reso inter partes il 15/06/2022, in quanto emesso senza conferimento della procura alle liti del soggetto amministratore pro tempore del mandando Parte_5 assolto il qui att te del decreto Parte_1 ingiuntivo sopra ind Con vittoria di spese e compensi professionali”. Con comparsa di risposta del 6/12/2022 si costituiva il condominio convenuto, amministrato dallo “ , deducendo l'infondatezza della spiegata Controparte_2 opposizione e chiedendone l'integrale rigetto, con condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ed il favore delle spese. La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la decisione art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22/11/2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. 2. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. In via preliminare giova ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, che si connota per la sua struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, infatti, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito). Tale particolare struttura del procedimento de quo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore-attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto;
mentre il debitore-convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea. Nel caso di specie il creditore opposto, nella sua veste di attore sostanziale, ha dato ampia prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, producendo fin dalla fase monitoria la copia del verbale di assemblea del 27/10/2021, in seno alla quale i condomini avevano approvato pagina 3 di 7 all'unanimità il bilancio consuntivo 2019-2020, 2020-2021 ed il bilancio preventivo 2021-2022, ovvero i documenti posti alla base dell'opposto decreto ingiuntivo. L'opponente, dal canto suo, al fine di paralizzare la pretesa azionata dal ha CP_1 dedotto, mediante apposite domande riconvenzionali, l'annullabilità delle delibere assembleari del 27/10/2021 e del 7/7/2022, per i motivi sopra specificati. 3. Tanto chiarito, entrambe le domande riconvenzionali sono inammissibili alla luce delle considerazioni che si vanno ad esporre. Preliminarmente, occorre richiamare l'ormai consolidato principio di diritto - stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità e di merito - secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione” (Cass. S.U. n.9839 del 2021; Cassazione civile , sez. II , 14/06/2024 , n. 16635; Tribunale , Frosinone , sez. I , 06/09/2023 , n. 893; Corte appello , Palermo , sez. II , 02/08/2023 , n. 1453; Cassazione Civile, ordinanza n. 12379/2023). Occorre anche ricordare che la giurisprudenza suddivide le patologie da cui possono essere inficiate le delibere di un'assemblea di condominio, in due categorie, a seconda della gravità e dell'intensità del relativo vizio: l'annullabilità e la nullità. In particolare, sono considerate annullabili, le delibere:
- affette da vizi formali, in violazioni di prescrizioni legali, convenzionali o regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea;
- genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione;
- con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea;
- adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
- adottate in violazione di norme che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto. Viceversa, sono considerate assolutamente nulle, le delibere:
- prive degli elementi essenziali;
- con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume);
- con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea;
- che incidono su diritti individuali, sulle cose o servizi comuni, ovvero sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini;
- comunque, invalide in relazione all'oggetto. Tali coordinate sono state puntualmente illustrate dalle SU della Cassazione nella sentenza n. 4806/2005, in cui si è affermato testualmente che : “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella pagina 4 di 7 prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto”. Peraltro, proprio sulla scia di tale principio, la stessa giurisprudenza di legittimità ha poi rimarcato l'opportunità di circoscrivere i casi di nullità delle delibere a situazioni connotate da effettiva gravità, quali appunto la presenza di vizi che rendano la delibera un “mero simulacro” in quanto priva di elementi essenziali o in grado di incidere su diritti individuali (cfr. Cass. 6 dicembre 2016 n. 24948). Da ultimo, si deve rammentare che l'azione diretta ad ottenere l'annullamento di una delibera assembleare può essere intentata solo da chi rivesta la qualità di condomino e, soprattutto, entro il termine di decadenza di trenta giorni, decorrente: a) per i dissenzienti e gli astenuti, dalla data della delibera;
b) per gli assenti, dalla data di comunicazione della delibera, cioè dal momento in cui essi ricevono il relativo verbale. Viceversa, l'azione diretta ad ottenere la declaratoria di nullità di una delibera assembleare può essere proposta da chiunque vi abbia interesse e, soprattutto, in qualunque momento, non essendo la stessa soggetta a termini di decadenza.
