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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/12/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario ZO SI Di RE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 77/2022 R.G.
promossa da
( con il patrocinio dell'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
AU con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
ATTORE contro
( ) con il patrocinio dell'Avv. Donatella Controparte_1 C.F._2
Panzarola con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
CONVENUTA
Oggetto:risarcimento danni
CONCLUSIONI
Il difensore di parte attrice ha precisato le seguenti conclusioni: si riporta alle conclusioni di cui atto introduttivo. Il difensore di parte convenuta ha precisato le seguenti conclusioni: si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa costitutiva.
1
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato).
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
L'odierno processo ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato il 7-1-22 con cui
-a seguito del procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.- ha evocato in giudizio Pt_1
l fine di sentire accogliere le seguenti domande: CP_1
“Accertare e dichiarare la sig.ra (C.F. unica Controparte_1 C.F._2 responsabile delle infiltrazioni descritte in narrativa, e, per l'effetto, condannarla al pagamento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore, ammontanti ad euro 49.700,00, o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
L'attore ha dedotto l'evento occorso nell'anno 2014 a seguito del quale ha subito infiltrazioni d'acqua provenienti dall'abitazione della convenuta con conseguente comparsa di macchie di umidità sul soffitto del soggiorno e lungo la parete adiacente la porta di ingresso. Dopo circa 5 anni, le infiltrazioni si sono verificate di nuovo. In particolare, nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2019 sino a maggio 2020. L'attore ha agito con azione di danno per le ragioni evidenziate nel libello introduttivo.
La prima udienza di comparizione è stata differita -ex art. 168-bis, c. 5° c.p.c.- al successivo
22.6.22.
Con tardiva comparsa costitutiva del 21.6.22, la convenuta ha formulato le CP_1 seguenti richieste:
“respingere le domande dell'attore per le ragioni di cui in narrativa e per quanto emergerà in corso di causa in quanto del tutto infondate, strumentali e non provate, anche alla luce della espletata CTU del Geom. per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento CP_2 della somma di € 10.000,00 o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. per tutte le causali di cui in narrativa e per quanto emergerà in corso di causa, risultando la presente lite infondata, temeraria, strumentale ed
2 esercitata con l'abuso dello strumento giudiziario e in malafede, per conseguire un vantaggio economico illegittimo;
in mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale della domanda attorea ridurre il risarcimento accordato nella misura del 50 % per le condotte tenute da che ha contribuito Pt_1 all'aggravamento dei modestissimi danni.”
In seno alla prima udienza del 22.6.22 il Giudice Dott. E.Postacchini ha concesso alle parti il triplo termine di cui all'art. 183, co. 6° c.p.c..
In data 13.5.24 è stato espletato l'interrogatorio non formale delle parti.
Con ordinanza istruttoria del 6.10.24 sono state ammesse le richieste delle parti per l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attore e delle prove orali.
In data 19.11.24 l'attore ha reso l'interpello formale ed è stato escusso sia il testimone CP_2
(ctu) che . Successivamente sono stati sentiti gli ulteriori testimoni Per_1 Tes_1
e . Con ordinanza del 17.6.25, in riferimento al testimone
[...] Tes_2
evocato e non comparso, questo giudice onorario ha provveduto in ordine alla Tes_3 riduzione della originaria lista dei testimoni ammessi ed ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni. In data 3.9.25 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata spedita a sentenza con concessione, in loro favore, dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di danno per infiltrazioni di cui alla relazione tecnica del ctu geom. CP_2
Le restanti domande attoree sono infondate e vanno, pertanto, respinte.
I. Inquadramento normativo.
Nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario, in base al condivisibile orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto di dovere inquadrare il fatto per cui è causa nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. (v. Cass. 7812/2024; Cass. 21788/2025
e CASS. 24737/2007) secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La inequivoca sussistenza della custodia in senso tecnico-giuridico è un dato oggettivo acquisito al processo per effetto, altresì, del contegno processuale della parte convenuta (art. 3 115, c. 1° c.p.c.). La sussistenza della custodia del bene in questione discende, dunque, dalla circostanza incontestata che l'appartamento dal quale sono derivate le infiltrazioni è di proprietà della parte convenuta.
