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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7525 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V civile
R.G. 2664/2020
All'udienza collegiale del giorno 11/12/2025 ore 12:30
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere Relatore
Dott.ssa Raffaella Filoni Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Pt_1
Avv./Avv.ti ROSATI GUIDO;
Avv. Rossetti, in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti BELLOFIORE BRIOTTONE ALESSANDRO;
BERNAVA ANDREA;
Avv. Ventura, in sostituzione
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Maria Grazia Serafin
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte così composta:
dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel.
dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede ha emesso la seguente SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2664/2020 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Guido Rosati) PARTE APPELLANTE
E
Controparte_2
(Avv. SS Antonini)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinnza emessa a definizione del giudizio r.g.n. 28697/19 emessa dal Tribunale di Roma FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa nel giudizio r.g.n. 28697/19, ha dichiarato che il credito di euro 115.936,60 vantato dalla parte ricorrente nei confronti della resistente “è assistito da privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2 c.c.”; ha poi compensato le spese di lite. L' ha proposto appello e ha chiesto in riforma “accertare e dichiarare: Parte_1 che non è stata raggiunta la prova sul fatto che l'avv. abbia eseguito in via CP_3 esclusiva, ovvero assolutamente prevalente, la prestazione di cui trattasi;
che, per l'effetto, il credito vantato dallo non risulta munito del privilegio di Controparte_1 cui all'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ.; in ogni caso, che non è dovuta la parte dell'importo corrispondente all'I.V.A., in ragione del cd. split payment;
Con vittoria di spese di giustizia ed onorari, ai sensi del D.M. 55/2014.”.
, costituitasi, ha domandato Controparte_2
“nel merito, respingere l'appello proposto dall' Parte_2
e, per l'effetto, confermare l'ordinanza impugnata del
[...]
Tribunale di Roma, con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio”. La causa è stata rinviata all'odierna udienza per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Il Tribunale, preliminarmente, ha narrato che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,
aveva richiesto di accertarsi il Controparte_2 credito vantato nei confronti dell'Azienda convenuta per le prestazioni professionali rese dall'Avv. SS OZ, nella somma di euro 115.936,60, dichiarandosi che il detto credito era assistito da privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. Ha accolto, poi, la domanda, ritenendo che il credito di parte ricorrente era assistito da privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2 c.p.c., esplicitando la seguente motivazione oggetto di impugnazione.
Ha dapprima rilevato che “a fondamento del ricorso, parte ricorrente ha evidenziato l'attività professionale svolta dall'Avv. , con l'ausilio dei propri collaboratori, in CP_3 relazione all'incarico conferito dalla resistente, con atto in data 8 giugno 2016, e volto all'assistenza per la rimodulazione dei termini e delle condizioni del contratto di finanziamento in essere con un pool di banche”, inoltre che parte ricorrente aveva poi dedotto che, ammessa la resistente alla procedura di concordato preventivo, il proprio credito veniva dapprima appostato tra quelli dei professionisti muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., mentre poi con successiva comunicazione non veniva riconosciuto il privilegio, trattandosi di prestazioni svolte dallo Studio Associato e non da uno specifico professionista.
