Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/01/2026, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00594/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14446/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14446 del 2023, proposto da:
NI TT, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa prot. n. M_D AB05933 REG 2023 0439397 del 28.07.2023, notificato al ricorrente il 2 settembre 2023 con cui è stata disposta, nei confronti del TT, a scioglimento della riserva, la decadenza dalla nomina al grado di Maresciallo del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri per essere reinserito nel ruolo dei Sovrintendenti con il grado precedentemente rivestito a decorrere dal 28.06.2019 (Allegato n. 1)
- del decreto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa prot. n. M_D AB05933 REG 2023 0473308 del 14.082023, notificato al ricorrente il 05.10.2033 con cui è stata disposta, nei confronti del TT, a scioglimento della riserva, la decadenza dalla nomina al grado di Maresciallo ordinario; (Allegato n. 2)
in subordine,
- disporre il risarcimento per danno curriculare e da perdita di chance per mancata progressione di carriera a causa dell'impossibilità di partecipare a concorsi interni,
- in ogni caso condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese tutte di lite con diritti ed onorari di avvocato I.V.A. e C.P.A. nelle aliquote di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la dichiarazione del 25.11.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. CL RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione depositata in data 25.11.2025 con la quale il procuratore di parte ricorrente fa presente che è venuto meno l’interesse del sig. LL a coltivare il presente gravame;
Ritenuto che questo Collegio non possa che prendere atto di ciò e, pertanto, dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che sussistano, in considerazione dell’esito processuale, motivi idonei a supportare la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OV NI, Presidente
CL RA, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL RA | OV NI |
IL SEGRETARIO