Ordinanza cautelare 25 luglio 2024
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00211/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00873/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 873 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SE ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Ciardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Alessano, via Macurano n.12;
contro
Comune di Alessano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
per l’annullamento:
-del “verbale di accertamento di inottemperanza all’ordinanza demolizione n.48/2017 del 29.06.2017, a firma dell’agente di Polizia Urbana del Comune di Alessano, sig.ra Maiorano Francesca e del responsabile Area Urbanistica del Comune di Alessano arch. SE Bortone, del 02.10.2023, prot. n.001947, e notificato in data 17.04.2024, nonché del successivo atto di “integrazione al verbale di inottemperanza”, a firma del Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Alessano architetto Donatello Chiarello, redatto in data 29.05.2024, prot. n.6637, e notificato il successivo 30.05.2024, di individuazione ed acquisizione del bene di cui all’abuso, dell’area di sedime e di quella ulteriore, nonché, ancora, di ogni ulteriore atto a questi presupposto, connesso e consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ZZ SE il 02/04/2025,
per l’annullamento
-della nota riscontro prot. 1294 del 31.01.2025, con cui il Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Alessano, arch. Donatello Chiarello, ha implicitamente rigettato la istanza di proroga del termine di demolizione in proprio dell’abuso, formulata dal ricorrente con nota 31.12.2024, in esito confermando, altresì, l’avvenuta acquisizione ipso iure al patrimonio del Comune delle aree complessivamente indicate nell’atto del 29.05.2024, prot. n.6637, e, da ultimo, rimettendo ogni valutazione in ordine alla invocata demolizione in proprio, erroneamente qualificata come tardiva, ad una previa verifica delle condizioni e dell’utilità per l’Ente stesso, nonché del detto rigetto implicito, e nonché ancora di ogni ulteriore atto a questi presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alessano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa DA OS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, del provvedimento, prot. n. 6637 del 29.05.2024, a firma del Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Alessano, avente ad oggetto “ Integrazione al verbale di inottemperanza (Art. 31, commi 3 e 4, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.) - Acquisizione al patrimonio comunale”.
A sostegno del ricorso, esso ha proposto i seguenti motivi:
1)Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 36 del D.P.R. 380 del 2001.
2)Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31, comma 4, D.P.R. n. 380 del 2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 7, 8 e 10 della L. n. 241 del 1990. Violazione del giusto procedimento.
Il Comune di Alessano, in data 16.07.2024, si è costituito in giudizio, sollevando in rito, eccezioni di inammissibilità e, nel merito, insistendo per il rigetto del ricorso per l’infondatezza dello stesso.
All’esito della camera di consiglio del 24.07.2024, questo T.A.R., con ordinanza collegiale n. 505 del 25.07.2024, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta, ha sospeso gli effetti del provvedimento gravato.
Con motivi aggiunti, notificati e depositati in data 02.04.2025, il gravame è stato esteso alla nota prot. n. 1294 del 31.01.2025 di rigetto dell’istanza di proroga del termine per la demolizione in proprio dell’abuso di che trattasi, con deduzione delle seguenti censure:
-Violazione e/o falsa applicazione, per altro verso, degli artt. 31 e 36 del D.P.R. n. 380 del 2001. Eccesso di potere. Irragionevolezza e per illegittimità derivata.
Le parti hanno ribadito le proprie difese, mediante deposito di memorie e documenti a norma dell’art. 73, 1 comma, c.p.a.
Alla pubblica udienza del 27.01.2026, previo avviso di possibile inammissibilità (come già dedotto dalla difesa comunale) del gravame, ai sensi dell’art. 73, 3 comma, c.p.a., il ricorso è stato introitato in decisione.
Vanno, in via preliminare, esaminate le eccezioni in rito sollevate, sotto plurimi profili, dalla difesa comunale.
Va, in primo luogo, disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto, in capo al ricorrente della legittimazione e dell’interesse al ricorso.
L’asserita imputabilità al ricorrente dell’inottemperanza al presupposto ordine di demolizione, in considerazione dei richiamati pronunciamenti giudiziali caratterizzanti la vicenda in esame, e, quindi, l’avvenuta acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni di che trattasi involge questioni attinenti al merito della controversia, prive, in quanto tali, di rilievo sotto i profili in esame.
È, del pari, infondata l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnativa degli accertamenti comunali e del parere favorevole alla demolizione esitati nella presupposta e definitiva ordinanza di demolizione n. 48 del 2017; e ciò in considerazione del fatto nella specie parte ricorrente, attraverso la proposizione del gravame in esame ha contestato il provvedimento di acquisizione per vizi propri e non per vizi derivati dalla presupposta e definitiva ordinanza di demolizione.
Chiarito quanto sopra è possibile procedere all’esame del merito del ricorso e dei motivi aggiunti - da esaminarsi congiuntamente in considerazione dell’affinità contenutistica delle doglianze fatte valere.
