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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 3994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3994 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7555/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Oggetto: interdizione;
Con l'intervento del PM;
riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa S. Governatori Presidente dott.ssa I. Benincasa Giudice dott. Antonella Galano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.r.g.7555/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di interdizione di Pt_1
, nato a [...], in data [...], promossa dalla Procura della Repubblica presso il
[...]
Tribunale di Firenze.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 17.6.2025, la presso il Tribunale di Firenze Parte_2 ha promosso giudizio di interdizione nei confronti di , a seguito della trasmissione Parte_1 degli atti, da parte del Giudice Tutelare di Firenze, in cui sono state evidenziate le gravi condizioni psicofisiche in cui versa l'interdicendo, tali da rendere inidonea l'attuale misura di protezione. In particolare, il Pubblico Ministero ha osservato che dalla relazione neurologica depositata nell'ambito della procedura di ads (9134/2010 v.g.) è emerso che è “ grave su base Parte_1 Persona_1 genetica (…) presenta atteggiamenti aggressivi (…) non è in grado di prendere decisioni autonome e di occuparsi autonomamente di nessun aspetto della vita quotidiana e della gestione della persona. Si legge, inoltre, che lo stesso ha dovuto ricorrente a diversi interventi chirurgici ove la competenza dell'ads è stata messa in dubbio dal personale sanitario. Per tutti questi motivi il Pubblico Ministero pagina 1 di 3 ha chiesto che “Tribunale di Firenze, premessi gli accertamenti opportuni ed esaminato l'interdicendo, dichiari l'interdizione di , con ogni conseguenziale pronuncia”. Parte_1
Effettuato l'esame diretto dell'interdicendo, all'udienza del giorno 14.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni formulate dal P.M., all'udienza del 27.11.2025.
****
La domanda va accolta.
Il ricorso è stato proposto dal soggetto legittimato e l'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 473 bis
47 c.p.c. e seg. attraverso l'esame diretto dell'interdicendo, il quale ha rilevato le deficitarie condizioni mentali in cui versa. L'interdicendo, infatti, non è riuscito a rispondere in modo adeguato alle domande che il Giudice relatore gli ha posto, apparendo del tutto disorientato e incapace di comprendere il motivo dell'audizione.
Dalla documentazione medica prodotta in atti (Certificato UFC Salute Mentale Adulti Empoli – dott.ssa del 31.10.2025) si evince che l'interdicendo presenta una grave disabilità Persona_2 intellettiva (ICD – 10 F/72) per cui è seguito presso questo CSM per episodi di discontrollo comportamentale. Soggiorna in una struttura da decine di anni (villa Fucini) Dotato di ads, madre in rsa, un fratello anch'esso con disabilità intellettive che soggiorna in un'altra struttura. Affetto da etp renale dal 2020, trattato chirurgicamente (…) A seguito di ciò incrementati gli episodi di agitazione psicomotoria, con discontrollo comportamentale e sporadici episodi di insonnia e relativi accessi in
DEA con conseguenti riadeguamenti della terapia psicoattiva (…) Il paziente presenta grave deficit in qualsiasi attività pragmatica necessitando di completa assistenza;
non è in grado di provvedere in autonomia ai propri bisogni.
Il Collegio ritiene, sulla base di quanto sopra indicato, che si trovi in condizione di Parte_1 totale infermità psichica tale da escludere totalmente la propria capacità di intendere e di volere. Sulla base di tali risultanze deve ritenersi che l'interdicendo versi in condizione di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi.
E' evidente, dunque, che l'interdizione sia, allo stato, lo strumento più idoneo (rispetto all'attuale misura di protezione) a tutelare complessivamente l'interdicendo, tenuto conto della gravità ed irreversibilità delle condizioni fisiopsichiche del medesimo.
Per le considerazioni sopra esposte la domanda va accolta, sussistendo tutte le condizioni richieste per pronunciare l'interdizione.
pagina 2 di 3 A norma dell'art. 423 c.c. la sentenza deve essere annotata nell'apposito registro e comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita per le annotazioni in margine al medesimo atto, nonché al giudice tutelare ai sensi dell'art. 42 disp. Att. c.p.c cui è riservata la nomina del tutore definitivo che viene indicato nella persona dell'attuale ads, avv. Marina Gasparri.
Non vi è domanda sulle spese processuali.
PQM
Il Tribunale Civile di Firenze così definitivamente provvede:
dichiara l'interdizione di , nato a [...], in data [...] domiciliato Parte_1 presso , via XI Febbraio n. 4, Empoli. Controparte_1
MANDA ALLA Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelfiorentino per le annotazioni in margine all'atto di nascita dell'interdetto, nonché per la comunicazione al Giudice
Tutelare.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 3.12.2025 su relazione della dott.ssa Antonella
Galano – Giudice Onorario.
.