3.a) Tanto premesso, con riferimento alla delibera assembleare del 27/10/2021, va innanzitutto esclusa la concreta configurabilità di patologie riconducibili all'alveo applicativo della nullità, secondo le indicazioni desumibili dalle coordinate giurisprudenziali appena richiamate, in quanto non si può ritenere che la delibera impugnata abbia un oggetto illecito o che non rientri nella competenza dell'assemblea, oppure che incida su diritti reali esclusivi del Pt_1
Costui, peraltro, nell'atto di citazione in opposizione ha espressamente invocato l'annullamento della delibera assembleare del 27 ottobre 2021 per patologie rientranti nell'alveo dell'annullabilità. Orbene, nel caso di specie risulta pacificamente che la delibera del 27 ottobre 2021 è stata spedita all'opponente con racc. A/R n. 052652426821 e ricevuta dal destinatario in data 24.12.2021, sicché il termine di 30 giorni per proporre impugnazione scadeva il 23 gennaio 2022. Stando così le cose, le doglianze espresse dall'opponente non possono essere valutate a causa della tardività dell'impugnazione della delibera, avvenuta solamente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, la quale è stata proposta nel mese di ottobre del 2022, ben oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 1137 cod. civ.
3.b) Parimenti inammissibile risulta la domanda riconvenzionale di annullamento della delibera assembleare del 7 luglio 2022. Se è vero, infatti che con tale delibera sono stati ratificati punti n. 1) e 3) dell'ordine del giorno relativo alla delibera del 27/10/2021, non di meno nessuno di tali punti riguardava l'approvazione del bilancio consuntivo 2019-2020, 2020-2021 e del bilancio preventivo 2021- 2022, ovvero i documenti posti alla base dell'opposto decreto ingiuntivo. Stando così le cose, rileva il Tribunale che: a) la domanda riconvenzionale de qua non dipende dal titolo dedotto in giudizio dal creditore opposto, bensì da un titolo diverso;
b) tra le contrapposte pretese non si ravvisa alcun collegamento oggettivo che renda opportuno o vantaggioso l'esame delle domande contrapposte in un unico processo. In definitiva ed alla luce dei rilievi che precedono, il complesso delle risultanze processuali pagina 5 di 7 importa il rigetto della opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. 4. In considerazione della palese infondatezza dell'opposizione e del comportamento tenuto dall'opponente, il quale ha osteggiato la legittima pretesa dell'opposto attraverso la proposizione di ben due domande riconvenzionali palesemente inammissibili, l'iniziativa processuale del deve ritenersi connotata da mala fede (o, quanto meno, da colpa Pt_1 grave) e quindi da temerarietà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, ult. co., c.p.c. Ciò giustifica, anche in accoglimento dell'espressa richiesta in tal senso formulata dall'opposto sin dalla comparsa di risposta, l'adozione della sanzione prevista dalla norma appena citata, che non richiede la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte che ha subito l'altrui iniziativa temeraria (in tal senso è la giurisprudenza di merito, tra le altre: Trib. Verona sez. IV 13/1/2013, Trib. Busto Arsizio, 12/6/2012, Trib. Reggio Emilia, 18/4/2012 n. 712). Con riguardo a tale fattispecie, questo Giudice, aderendo alla tesi condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza di merito edita, ritiene che l'art. 96, co. III c.p.c., introdotto dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, introduca nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (in questi termini, già Trib. Varese 23-1-2010 e 30-10-2009; Trib. Prato 6-11-2009; Trib. Milano 29-8-2009). Ciò esclude, come peraltro ben lumeggiato dai lavori preparatori della legge citata, la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte vittoriosa e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l'afflittività della sanzione. Il dato letterale è inequivoco nel non presupporre l'esistenza di un danno di controparte, mentre, per altro verso, non vi sono parametri costituzionali che vietano al legislatore di introdurre tale tipologia di danno. La determinazione del danno, rimessa alla discrezionale liquidazione del giudice secondo il parametro dell'equità, dovrà avvenire tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti;