Ha, poi, evidenziato (cfr. sempre sentenza) che con atto in data 8 giugno 2016
aveva definito i termini e le condizioni “da prestarsi con un Controparte_2 pool di banche in relazione all'Accordo di Estensione, per come definito dal Contratto di Finanziamento del 16 ottobre 2013, a beneficio della società resistente” e che detta comunicazione, che indicava l'attività da svolgere, oltre che i compensi dovuti e la loro quantificazione, era stata sottoscritta in calce, per , dall'Avv. Controparte_2
SS OZ. Ed ha altresì osservato che era l'Avv. ad intrattenere i rapporti con le banche CP_3
e a ricevere la documentazione da queste inviata, in relazione al contenuto di cui all'accordo con la resistente, avuto riguardo alle e mail in atti alcune con la CP_4 di o ancora a proporre i testi da sottoporre ai medesimi Istituti ed a CP_5 trasmettere le lettere di riscontro, nonché la bozza della dichiarazione richiesta da a inoltre che l'Avv. risultava comunque inserito, anche per Pt_1 CP_5 CP_3 conoscenza, nelle mail inviate dalla medesima e afferenti la questione del CP_4 finanziamento;
ed il nominativo dell'Avv. risultava inserito nelle mail inviate CP_3 da altri soggetti impegnati nella trattativa con riguardo alle riunioni con alle Pt_1 bozze degli accordi e delle lettere per le banche o alla proroga dei finanziamenti. Ed ha concluso che dal complesso della documentazione emergeva l'attività professionale svolta personalmente dall'Avv. , in via prevalente. CP_3
La parte appellante ha criticato la sentenza, con riguardo ai punti esposti, per i seguenti motivi. Con il primo, “Travisamento del fatto posto a fondamento del privilegio” ha lamentato che la sentenza gravata era censurabile nella parte in cui aveva ritenuto che l'attività affidata da era stata svolta in maniera esclusiva, o comunque Pt_1 prevalente dall'Avv. , ponendo a fondamento di ciò l'Accordo e le mail che CP_3 spesso erano destinate a quest'ultimo. Dette valutazioni erano erronee posto che solitamente in un grande studio i rapporti con i clienti venivano intrattenuti dai soci indipendentemente dalla quantità di lavoro. Inoltre, essendo stato ammesso che la prestazione professionale era da attribuire anche ad altri Avvocati dello Studio, definiti come collaboratori del primo, era inverosimile che l'attività fosse stata svolta, in misura prevalente, solo da uno di essi.
Con il secondo “Erronea quantificazione del credito” ha eccepito che la prestazione era soggetta al c.d. split payment per cui l'importo corrispondente all'I.V.A. non doveva essere riconosciuto allo Controparte_1
Ciò posto, innanzitutto, occorre richiamare il principio di diritto (Cass. ordinanza n. 10977/2021) secondo cui “La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale” (cfr. già prima Cass. n. 9927/2018 come ricordata dal Primo Giudice). Per l'appellante, dunque, tutti gli elementi rappresentati nei documenti indicati nell'ordinanza – ovvero l'accordo del giorno 8 giugno 2016 e le mail allegate – non sono sufficienti a fare ritenere che l'attività professionale dell'Avv. fosse stata CP_3 prevalente ed esclusiva, potendo al più dimostrare chi teneva i rapporti e non certo chi aveva volto le attività affidate ad Pt_1
E' depositata (cfr doc. 2 dell'appellante e doc. 1 appellato) la “proposta di incarico” tra e Studio legale datata 8.6.2016, ove si legge “Con la presente Pt_1 CP_1 desideriamo definire i termini e le condizioni dell'assistenza da prestarsi da parte di tudio Legale a beneficio di CP_1 Controparte_6 Controparte_7 [...]
e . in relazione Controparte_8 Controparte_9 all'Accordo di Estensione, come definito all'articolo 2.5 del Contratto di Finanziamento stipulato il 16 ottobre 2013 (il "Finanziamento"), a beneficio della società (di seguito la "Società")” e con la quale viene indicata nell'oggetto Parte_1 dell'incarico, l'attività da svolgere, nelle diverse fasi, propedeutica, preliminare e quella di documentazione contrattuale. Proposta, con in calce apposta la indicazione
“ Studio legale” e , per come appare, oltre che per come dedotto e non CP_1 contestato, la firma dell'Avv. SS OZ. Sono, altresì, in atti, le mail indicate nell'ordinanza gravata da cui emerge, come correttamente evidenziato dal Primo Giudice, che era l'Avv. a proporre i testi CP_3 da sottoporre ai medesimi Istituti (cfr. mail della in data 22 settembre Parte_3
2015) ed a trasmettere le lettere di riscontro (cfr. mail in data 22 settembre 2015 dell'Avv. ). CP_3
Risulta, infatti, indicato l'Avv. SS OZ (cfr. doc. 11 del 23.2.2016) nella mail con cui è stato trasmesso alle banche l'atto di delegazione di pagamento tra CP_5
e ; nonché era lo stesso legale ad intrattenere i rapporti Pt_1 Controparte_2 con le banche e a ricevere la documentazione in relazione alla proposta, così come si evince dalle mail richiamate del 21, 22, 23 e 24 settembre 2015, del 14 ottobre 2015, del 2 e 10 dicembre 2015 con la quale veniva richiesto a SS OZ di “girare la bozza definitiva”; ovvero dell'8 giugno 2016 con cui (l'Avv. ) chiedeva alla CP_3 di inviare documentazione;
mentre con mail (del 26.6.2017 Parte_4 CP_5 doc. 16) quest'ultima chiedeva al predetto professionista “ti prego di inviarci la consueta stima delle spese legali per l'assistenza legale per un finanziamento in pool in essere per il quale il cliente ha chiesto una cessione di quote da parte degli attuali soci…” (cfr. anche mail del 12.7.2017 con cui riceveva documentazione), il tutto (circa questo scambio di mail) come ritenuto e non contestato. Talchè, alla stregua di dette risultanze, ben può ritenersi corretta la decisione gravata. La parte ricorrente ha dimostrato che il credito vantato si riferiva “ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale”, apparendo convincente alla stregua della documentazione illustrata che la rinegoziazione era stata affidata appunto all'Avv.
