TAR Lecce, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 211
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Ordinanza cautelare 25 luglio 2024
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Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 36 del D.P.R. 380 del 2001

    Il Collegio, dopo aver analizzato la vicenda e i precedenti giudiziari, ha ritenuto che il provvedimento di acquisizione fosse illegittimo poiché adottato in un momento in cui l'inottemperanza all'ordine di demolizione non era imputabile al ricorrente, a causa della sospensione degli effetti del diniego di sanatoria.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31, comma 4, D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 7, 8 e 10 della L. n. 241 del 1990. Violazione del giusto procedimento.

    La Corte ha ritenuto che l'amministrazione abbia agito illegittimamente sanzionando una condotta non rimproverabile in quanto avvenuta durante la pendenza di un giudizio cautelare che sospendeva gli effetti del diniego di sanatoria.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione, per altro verso, degli artt. 31 e 36 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere. Irragionevolezza e per illegittimità derivata.

    La Corte ha accolto il ricorso ritenendo che l'acquisizione fosse illegittima in quanto intervenuta in un momento in cui l'inottemperanza non era imputabile al ricorrente, data la sospensione degli effetti del diniego di sanatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 211
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 211
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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