Sentenza 28 aprile 2005
Massime • 1
A seguito delle modifiche apportate all'art. 175 cod. proc. pen. dal D.L. n. 17 del 2005, convertito in Legge n. 60 del 2005, il termine per proporre istanza di restituzione nel termine per l'impugnazione è di trenta giorni e decorre dal giorno in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare (nella specie la Corte ha annullato l'ordinanza della corte d'appello che aveva rigettato la richiesta sul rilievo che essa era stata presentata dieci giorni dopo che l'interessato aveva avuto conoscenza dell'ordine di esecuzione della pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2005, n. 21665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21665 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 28/04/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1773
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 033530/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ABER BI N. IL 01/08/1958;
avverso ORDINANZA del 16/06/2004 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G.: inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 16/06/2004 la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava la richiesta avanzata da Aber AR diretta ad ottenere la restituzione nei termini ex art. 175 c.p.p. per impugnare la sentenza di condanna emessa in data 08/03/2002 nei suoi confronti dal Tribunale di Palmi, osservando che l'istanza era stata presentata 10 giorni dopo che l'interessato aveva avuto conoscenza dell'ordine di esecuzione della pena.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, il quale, anche con memoria presentata successivamente, ne ha chiesto l'annullamento sul rilievo che l'istanza era stata presentata nei termini, in quanto solo in data 18/05/2004 il difensore aveva avuto accesso agli atti.
Il ricorso merita accoglimento.
Invero, trattandosi di procedura relativa a richiesta di restituzione nei termini per proporre impugnazione avverso sentenza contumaciale, la fattispecie deve essere esaminata alla luce delle modifiche apportate all'art. 175 c.p.p. dall'art. 1 D.L. n. 17 del 21/02/2005 convertito con L. 60/2005, secondo cui il termine per proporre l'istanza è di giorni trenta, decorrente dal giorno in cui "l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento". Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo esame.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2005