con riferimento a tali criteri appare equo liquidare, ex art. 96, co. III c.p.c., la somma di € 1.698,50 pari alla metà dell'importo liquidato a titolo di compensi, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono: a) liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 stante il disposto dell'art. 28 del medesimo decreto, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettuate, con esclusione della fase istruttoria perché non tenutasi;
b) determinate in base al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti del – amministrato dallo Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_2
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 962/2022 del 15/06/22 emesso dal Tribunale di Foggia, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto ed a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, co. III, c.p.c., della somma di € 1.698,50, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
pagina 6 di 7 3.397,00 per onorario professionale, oltre 15,00 % per spese generali, oltre iva e c.p.a. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del giorno 22/11/2024. Foggia, 10 gennaio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 5672/2022 promossa da:
(C.F. ), difensore in proprio, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Via Padova, 142, 20132 Milano presso il proprio studio legale
- OPPONENTE - contro di Via Papa Giovanni XXIII 107- (C.F/ P.I. Controparte_1
), amministrato dallo , in persona del suo P.IVA_1 Controparte_2
l.r.p.t, con il patrocinio dell'avv. DE BIASE LUCIANO, elettivamente domiciliato al Corso Roma, 204, 71122 Foggia, presso il difensore avv. DE BIASE LUCIANO
- OPPOSTO –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: all'udienza del 22/11/2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione notificato in data 3 ottobre 2022, proponeva Parte_1 opposizione con domanda riconvenzionale avverso il decreto immediatamente esecutivo n. 962/2022 del 15/06/22 (RG. N. 3078/2022) - con cui il Tribunale di Foggia gli aveva ingiunto il pagamento, in favore del della somma di € 15.425,78 Controparte_1 oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria – rassegnando le seguenti testuali conclusioni:
“In via preliminare e in ogni caso, revocare la provvisoria esecuzione del decreto qui opposto per i motivi indicati in narrativa, essendo l'opposizione fondata su gravi motivi provati documentalmente in via scritta. Nel merito, in via riconvenzionale e in principalità: accertato e dichiarato che l'assemblea convocata in via straordinaria per gli oggetti a discutersi e tenutasi in seconda CP_3
pagina 1 di 7 convocazione il 27/10/2021 risulta pluralmente oggetto di grazi vizi rispetto alle previsioni di legge, come in narrativa descritti, tali da comportarne solo il suo annullamento integrale, quali;
a. assenza del quorum minimo costitutivo necessario di teste per la valida costituzione in seconda convocazione di una assemblea in via straordinaria per gli oggetti all'ordine del giorno a discutersi (pari nel condominio in oggetto a minimo nr. 17 su 32 condomini); b. assenza a verbale della dichiarazione da parte del Presidente dell'assemblea del possesso a sue mani delle deleghe in originale e della loro conformità prima della ammissione di delegati da remoto di condomini (Sig. si presume-; Signora – si presume;
Parte_2 CP_4
ai fini del quorum di teste e millesimi della costituzione assembleare e loro CP_5
i voto;
c. assenza sul foglio firme della firma del delegato del condomino - si Controparte_6 presume;
d. assenza integrale della dichiarazione con data e orario di chiusura e scioglimento della detta assemblea;
e. mancata integrità e continuità del verbale assembleare con firma del Presidente e del Segretario su due distinti e separati fogli di verbale senza continuità dell'unico e medesimo foglio con contestualità di apposizione delle stesse firme;
per l'effetto, voglia dichiarare ex art. 1137 c.c. ad ogni effetto di legge l'integrale annullamento con effetto ex tunc della delibera assembleare del 27/10/2021 e conseguentemente condannare il
, in persona del suo CP_1 Parte_3
le forme dovute per gli oggetti a discutersi per la discussione dell'intero medesimo ordine del giorno; per l'effetto della dichiarazione di annullamento dell'assemblea del 27/10/2021, poiché inesistenti il bilancio consuntivo 2019-2020 e riparti;
bilancio consuntivo 2020-2021 e relativo atto di riparto;
