Articolo 15 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1294
Articolo 14Articolo 16
Versione
28 gennaio 1958
Art. 15.
Si intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, dai sottoindicati Enti al di fuori degli Accordi 3 gennaio 1948 e 28 giugno 1948, rispettivamente approvati con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153 , e ratificati con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 :
Federazione italiana dei consorzi agrari, per il granoturco, olii o semi oleosi anche se acquistati in Italia ma provenienti dalle lavorazioni di materie prime o semilavorate importate dall'estero;
I.C.A.S.T.A. per la carne congelata e il burro;
Societa' produttori zucchero per lo zucchero;
Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) per i prodotti industriali e materie prime;
Azienda delle Ferrovie dello Stato per i carboni.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1958
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