In rango processuale, corre obbligo evidenziare l'innesto del procedimento d'urgenza afferente al cosiddetto innominato (ex art. 700 c.p.c.) il cui sviluppo (v. RG 5452/20) è consistito nella relazione tecnica d'ufficio redatta dal CTU geom. cui ha fatto Per_2 seguito l'ordinanza di accoglimento del rimedio ex art. 700 c.p.c. in data 9.11.21. Tale ordinanza, tuttavia, è dotata di efficacia strumentale, provvisoria e anticipatoria rispetto alla odierna decisione che assorbe e caduca la stessa pronunzia datata 9.11.21.
I.I. Onere probatorio.
In ordine alla qualificazione della domanda attorea e all'onere probatorio che ne discende, questo giudice onorario ha ritenuto di dovere aderire al recente orientamento delle SEZIONI
UNITE alla stregua del quale “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito -rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo- connotato da imprevedibilità e inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale” (SSUU n. 20943/22).
La prova liberatoria (rectius, caso fortuito) ha efficacia esimente soltanto nel caso in cui essa abbia “spezzato” il nesso causale tra cosa in custodia e danno (nesso materiale).
Il nesso causale è una relazione logica non già una prova.
Esso si dimostra mediante utilizzo della regola della “preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” che incontra un unico limite, rilevabile ex officio, rappresentato dal comma primo dell'art. 1227 c.c.. Il rapporto eziologico va inteso in senso molto ampio e comprende anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore) oppure il fatto del terzo e financo il fatto dello stesso danneggiato purché costituisca oggettivamente la causa esclusiva del danno (Cass. 26533/2017).
Il doveroso accertamento della non prevedibilità e della non prevenibilità della condotta del danneggiato e della sua idoneità a sovrapporsi al modo di essere del punto in cui la parte cadde elidendone semmai l'efficienza causale e degradandola a mera occasione dell'evento di danno va scrutinata soltanto dopo la piena e concreta dimostrazione, da parte dell'attore, 4 del prioritario requisito della dinamica e, dunque, del nesso di causalità tra attitudine della cosa in custodia e danno oltre alla prova della entità dello stesso.
Questo giudice onorario ha, inoltre, ritenuto di dovere aderire all'orientamento giurisprudenziale in ragione del quale l'attore è, anzitutto, tenuto alla dimostrazione in concreto della prova afferente alla dinamica dell'incidente e, dunque, della attitudine della cosa a provocare il paventato danno (v. Cass. 10166/22). Più, in particolare,il danneggiato
è tenuto a fornire positiva prova del nesso di causalità tra danno e res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata atteso che, in assenza di una simile caratteristica della cosa, il nesso causale (materiale) non può per definizione essere predicato (Cass. 11802/2016).
Da tale corollario si ricava, in via consequenziale, la seguente argomentazione, peraltro, suffragata dal Giudice del diritto secondo cui, soltanto dopo che è stato delibato come sussistente il nesso causale tra dinamica della cosa in custodia e danno, subentrerà eventualmente la regola generale (ex officio applicabile) di cui al primo comma dell'art. 1227
c.c. che pertiene alla causalità materiale relativamente al concorso del fatto colposo del danneggiato ai fini della ipotesi di riduzione del giusto dovuto (v. Cass. 2482/18).
Nel caso in scrutinio, tutto il vaglio eseguito da questo giudice onorario è stato, innanzitutto, incentrato sul prioritario accertamento della dinamica del fatto lamentato e, dunque, del tipo causale dettato dall'art. 2051 c.c. afferente alla prova della derivazione di tutti i danni lamentati dall'appartamento della convenuta.
L'attore ha dedotto un ampio “thema probandum”. Pt_1
L'attore, a seguito di due momenti storici distinti, ha lamentato quanto segue:
1) danni all'appartamento, 2) danni agli arredi e agli elettrodomestici, 3) danni da mancato utilizzo dell'appartamento, 4) danno biologico per pregiudizi alla vita di relazione in quanto costretto a trasferirsi a causa delle infiltrazioni in conseguenza della “sindrome ansiosa depressiva reattiva”.
Quanto ai primi due punti valgono i principi testé richiamati. In ordine ai residuali due punti, questo giudice onorario ha fatto applicazione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità alla stregua dei quali può ritenersi ulteriormente quanto segue:
5 Il punto 3 dà luogo ad un attento e prudente scrutinio circa il danno da mancato utilizzo che,
a sua volta, necessita della dimostrazione da parte di dell'attività colposa di Pt_1
e dalla ulteriore prova concreta del danno emergente ossia della effettiva CP_1 possibilità di godimento perduta oltre alla prova del lucro cessante afferente allo specifico pregiudizio subito sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato (Cass. 30791/24).