firmatario della proposta detta, il quale aveva, poi, intrattenuto i rapporti CP_3 necessari per gli accordi relativi alla proroga ed alla estensione del finanziamento. Circostanze queste che consentono anche di condividere la motivazione del Primo Giudice resa con riguardo all'opera degli altri professionisti dello studio, ovvero di configurare “in termini di prevalenza, rispetto a quella degli altri, l'attività svolta dall'avv. personalmente”. CP_3
Anche l'ultimo motivo di doglianza, ossia di essere stata conteggiata nell'ammontare richiesto l'IVA, benchè non dovuta poiché nella fattura era contenuta l'indicazione
“operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Split Payment”, non è condivisibile. Ciò perchè, come eccepito dalla parte appellata, l'ar. 12 del D.L. n. 87 del 2012 dispone che “All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies e' aggiunto il seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”, così come è previsto per i compensi ai professionisti (trattandosi di prestazioni di lavoro autonomo) assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito. Per tutte le ragioni illustrate consegue che l'appello va rigettato. Le spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, nella misura minima in relazione al valore della causa, alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa per il presente grado la fase istruttoria non svolta (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21). Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.997,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso il giorno 11 dicembre 2025 La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Maria Grazia Serafin
R.G. 2664/2020
All'udienza collegiale del giorno 11/12/2025 ore 12:30
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere Relatore
Dott.ssa Raffaella Filoni Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Pt_1
Avv./Avv.ti ROSATI GUIDO;
Avv. Rossetti, in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti BELLOFIORE BRIOTTONE ALESSANDRO;
BERNAVA ANDREA;
Avv. Ventura, in sostituzione
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Maria Grazia Serafin
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte così composta:
dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel.
dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede ha emesso la seguente SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2664/2020 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Guido Rosati) PARTE APPELLANTE
E
Controparte_2
(Avv. SS Antonini)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinnza emessa a definizione del giudizio r.g.n. 28697/19 emessa dal Tribunale di Roma FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa nel giudizio r.g.n. 28697/19, ha dichiarato che il credito di euro 115.936,60 vantato dalla parte ricorrente nei confronti della resistente “è assistito da privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2 c.c.”; ha poi compensato le spese di lite. L' ha proposto appello e ha chiesto in riforma “accertare e dichiarare: Parte_1 che non è stata raggiunta la prova sul fatto che l'avv. abbia eseguito in via CP_3 esclusiva, ovvero assolutamente prevalente, la prestazione di cui trattasi;
che, per l'effetto, il credito vantato dallo non risulta munito del privilegio di Controparte_1 cui all'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ.; in ogni caso, che non è dovuta la parte dell'importo corrispondente all'I.V.A., in ragione del cd. split payment;
Con vittoria di spese di giustizia ed onorari, ai sensi del D.M. 55/2014.”.
, costituitasi, ha domandato Controparte_2
“nel merito, respingere l'appello proposto dall' Parte_2
e, per l'effetto, confermare l'ordinanza impugnata del
[...]
Tribunale di Roma, con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio”. La causa è stata rinviata all'odierna udienza per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Il Tribunale, preliminarmente, ha narrato che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,
aveva richiesto di accertarsi il Controparte_2 credito vantato nei confronti dell'Azienda convenuta per le prestazioni professionali rese dall'Avv. SS OZ, nella somma di euro 115.936,60, dichiarandosi che il detto credito era assistito da privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. Ha accolto, poi, la domanda, ritenendo che il credito di parte ricorrente era assistito da privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2 c.p.c., esplicitando la seguente motivazione oggetto di impugnazione.