bilancio preventivo 2021-2022 e relativo atto di riparto posti alla base della richiesta monitoria prodotti da controparte, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 962/2022 (R.G. 3078/2022) del Tribunale di Foggia, reso inter partes il 15/06/2022, mandando assolto il qui attore opponente da ogni e qualsiasi domanda avanzata per il tramite del decreto Parte_1 ingiuntivo Nel merito, sempre in via riconvenzionale e in principalità: accertato e dichiarato che l'assemblea convocata in via ordinaria per gli oggetti a discutersi e tenutasi in seconda CP_3 convocazio 22, risulta anch'essa pluralmente oggetto di grazi vizi rispetto alle previsioni di legge, come in narrativa descritti, tali da comportarne solo il suo annullamento integrale, quali;
a. ratifica, con convocazione in via ordinaria, dei punti 1 e 3 dell'ordine del giorno della precedente assemblea convocata in via straordinaria tenutasi in seconda convocazione il 27/10/2021, anziché essere stati approvati mediante convocazione di assemblea straordinaria per la qualità degli oggetti a discutersi;
b. assenza a verbale della dichiarazione da parte del Presidente dell'assemblea del possesso a sue mani delle deleghe in originale e della loro conformità prima della ammissione di delegati da remoto di condomini (Sig. ) ai fini del quorum di teste e millesimi della costituzione Parte_4 assembleare e loro espressione di voto;
c. assenza a verbale della spendita della delega e il nome del delegato dei condomini deleganti ( e;
Controparte_7 CP_8 per l'effetto, voglia dichiarare ex art. 1137 c.c. ad ogni effetto di legge l'integrale annullamento con effetto ex tunc della delibera assembleare del 07/07/2022 e conseguentemente condannare il
, in persona del suo Parte_5
pagina 2 di 7 amministratore pro tempore, alla sua riconvocazione assembleare secondo le forme dovute per gli oggetti a discutersi per la discussione dell'intero medesimo ordine del giorno. Nel merito, sempre in via riconvenzionale e in principalità: accertato e dichiarato che la procura alle liti nel provvedimento monitorio in oggetto risulta firmata da un soggetto (D.ssa Per_1
che si qualificava dotata dei poteri di rappresentanza essendo nella carica di Amminist
[...] del Condominio in oggetto, pur se tanto era negato dalla stessa in precedenti attestazioni;
accertato e dichiarato che nei verbali assembleari non si fa il nome della come amministratrice Parte_6 nominata dal Condominio in oggetto, bensì lo di cui la stessa ne è Controparte_2 componente, senza indicare il professionist dato professionale, accertato e dichiarato, pertanto, che la procura alle liti è stata conferita da un soggetto sfornito di poteri per conto del Condominio, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 962/2022 (R.G. 3078/2022) del Tribunale di Foggia, reso inter partes il 15/06/2022, in quanto emesso senza conferimento della procura alle liti del soggetto amministratore pro tempore del mandando Parte_5 assolto il qui att te del decreto Parte_1 ingiuntivo sopra ind Con vittoria di spese e compensi professionali”. Con comparsa di risposta del 6/12/2022 si costituiva il condominio convenuto, amministrato dallo “ , deducendo l'infondatezza della spiegata Controparte_2 opposizione e chiedendone l'integrale rigetto, con condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ed il favore delle spese. La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la decisione art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22/11/2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. 2. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. In via preliminare giova ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, che si connota per la sua struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, infatti, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito). Tale particolare struttura del procedimento de quo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore-attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto;
mentre il debitore-convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea. Nel caso di specie il creditore opposto, nella sua veste di attore sostanziale, ha dato ampia prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, producendo fin dalla fase monitoria la copia del verbale di assemblea del 27/10/2021, in seno alla quale i condomini avevano approvato pagina 3 di 7 all'unanimità il bilancio consuntivo 2019-2020, 2020-2021 ed il bilancio preventivo 2021-2022, ovvero i documenti posti alla base dell'opposto decreto ingiuntivo. L'opponente, dal canto suo, al fine di paralizzare la pretesa azionata dal ha CP_1 dedotto, mediante apposite domande riconvenzionali, l'annullabilità delle delibere assembleari del 27/10/2021 e del 7/7/2022, per i motivi sopra specificati. 