Il punto 4 dà luogo ad un altro aggiuntivo onere probatorio a carico dell'attore Pt_1 la prova del danno biologico, quando può dirsi sussistente, contiene sempre in sé anche la compromissione delle attività quotidiane del danneggiato (Cass. 7513/18). Qualora, invece, sia stata avanzata richiesta di danno per compromissione di attività non comuni, ma speciali o particolari ovvero basate su peculiari aspetti relazionali, come formulato da Pt_1 occorrerà offrire la prova ulteriore e consequenziale in ordine allo specifico fatto dedotto
(Cass. 15084/2019).
II. “Ex facto oritur ius”
Fatte queste generali necessarie premesse, il Tribunale ha passato in rassegna tutte le risultanze istruttorie acquisite agli atti del fascicolo in epigrafe.
In primo luogo, è stata valutata l'indagine del consulente tecnico d'ufficio Geom. in CP_2 base al testo della relazione del 9.6.21 dalla quale sono state estratte le seguenti
CONCLUSIONI: “La provenienza e causa dei fenomeni infiltrativi derivano da un guasto dell'impianto di scarico del servizio igienico di proprietà Il problema ha causato CP_1
i danni già evidenziati all'abitazione di proprietà Le opere necessarie per la loro Pt_1 eliminazione consistono nel rifacimento dell'impianto di scarico del servizio igienico e riparazione della caldaia di proprietà e nel completo rifacimento della CP_1 tinteggiatura dell'abitazione di proprietà Inoltre sono stati arrecati danni alle Pt_1 parti condominiali per il malfunzionamento dello scolo delle acque meteoriche. I costi per il ripristino delle parti danneggiate dell'abitazione di proprietà ammontano ad €. Pt_1
4.803,00 +Iva. I costi per il ripristino delle parti condominiali danneggiate ammontano ad
€. 426,00 + Iva”.
6
Corre obbligo precisare che l'articolato tecnico, unitariamente inteso, ha impresso carattere percipiente ai rilievi oggetto di valutazione per via delle conoscenze specialistiche necessarie per la comprensione dei fatti ivi riportati (Cass. 5487/19).
L'indagine tecnica è stata reputata da questo giudice onorario assolutamente idonea ai fini della formazione dell'odierno convincimento in considerazione delle ulteriori prove acquisite agli atti per effetto, altresì, della congruità e della coerenza dei contenuti e delle conclusioni formulate dal CTU (v. Cass. Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863 in Mass. Giur.
It., 1990; v. Cass. 5 agosto 1982, n. 4398).
La prova orale del 19.11.24 con il medesimo CTU Geom. ha positivamente consentito CP_2 di circoscrivere il fatto storico, epurato da circostanze generiche, in termini particolarmente esplicativi rispetto alla esaustiva relazione tecnica:
“Ho fatto sopralluoghi in terrazza ed anche la relazione tecnica d'ufficio. Ho preso visione di tutto l'appartamento ai fini della quantificazione dei danni. lamentava danni Pt_1 non visibili ad oggetti cioè ben oltre quelli da me ispezionati ossia le pareti, il parquet, i pavimenti. Feci la prova dall'appartamento del piano di sopra e in effetti vi erano copiose infiltrazioni nell'appartamento del piano di sotto di per scarichi non funzionanti Pt_1
Ricordo i danni alle pareti e al parquet. Era necessario raschiare le parti ammalorate e ritinteggiare con particolari prodotti. Feci 2 relazioni. Nella prima CTU ho quantificati i danni alle pareti e ai pavimenti. Nella 2^ relazione ho calcolato anche i costi per eliminare le infiltrazioni”.
In questo contesto storico s'incunea la circostanza non contestata dall'attore:
ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1° c.p.c., il fatto dedotto dalla convenuta con comparsa costituiva non è stato specificamente contestato dalla CP_1 controparte. La convenuta ha dedotto quanto segue: “a seguito dell'elaborato del CTU la
Dott.ssa oggi convenuta, corrispondeva quanto stabilito dal CTU, ovvero la CP_1 somma di € 4.803,00 (salvo l'IVA in quanto non ha mai presentato la fattura), Pt_1 nonché le spese legali e tecniche, il tutto come stabilito dal Giudice del 700 c.p.c. (all. n.
5)”.
Questo giudice onorario intende precisare che la contestazione non sorretta da specifica allegazione/prova deve essere processualmente equiparata alla contestazione generica
7 poiché tale contegno processuale, alla stregua del condivisibile orientamento della
Cassazione, è rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cass. 10031/2004).