Preliminarmente, giova ripercorrere i fatti salienti della vicenda in esame:
-con ordinanza n. 48/2017, notificata in data 10.7.2017, il Comune resistente ha ordinato al ricorrente di procedere alla demolizione delle opere abusive insistenti nella sua proprietà;
- in data 06.10.2017 è stata avanzata tempestivamente l’istanza di sanatoria di tali opere;
-l’ordinanza di demolizione è stata, nelle more, impugnata dinanzi a questo Tribunale (RG n. 1338/2017) che, con sentenza n. 1728 del 22.11.2018 - confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n 7828/2023 - ha respinto il ricorso;
-l’istanza di sanatoria proposta, poi, è stata poi rigettata con provvedimento di diniego del 06.06.2018;
-avverso tale provvedimento parte ricorrente ha interposto gravame (RG n. 1134/2018) definito con sentenza n. 1877/2022 del 28.11.2022 di accoglimento per difetto di motivazione;
-il Comune di Alessano, in sede di riedizione del potere, con provvedimento del 27.9.2023 ha nuovamente respinto l’istanza di sanatoria di che trattasi;
-avverso tale ultimo diniego parte ricorrente ha proposto ricorso (RG 1282/2023), con richiesta di sospensiva;
- con ordinanza collegiale n. 33 dell’11.1.2024 questo Tribunale, nel ritenere che “ la natura del pregiudizio riferibile all’ordinanza di demolizione n. 48 del 2017, rende opportuna nel merito una decisione re adhuc integra della causa, con l’interinale sospensione degli effetti del diniego di sanatoria odiernamente censurato” ha sospeso gli effetti del diniego di sanatoria citato;
- in pendenza del giudizio e, quindi, della ordinanza cautelare sopra richiamata, è intervenuto (in data 29.05.2024) il provvedimento di acquisizione in questa sede impugnato;
- il ricorso avverso il diniego di sanatoria è stato poi respinto con sentenza n. 1439/2024 del 30.12.2024, divenuta definitiva per mancata impugnazione della stessa;
- parte ricorrente, poi, in data 31.12.2024 ha dichiarato la propria volontà di procedere alla demolizione chiedendo a tal fine una proroga del termine a demolire;
- il Comune con nota del 31.01.2025 ha respinto di fatto l’istanza.
Sempre in via preliminare, occorre richiamare il principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo cui “ 19.5 Come ha evidenziato la Corte Costituzionale, l’ordine di demolizione e l’atto di acquisizione al patrimonio comunale costituiscono due distinte sanzioni, che rappresentano “la reazione dell’ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi dapprima esegue un’opera abusiva e, poi, non adempie all’obbligo di demolirla ( sentenza n. 140 del 2018, § 3.5.1.1.; sentenza n. 427 del 1995; sentenza n. 345 del 1991).
La sanzione disposta con l’ordinanza di demolizione ha natura riparatoria ed ha per oggetto le opere abusive, per cui l’individuazione del suo destinatario comporta l’accertamento di chi sia obbligato propter rem a demolire e prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene.
Invece, l’acquisizione gratuita, quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e della relativa omissione, ha natura afflittiva (così come la correlata sanzione pecuniaria).
19.6. In considerazione di tale natura afflittiva, ritiene l’Adunanza Plenaria che vada affermato in materia anche il principio per il quale deve esservi l’imputabilità dell’illecito omissivo della mancata ottemperanza ”, (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 11 ottobre 2023, n. 16).
Dal che ne deriva che l’atto di acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale, in considerazione della rilevata natura afflittiva dello stesso, in tanto può essere adottato in quanto l’inottemperanza all’ordine di demolizione nel termine di legge previsto sia dipeso da profili di responsabilità colpevoli riferibili all’autore dell’illecito edilizio.
Ebbene, ad avviso del Collegio, considerati i sopra richiamati accadimenti fattuali e processuali, il mancato ripristino dello stato dei luoghi nel termine prescritto dalla legge non può ritenersi imputabile al ricorrente.
Infatti, da quanto sopra esposto, emerge che il provvedimento acquisitivo oggetto di gravame è stato adottato in pendenza del giudizio (RG n. 1283/2023) avverso il diniego di sanatoria opposto dall’Amministrazione (adottato in esecuzione della sentenza n. 1877/2022 di annullamento del primo diniego) e, soprattutto quando, l’efficacia dello stesso era stata sospesa dal Tribunale, all’esito dell’udienza camerale del 10.01.2024, con ordinanza collegiale n. 33 dell’11.01.2024.
Ne consegue pertanto, che l’Amministrazione ha inteso sanzionare, con il provvedimento in esame, una condotta - mancato ripristino dello stato dei luoghi - in un momento in cui l’inottemperanza non era imputabile ovvero rimproverabile dal momento che il ricorrente, stante l’effetto sospensivo del diniego di sanatoria ad opera dell’ordinanza cautelare n. 33 del 2024 di cui sopra, attendeva (come di fatto ha atteso) gli esiti del giudizio proposto avverso il diniego di sanatoria.
La circostanza trova ulteriore conferma nella tempestiva richiesta di proroga del termine per demolire, inviata contestualmente alla pubblicazione della sentenza di rigetto del ricorso avverso il diniego di sanatoria (cfr. sentenza n. 1439 del 30.12.2025).
Né elementi di segno contrario posso trarsi dal richiamo della difesa comunale alla definitività del diniego di sanatoria in considerazione del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto n. 1439/2025; e ciò in considerazione del fatto che compito di questo Tribunale è quello di verificare la legittimità dell’operato comunale al momento dell’adozione del provvedimento acquisitivo gravato, e alla data di adozione dello stesso, per quanto sopra esposto, la condotta che si è intesa sanzionare non era rimproverabile.
Resta fermo, ovviamente, alla luce delle sopravvenienze processuali richiamate, il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi, una volta verificata la sussistenza dei presupposti necessari per l’irrogazione della sanzione acquisitiva.
Per le considerazioni che precedono il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti e conseguentemente va annullato il provvedimento di acquisizione gravato - prot n. 6637 del 29.05.2024 - assorbite le residue censure.
Le spese di lite, in considerazione della particolarità della vicenda esaminata, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale gravato (prot. n. 6637 del 29.05.2024).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
DA OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA OS | NT PA |
IL SEGRETARIO