3. Tanto chiarito, entrambe le domande riconvenzionali sono inammissibili alla luce delle considerazioni che si vanno ad esporre. Preliminarmente, occorre richiamare l'ormai consolidato principio di diritto - stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità e di merito - secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione” (Cass. S.U. n.9839 del 2021; Cassazione civile , sez. II , 14/06/2024 , n. 16635; Tribunale , Frosinone , sez. I , 06/09/2023 , n. 893; Corte appello , Palermo , sez. II , 02/08/2023 , n. 1453; Cassazione Civile, ordinanza n. 12379/2023). Occorre anche ricordare che la giurisprudenza suddivide le patologie da cui possono essere inficiate le delibere di un'assemblea di condominio, in due categorie, a seconda della gravità e dell'intensità del relativo vizio: l'annullabilità e la nullità. In particolare, sono considerate annullabili, le delibere:
- affette da vizi formali, in violazioni di prescrizioni legali, convenzionali o regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea;
- genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione;
- con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea;
- adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
- adottate in violazione di norme che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto. Viceversa, sono considerate assolutamente nulle, le delibere:
- prive degli elementi essenziali;
- con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume);
- con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea;
- che incidono su diritti individuali, sulle cose o servizi comuni, ovvero sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini;
- comunque, invalide in relazione all'oggetto. Tali coordinate sono state puntualmente illustrate dalle SU della Cassazione nella sentenza n. 4806/2005, in cui si è affermato testualmente che : “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella pagina 4 di 7 prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto”. Peraltro, proprio sulla scia di tale principio, la stessa giurisprudenza di legittimità ha poi rimarcato l'opportunità di circoscrivere i casi di nullità delle delibere a situazioni connotate da effettiva gravità, quali appunto la presenza di vizi che rendano la delibera un “mero simulacro” in quanto priva di elementi essenziali o in grado di incidere su diritti individuali (cfr. Cass. 6 dicembre 2016 n. 24948). Da ultimo, si deve rammentare che l'azione diretta ad ottenere l'annullamento di una delibera assembleare può essere intentata solo da chi rivesta la qualità di condomino e, soprattutto, entro il termine di decadenza di trenta giorni, decorrente: a) per i dissenzienti e gli astenuti, dalla data della delibera;
b) per gli assenti, dalla data di comunicazione della delibera, cioè dal momento in cui essi ricevono il relativo verbale. Viceversa, l'azione diretta ad ottenere la declaratoria di nullità di una delibera assembleare può essere proposta da chiunque vi abbia interesse e, soprattutto, in qualunque momento, non essendo la stessa soggetta a termini di decadenza.
3.a) Tanto premesso, con riferimento alla delibera assembleare del 27/10/2021, va innanzitutto esclusa la concreta configurabilità di patologie riconducibili all'alveo applicativo della nullità, secondo le indicazioni desumibili dalle coordinate giurisprudenziali appena richiamate, in quanto non si può ritenere che la delibera impugnata abbia un oggetto illecito o che non rientri nella competenza dell'assemblea, oppure che incida su diritti reali esclusivi del Pt_1
Costui, peraltro, nell'atto di citazione in opposizione ha espressamente invocato l'annullamento della delibera assembleare del 27 ottobre 2021 per patologie rientranti nell'alveo dell'annullabilità. Orbene, nel caso di specie risulta pacificamente che la delibera del 27 ottobre 2021 è stata spedita all'opponente con racc. A/R n. 052652426821 e ricevuta dal destinatario in data 24.12.2021, sicché il termine di 30 giorni per proporre impugnazione scadeva il 23 gennaio 2022. Stando così le cose, le doglianze espresse dall'opponente non possono essere valutate a causa della tardività dell'impugnazione della delibera, avvenuta solamente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, la quale è stata proposta nel mese di ottobre del 2022, ben oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 1137 cod. civ.