Sul punto, il quadro probatorio è risultato dirimente:
l'efficacia confessoria -ex art. 228 c.p.c.- della dichiarazione resa in senso sfavorevole all'attore e favorevole alla controparte ha dato luogo alla parziale cessazione della materia del contendere nei limiti della risposta data e consacrata a verbale in data 19.11.24: “capo 8 si, è vero in parte. Ho ricevuto indennizzo solo per tinteggiatura nel 2021 e per una parte di parquet oltre alle spese legali il cui pagamento è stato ricevuto ieri (18.11.24). Per il mobilio
e gli altri danni è pendente l'odierno giudizio”.
Ed ancora, il pagamento parziale è stato confermato anche dal testimone l quale, Tes_1 in data 9.1.25, ha precisato quanto segue: “Capo 8 si, pagò tutto in riferimento alla CP_1
CTU . CP_2
Va, pertanto, dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in ordine al punto primo di cui alla domanda di danno afferente alle infiltrazioni di cui alla relazione tecnica d'ufficio del CTU Geom. CP_2
Restano, invece, da scrutinare le seguenti residuali domande attoree:
2) danni agli arredi e agli elettrodomestici, 3) danni da mancato utilizzo dell'appartamento,
4) danno biologico per pregiudizi alla vita di relazione in quanto costretto a trasferirsi a causa delle infiltrazioni in conseguenza della “sindrome ansiosa depressiva reattiva”.
In ordine alla domanda ulteriore ed afferente al danneggiamento degli arredi e degli elettrodomestici questo giudice onorario, sulla base del supporto probatorio versato in atti, ha ritenuto del tutto insussistente la relazione logica di cui al nesso materiale
(infiltrazione/danno specifico per arredi ed elettrodomestici) in mancanza del parametro della preponderanza delle evidenze secondo il criterio “del più probabile che non”.
8 Tutte prove documentali ed orali raccolte in atti hanno reso oscuro e del tutto inesistente il prioritario e necessario collegamento logico tra le infiltrazioni ed il danno agli arredi e agli elettrodomestici.
Quanto ai danni da mancato utilizzo dell'appartamento, il Tribunale ha ritenuto insussistente la dimostrazione da parte di dell'attività colposa di attesa la Pt_1 CP_1 mancanza di prova concreta circa il danno emergente afferente alla effettiva possibilità di godimento perduta oltre alla prova del lucro cessante attinente allo specifico pregiudizio subito sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato (Cass. 30791/24).
Sul punto, è stata scrutinata la dichiarazione del testimone dell'attore il quale ha Per_1 dichiarato che si sarebbe trasferito per 10/15 giorni. Pt_1
Il teste ha lasciato imprecisata la circostanza di tempo e la ragione per la quale ha avuto contezza del trasferimento. Il testimone ha parlato di un odore nauseante esprimendo una valutazione non consentita e, peraltro, non altrimenti scandita o diversamente circostanziata.
Il testimone ha riconosciuto le foto di alcuni beni presumibilmente ammalorati. Tuttavia, il riconoscimento di un arredo di per sé ammalorato è apparso agli occhi di questo giudice onorario del tutto ininfluente, giacché il fatto stesso non è mai stato ricollegato, in modo diretto, alle infiltrazioni per cui è causa (nesso materiale).
Più da vicino, ha affermato: “Vero che, dal mese di ottobre 2019, l'immobile del Per_1 sig. ubicato in via Montepulciano n. 52/H di Perugia subiva infiltrazioni Parte_1 di acque piovane provenienti dal terrazzo dell'immobile sovrastante nonché infiltrazioni di acque nere provenienti dagli scarichi dei sanitari dell'immobile sovrastante. Risposta: “si,
è vero. Lo so perché ero collega di Andai a casa e verificai quanto richiesto.” Pt_1
Egli, tuttavia, non ha riferito -in modo altrettanto certo- qual è il modo in cui ha appreso con certezza l'origine delle acque-nere e che le stesse derivavano esattamente dall'appartamento della convenuta con esclusione della condotta dell'attore. In altre parole, è rimasta del tutto priva di contenuto la dinamica e la relazione tra fatto e danno.
Le stesse argomentazioni valgono in riferimento alle circostanze dedotte dai testimoni e per sottolineare nuovamente la totale ininfluenza ed irrilevanza delle Tes_1 Tes_2 dichiarazioni rese rispetto al fine indimostrato circa la dinamica e la relazione causale che è del tutto mancata e che era necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda.
