Articolo 21 della Legge 14 ottobre 1974, n. 504
Articolo 20Articolo 22
Versione
12 novembre 1974
Art. 21.
All' articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e' aggiunto il seguente comma:
"La disposizione di cui al nono comma del presente articolo non si applica ove il trasferimento totale o parziale di proprieta', per atto tra vivi, verificatosi successivamente al 31 gennaio 1968, intercorra tra ascendenti e discendenti, ivi compresi i figli naturali e gli adottivi e sia comprovato, anche mediante dichiarazione giurata, che prima degli eventi sismici il proprietario attuale aveva il pieno godimento dell'abitazione".
Entrata in vigore il 12 novembre 1974