Ha dapprima rilevato che “a fondamento del ricorso, parte ricorrente ha evidenziato l'attività professionale svolta dall'Avv. , con l'ausilio dei propri collaboratori, in CP_3 relazione all'incarico conferito dalla resistente, con atto in data 8 giugno 2016, e volto all'assistenza per la rimodulazione dei termini e delle condizioni del contratto di finanziamento in essere con un pool di banche”, inoltre che parte ricorrente aveva poi dedotto che, ammessa la resistente alla procedura di concordato preventivo, il proprio credito veniva dapprima appostato tra quelli dei professionisti muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., mentre poi con successiva comunicazione non veniva riconosciuto il privilegio, trattandosi di prestazioni svolte dallo Studio Associato e non da uno specifico professionista.
Ha, poi, evidenziato (cfr. sempre sentenza) che con atto in data 8 giugno 2016
aveva definito i termini e le condizioni “da prestarsi con un Controparte_2 pool di banche in relazione all'Accordo di Estensione, per come definito dal Contratto di Finanziamento del 16 ottobre 2013, a beneficio della società resistente” e che detta comunicazione, che indicava l'attività da svolgere, oltre che i compensi dovuti e la loro quantificazione, era stata sottoscritta in calce, per , dall'Avv. Controparte_2
SS OZ. Ed ha altresì osservato che era l'Avv. ad intrattenere i rapporti con le banche CP_3
e a ricevere la documentazione da queste inviata, in relazione al contenuto di cui all'accordo con la resistente, avuto riguardo alle e mail in atti alcune con la CP_4 di o ancora a proporre i testi da sottoporre ai medesimi Istituti ed a CP_5 trasmettere le lettere di riscontro, nonché la bozza della dichiarazione richiesta da a inoltre che l'Avv. risultava comunque inserito, anche per Pt_1 CP_5 CP_3 conoscenza, nelle mail inviate dalla medesima e afferenti la questione del CP_4 finanziamento;
ed il nominativo dell'Avv. risultava inserito nelle mail inviate CP_3 da altri soggetti impegnati nella trattativa con riguardo alle riunioni con alle Pt_1 bozze degli accordi e delle lettere per le banche o alla proroga dei finanziamenti. Ed ha concluso che dal complesso della documentazione emergeva l'attività professionale svolta personalmente dall'Avv. , in via prevalente. CP_3
La parte appellante ha criticato la sentenza, con riguardo ai punti esposti, per i seguenti motivi. Con il primo, “Travisamento del fatto posto a fondamento del privilegio” ha lamentato che la sentenza gravata era censurabile nella parte in cui aveva ritenuto che l'attività affidata da era stata svolta in maniera esclusiva, o comunque Pt_1 prevalente dall'Avv. , ponendo a fondamento di ciò l'Accordo e le mail che CP_3 spesso erano destinate a quest'ultimo. Dette valutazioni erano erronee posto che solitamente in un grande studio i rapporti con i clienti venivano intrattenuti dai soci indipendentemente dalla quantità di lavoro. Inoltre, essendo stato ammesso che la prestazione professionale era da attribuire anche ad altri Avvocati dello Studio, definiti come collaboratori del primo, era inverosimile che l'attività fosse stata svolta, in misura prevalente, solo da uno di essi.
Con il secondo “Erronea quantificazione del credito” ha eccepito che la prestazione era soggetta al c.d. split payment per cui l'importo corrispondente all'I.V.A. non doveva essere riconosciuto allo Controparte_1
Ciò posto, innanzitutto, occorre richiamare il principio di diritto (Cass. ordinanza n. 10977/2021) secondo cui “La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale” (cfr. già prima Cass. n. 9927/2018 come ricordata dal Primo Giudice). Per l'appellante, dunque, tutti gli elementi rappresentati nei documenti indicati nell'ordinanza – ovvero l'accordo del giorno 8 giugno 2016 e le mail allegate – non sono sufficienti a fare ritenere che l'attività professionale dell'Avv. fosse stata CP_3 prevalente ed esclusiva, potendo al più dimostrare chi teneva i rapporti e non certo chi aveva volto le attività affidate ad Pt_1
E' depositata (cfr doc. 2 dell'appellante e doc. 1 appellato) la “proposta di incarico” tra e Studio legale datata 8.6.2016, ove si legge “Con la presente Pt_1 CP_1 desideriamo definire i termini e le condizioni dell'assistenza da prestarsi da parte di tudio Legale a beneficio di CP_1 Controparte_6 Controparte_7 [...]