Il giudice onorario La Presidente
Dott.ssa Antonella Galano Dott.ssa S. Governatori
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Oggetto: interdizione;
Con l'intervento del PM;
riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa S. Governatori Presidente dott.ssa I. Benincasa Giudice dott. Antonella Galano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.r.g.7555/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di interdizione di Pt_1
, nato a [...], in data [...], promossa dalla Procura della Repubblica presso il
[...]
Tribunale di Firenze.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 17.6.2025, la presso il Tribunale di Firenze Parte_2 ha promosso giudizio di interdizione nei confronti di , a seguito della trasmissione Parte_1 degli atti, da parte del Giudice Tutelare di Firenze, in cui sono state evidenziate le gravi condizioni psicofisiche in cui versa l'interdicendo, tali da rendere inidonea l'attuale misura di protezione. In particolare, il Pubblico Ministero ha osservato che dalla relazione neurologica depositata nell'ambito della procedura di ads (9134/2010 v.g.) è emerso che è “ grave su base Parte_1 Persona_1 genetica (…) presenta atteggiamenti aggressivi (…) non è in grado di prendere decisioni autonome e di occuparsi autonomamente di nessun aspetto della vita quotidiana e della gestione della persona. Si legge, inoltre, che lo stesso ha dovuto ricorrente a diversi interventi chirurgici ove la competenza dell'ads è stata messa in dubbio dal personale sanitario. Per tutti questi motivi il Pubblico Ministero pagina 1 di 3 ha chiesto che “Tribunale di Firenze, premessi gli accertamenti opportuni ed esaminato l'interdicendo, dichiari l'interdizione di , con ogni conseguenziale pronuncia”. Parte_1
Effettuato l'esame diretto dell'interdicendo, all'udienza del giorno 14.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni formulate dal P.M., all'udienza del 27.11.2025.
****
La domanda va accolta.
Il ricorso è stato proposto dal soggetto legittimato e l'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 473 bis
47 c.p.c. e seg. attraverso l'esame diretto dell'interdicendo, il quale ha rilevato le deficitarie condizioni mentali in cui versa. L'interdicendo, infatti, non è riuscito a rispondere in modo adeguato alle domande che il Giudice relatore gli ha posto, apparendo del tutto disorientato e incapace di comprendere il motivo dell'audizione.
Dalla documentazione medica prodotta in atti (Certificato UFC Salute Mentale Adulti Empoli – dott.ssa del 31.10.2025) si evince che l'interdicendo presenta una grave disabilità Persona_2 intellettiva (ICD – 10 F/72) per cui è seguito presso questo CSM per episodi di discontrollo comportamentale. Soggiorna in una struttura da decine di anni (villa Fucini) Dotato di ads, madre in rsa, un fratello anch'esso con disabilità intellettive che soggiorna in un'altra struttura. Affetto da etp renale dal 2020, trattato chirurgicamente (…) A seguito di ciò incrementati gli episodi di agitazione psicomotoria, con discontrollo comportamentale e sporadici episodi di insonnia e relativi accessi in
DEA con conseguenti riadeguamenti della terapia psicoattiva (…) Il paziente presenta grave deficit in qualsiasi attività pragmatica necessitando di completa assistenza;
non è in grado di provvedere in autonomia ai propri bisogni.
Il Collegio ritiene, sulla base di quanto sopra indicato, che si trovi in condizione di Parte_1 totale infermità psichica tale da escludere totalmente la propria capacità di intendere e di volere. Sulla base di tali risultanze deve ritenersi che l'interdicendo versi in condizione di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi.
E' evidente, dunque, che l'interdizione sia, allo stato, lo strumento più idoneo (rispetto all'attuale misura di protezione) a tutelare complessivamente l'interdicendo, tenuto conto della gravità ed irreversibilità delle condizioni fisiopsichiche del medesimo.
Per le considerazioni sopra esposte la domanda va accolta, sussistendo tutte le condizioni richieste per pronunciare l'interdizione.
pagina 2 di 3 A norma dell'art. 423 c.c. la sentenza deve essere annotata nell'apposito registro e comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita per le annotazioni in margine al medesimo atto, nonché al giudice tutelare ai sensi dell'art. 42 disp. Att. c.p.c cui è riservata la nomina del tutore definitivo che viene indicato nella persona dell'attuale ads, avv. Marina Gasparri.
Non vi è domanda sulle spese processuali.
PQM
Il Tribunale Civile di Firenze così definitivamente provvede:
dichiara l'interdizione di , nato a [...], in data [...] domiciliato Parte_1 presso , via XI Febbraio n. 4, Empoli. Controparte_1
MANDA ALLA Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelfiorentino per le annotazioni in margine all'atto di nascita dell'interdetto, nonché per la comunicazione al Giudice
Tutelare.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 3.12.2025 su relazione della dott.ssa Antonella
Galano – Giudice Onorario.
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Il giudice onorario La Presidente
Dott.ssa Antonella Galano Dott.ssa S. Governatori
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