9 Va sottolineato, pertanto, il vaglio consequenziale d'inattendibilità dei summenzionati tre testimoni. La verifica del contenuto delle dichiarazioni rese è risultata priva, in base alla selezione per prevalenza-rilevanza-attendibilità-sovrapponibilità, rispetto a tute le altre circostanze documentali ed orali emerse nella fase istruttoria dell'odierno processo ivi compresa la consulenza tecnica d'ufficio del geometra CP_2
Le dichiarazioni rese da , e sono risultate valutative e apoditticamente Per_1 Tes_1 Tes_2 sostitutive di un accertamento tecnico preventivo mai effettuato da -dopo la CTU del Pt_1 geom. sulle infiltrazioni da acque nere e sulla effettiva provenienza dall'appartamento CP_2 della convenuta.
Le dichiarazioni dei suddetti testimoni sono apparse, pertanto, avulse cioè slegate dal contesto fattuale ed hanno reso impossibile a questo giudice onorario il positivo vaglio di rilevanza ed attendibilità per via della mancanza in atti di sufficienti ulteriori riscontri di prova connessa o collegata alle affermazioni rese a verbale da , e . Per_1 Tes_1 Tes_2
Le tre deposizioni, oltreché sfornite di riscontro tecnico-scientifico (ATP ) sulla loro origine al tempo dei paventati fatti, sono risultate inattendibili sia sul piano intrinseco (relativo cioè alla coerenza interna della ricostruzione dei fatti) sia sul piano estrinseco avuto riguardo cioè alla esistenza o meno in atti dell'odierno processo di altri riscontri esterni rispetto alle isolate affermazioni rese a verbale. Tali dichiarazioni rimangono, pertanto, un isolato costrutto privo della necessaria e indispensabile convergenza istruttoria.
Ciò vale per identità di argomentazioni anche in riferimento alla domanda di cui al punto 4 del libello introduttivo ossia in riferimento alla richiesta di rimasta del tutto Pt_1 infondata per carenza di prova, in ordine alla richiesta di condanna della convenuta al risarcimento del danno biologico e alla ulteriore infondata domanda dilatata fino a ricomprendere addirittura la richiesta di danno per compromissione di attività non comuni, ma speciali o particolari ovvero basate su peculiari aspetti relazionali. Tale domanda è rimasta priva d'ogni minima dimostrazione specifica, ulteriore e consequenziale spettante all'attore (Cass. 15084/2019). Pt_1
III. Lite temeraria sfornita di prova.
La domanda avanzata dalla convenuta, nei confronti dell'attore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
è infondata e va, pertanto, respinta. Va, in primo luogo, precisato che la costituzione tardiva della convenuta non dà luogo alla decadenza -ex art. 167, co.2° c.p.c.- rispetto alla
10 proposizione della suddetta richiesta giacché la richiesta di danno -ex art. 96 c.p.c.- non può essere assimilata ad una vera e propria domanda riconvenzionale (v. Cass. 2089/14).
Nel merito questo giudice onorario ha ritenuto evidente quanto segue: se, per un verso, è incontestabile che i danni risarcibili sono di qualsiasi tipo (lucro cessante e danno emergente), per un altro verso, è necessario che essi risultino legati da un nesso eziologico al comportamento processuale della parte attrice (Cass. 2694/81). Il nesso causale non è una prova, ma una relazione logica senza la quale la domanda ex art. 96 c.p.c. resta fuori dal suo alveo. Orbene, le richieste istruttorie versate in atti non hanno esplicitato riferimenti probatori inequivoci in base ai quali ritenere sufficientemente allegata la sussistenza del rilevante e prioritario nesso eziologico. Ne deriva che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'Ordinamento Giuridico (Cass. 3376/16 e Cass. 21570/10).
IV. Reciproca soccombenza.
Per un verso, in ragione dell'adempimento della convenuta in favore dell'attore (v. confessione Panarace 19.11.24), può dirsi conclamata la cessazione, sebbene in parte, della materia del contendere che dà luogo a soccombenza parziale della convenuta. Per un altro verso, sussiste la soccombenza dell'attore per infondatezza delle residuali tre domande avanzate nei confronti della convenuta. Il che dà luogo alla fattispecie della soccombenza reciproca di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario ZO SI Di RE, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
DICHARA in parte la cessazione della materia del contendere;
RIGETTA le residuali domande attoree;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
SENTENZA OPE LEGIS PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA.
Così deciso in Perugia, il 28 novembre 2025
Il giudice onorario
ZO SI Di RE
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