e . in relazione Controparte_8 Controparte_9 all'Accordo di Estensione, come definito all'articolo 2.5 del Contratto di Finanziamento stipulato il 16 ottobre 2013 (il "Finanziamento"), a beneficio della società (di seguito la "Società")” e con la quale viene indicata nell'oggetto Parte_1 dell'incarico, l'attività da svolgere, nelle diverse fasi, propedeutica, preliminare e quella di documentazione contrattuale. Proposta, con in calce apposta la indicazione
“ Studio legale” e , per come appare, oltre che per come dedotto e non CP_1 contestato, la firma dell'Avv. SS OZ. Sono, altresì, in atti, le mail indicate nell'ordinanza gravata da cui emerge, come correttamente evidenziato dal Primo Giudice, che era l'Avv. a proporre i testi CP_3 da sottoporre ai medesimi Istituti (cfr. mail della in data 22 settembre Parte_3
2015) ed a trasmettere le lettere di riscontro (cfr. mail in data 22 settembre 2015 dell'Avv. ). CP_3
Risulta, infatti, indicato l'Avv. SS OZ (cfr. doc. 11 del 23.2.2016) nella mail con cui è stato trasmesso alle banche l'atto di delegazione di pagamento tra CP_5
e ; nonché era lo stesso legale ad intrattenere i rapporti Pt_1 Controparte_2 con le banche e a ricevere la documentazione in relazione alla proposta, così come si evince dalle mail richiamate del 21, 22, 23 e 24 settembre 2015, del 14 ottobre 2015, del 2 e 10 dicembre 2015 con la quale veniva richiesto a SS OZ di “girare la bozza definitiva”; ovvero dell'8 giugno 2016 con cui (l'Avv. ) chiedeva alla CP_3 di inviare documentazione;
mentre con mail (del 26.6.2017 Parte_4 CP_5 doc. 16) quest'ultima chiedeva al predetto professionista “ti prego di inviarci la consueta stima delle spese legali per l'assistenza legale per un finanziamento in pool in essere per il quale il cliente ha chiesto una cessione di quote da parte degli attuali soci…” (cfr. anche mail del 12.7.2017 con cui riceveva documentazione), il tutto (circa questo scambio di mail) come ritenuto e non contestato. Talchè, alla stregua di dette risultanze, ben può ritenersi corretta la decisione gravata. La parte ricorrente ha dimostrato che il credito vantato si riferiva “ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale”, apparendo convincente alla stregua della documentazione illustrata che la rinegoziazione era stata affidata appunto all'Avv.
firmatario della proposta detta, il quale aveva, poi, intrattenuto i rapporti CP_3 necessari per gli accordi relativi alla proroga ed alla estensione del finanziamento. Circostanze queste che consentono anche di condividere la motivazione del Primo Giudice resa con riguardo all'opera degli altri professionisti dello studio, ovvero di configurare “in termini di prevalenza, rispetto a quella degli altri, l'attività svolta dall'avv. personalmente”. CP_3
Anche l'ultimo motivo di doglianza, ossia di essere stata conteggiata nell'ammontare richiesto l'IVA, benchè non dovuta poiché nella fattura era contenuta l'indicazione
“operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Split Payment”, non è condivisibile. Ciò perchè, come eccepito dalla parte appellata, l'ar. 12 del D.L. n. 87 del 2012 dispone che “All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies e' aggiunto il seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”, così come è previsto per i compensi ai professionisti (trattandosi di prestazioni di lavoro autonomo) assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito. Per tutte le ragioni illustrate consegue che l'appello va rigettato. Le spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, nella misura minima in relazione al valore della causa, alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa per il presente grado la fase istruttoria non svolta (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21). Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.997,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso il giorno 11 dicembre 2025 La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Maria Grazia Serafin