3.b) Parimenti inammissibile risulta la domanda riconvenzionale di annullamento della delibera assembleare del 7 luglio 2022. Se è vero, infatti che con tale delibera sono stati ratificati punti n. 1) e 3) dell'ordine del giorno relativo alla delibera del 27/10/2021, non di meno nessuno di tali punti riguardava l'approvazione del bilancio consuntivo 2019-2020, 2020-2021 e del bilancio preventivo 2021- 2022, ovvero i documenti posti alla base dell'opposto decreto ingiuntivo. Stando così le cose, rileva il Tribunale che: a) la domanda riconvenzionale de qua non dipende dal titolo dedotto in giudizio dal creditore opposto, bensì da un titolo diverso;
b) tra le contrapposte pretese non si ravvisa alcun collegamento oggettivo che renda opportuno o vantaggioso l'esame delle domande contrapposte in un unico processo. In definitiva ed alla luce dei rilievi che precedono, il complesso delle risultanze processuali pagina 5 di 7 importa il rigetto della opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. 4. In considerazione della palese infondatezza dell'opposizione e del comportamento tenuto dall'opponente, il quale ha osteggiato la legittima pretesa dell'opposto attraverso la proposizione di ben due domande riconvenzionali palesemente inammissibili, l'iniziativa processuale del deve ritenersi connotata da mala fede (o, quanto meno, da colpa Pt_1 grave) e quindi da temerarietà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, ult. co., c.p.c. Ciò giustifica, anche in accoglimento dell'espressa richiesta in tal senso formulata dall'opposto sin dalla comparsa di risposta, l'adozione della sanzione prevista dalla norma appena citata, che non richiede la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte che ha subito l'altrui iniziativa temeraria (in tal senso è la giurisprudenza di merito, tra le altre: Trib. Verona sez. IV 13/1/2013, Trib. Busto Arsizio, 12/6/2012, Trib. Reggio Emilia, 18/4/2012 n. 712). Con riguardo a tale fattispecie, questo Giudice, aderendo alla tesi condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza di merito edita, ritiene che l'art. 96, co. III c.p.c., introdotto dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, introduca nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (in questi termini, già Trib. Varese 23-1-2010 e 30-10-2009; Trib. Prato 6-11-2009; Trib. Milano 29-8-2009). Ciò esclude, come peraltro ben lumeggiato dai lavori preparatori della legge citata, la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte vittoriosa e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l'afflittività della sanzione. Il dato letterale è inequivoco nel non presupporre l'esistenza di un danno di controparte, mentre, per altro verso, non vi sono parametri costituzionali che vietano al legislatore di introdurre tale tipologia di danno. La determinazione del danno, rimessa alla discrezionale liquidazione del giudice secondo il parametro dell'equità, dovrà avvenire tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti;
con riferimento a tali criteri appare equo liquidare, ex art. 96, co. III c.p.c., la somma di € 1.698,50 pari alla metà dell'importo liquidato a titolo di compensi, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono: a) liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 stante il disposto dell'art. 28 del medesimo decreto, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettuate, con esclusione della fase istruttoria perché non tenutasi;
b) determinate in base al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti del – amministrato dallo Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_2
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 962/2022 del 15/06/22 emesso dal Tribunale di Foggia, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto ed a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, co. III, c.p.c., della somma di € 1.698,50, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
pagina 6 di 7 3.397,00 per onorario professionale, oltre 15,00 % per spese generali, oltre iva e c.p.a. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del giorno 22/11/2024. Foggia, 10 gennaio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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