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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/12/2025, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
592/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 592/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione, vertente
TRA
(c.f.: ), nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente al Corso Umberto I n. 168, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.
SS SO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torre Annunziata alla via
Vesuvio n. 14/d
RICORRENTE
E
(c.f.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Salvador) il 08.03.1975 e residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Maria Vitiello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Scafati alla via Passanti n. 246
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
1-Accertare e dichiarare un miglioramento delle condizioni economiche del sig.
per l'effetto 2- Disporre la rideterminazione dell'assegno di Controparte_1 mantenimento posto a carico del sig. in favore del figlio nella Controparte_1 Per_1 misura ritenuta di giustizia e proporzionale rispetto alle mutate condizioni economiche del resistente con effetto a partire dalla data della domanda.
3- Con vittoria di spese e competenze professionali a favore del procuratore antistatario.
1 Parte resistente: a) disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento per il figlio un assegno mensile nella misura di € Per_1
600/00, prevedendo che la sig.ra continui a percepire nella misura del 100% Parte_1
l'assegno unico universale, oltre alla partecipazione nella misura del 60% alle spese straordinarie necessitate per il piccolo spese documentate e previamente concordate;
b) regolamentare Per_1 il diritto di visita padre /figlio in modo libero, stante l'età di prevedendo se del caso un Per_1 calendario minimo di incontri.
Il P.M., in data 16.07.2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.02.2024, la ricorrente domandava la modifica delle condizioni della separazione omologata con decreto n. 6057/2013 del 16.09.2013, con cui veniva posto a carico del
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio (nato il [...]), l'importo CP_1 Per_1 di euro 350,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre spese straordinarie ripartite al
50% tra i coniugi.
In particolare, deduceva che rispetto all'epoca della separazione si era verificato un miglioramento delle condizioni economiche del a seguito del decesso dei genitori del medesimo, avendo CP_1 egli ereditato il compendio mobiliare e immobiliare di entrambi i genitori composto da un totale di
22 immobili, molti dei quali condotti in locazione;
aggiungeva che, di contro, le sue condizioni economiche avevano subito un aggravamento a seguito dell'acquisto nell'anno 2014 di un immobile sito in Boscoreale alla via Corso Umberto I n. 168 (dove aveva stabilito la sua residenza unitamente al figlio , provvedendo da sola al pagamento del prezzo. Per_1
Fatte queste premesse, chiedeva, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche sopra indicate, accogliersi la domanda di revisione dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio, rideterminandolo nella misura ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente, sostenendo di percepire un reddito da lavoro dipendente di circa euro 1.400,00 mensili, lavorando come custode presso l'Università Federico II di Napoli, e di aver ereditato, deceduti i genitori, una massa ereditaria costituita da un compendio immobiliare di più unità, senza lasciare beni mobili;
aggiungeva che delle unità immobiliari sette erano condotte in locazione, costituendo per lui un incremento economico a fronte, tuttavia delle spese da sostenere per regolamentare la dichiarazione di successione, per mettere in sicurezza i predetti immobili e per le imposte da pagare.
Fatte queste premesse, domandava emettersi i provvedimenti nell'interesse del minore, nonché disporsi a suo carico l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio un assegno mensile pari ad euro 600,00, continuando la ricorrente a percepire nella misura Per_1
2 del 100% l'assegno unico universale, rendendosi disponibile a partecipare nella misura del 60% alle spese straordinarie necessarie per il piccolo Per_1
All'udienza del 17.06.2025, si procedeva all'ascolto delle parti e la causa veniva rinviata per bonario componimento;
disposta la riassegnazione del procedimento alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore in attuazione del decreto del Presidente del Tribunale n. 301/2024 del 16.09.2024, visto l'esito negativo delle trattative, si disponeva nuovamente la comparizione delle parti e con ordinanza del
5.12.2024, in via provvisoria e urgente, venivano modificate le condizioni della separazione rideterminando in euro 1.000,00, con decorrenza dall'adozione del provvedimento, l'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre. Ordinato alle parti il deposito della documentazione reddituale, la causa veniva rinviata per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 23.10.2025, in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025, la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
Così riassunti i fatti di causa, in punto di diritto va evidenziato che la disciplina sulla modifica delle condizioni di separazione postula la sopravvenienza di fatti nuovi tali da alterare l'equilibrio stabilito nel provvedimento di separazione. Invero, lo scopo del procedimento di modifica è quello di garantire che le decisioni già adottate possano essere adeguate nel corso del tempo, sulla base di una concreta e più attuale valutazione degli interessi che di volta in volta rilevano (cfr. Corte di Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 1119 del 20/01/2020).
Nella specie, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
In particolare, risulta confermata la circostanza dedotta dalla ricorrente - e non smentita dal resistente
- che la situazione reddituale e patrimoniale del ha subito un netto miglioramento rispetto CP_1 all'epoca della separazione omologata nell'anno 2013.
In particolare, il resistente sentito all'udienza del 04.12.2024, sebbene abbia dichiarato di lavorare come custode all'università Federico II e di guadagnare euro 1.400,00 con contratto a tempo indeterminato, ha altresì confermato di aver ereditato con la morte dei genitori (il padre Persona_2
è deceduto in data 19.12.2023 e la madre risulta deceduta già in data
[...] Persona_3
23.07.2022) 17 appartamenti siti in Boscoreale e Terzigno, di cui otto ad uso abitativo condotti in locazione, percependo per ogni appartamento euro 500,00 mensili a titolo di locazione, precisando che gli altri appartamenti non sono attualmente locati perché in fase di ristrutturazione nella prospettiva di una futura locazione.
Orbene, appare evidente una modifica in melius della situazione patrimoniale del , CP_1 considerando l'incremento del patrimonio immobiliare del resistente e la disponibilità di una rendita mensile per otto appartamenti, locati ognuno ad un canone mensile di circa euro 500,00 (per un totale annuo di circa euro 48.000,00), a cui si aggiunge lo stipendio mensile netto pari ad euro 1.400,00 che,
3 all'epoca della separazione, costituiva la sua unica fonte di sostentamento. Si consideri, poi, che - sebbene a tanto onerato - il resistente non ha depositato gli estratti conto degli ultimi tre anni per cui non è possibile visionare la relativa movimentazione, ma ha depositato copia della giacenza media del conto che per l'anno 2022 è stata di euro 32.050,16 con un saldo finale al 31.12.2022 di euro
73.129,67, per l'anno 2023 di euro 49.455,60 con un saldo finale al 31.12.2023 di euro 26.671,82 e per l'anno 2024 di euro 31.918,72 con un saldo finale al 31.12.2024 di euro 56.979,52.
Non può, poi, tenersi conto delle fatture per lavori eseguiti sugli immobili ovvero delle fatture emesse tra i mesi di settembre e novembre 2024 in quanto tardivamente allegate solo con le note di udienza del 17.03.2025, mentre quelle emesse tra gennaio e marzo 2025 (degli importi di euro 3.500,00, di euro 15.190,46 e di euro 24.750,00), depositate alla prima udienza successiva utile, pur essendo la prova che le gestione del patrimonio acquisito comporta spese che gravano sul , sono CP_1 altresì espressione di una certa disponibilità economica in capo al medesimo.
Pertanto, si ritiene che ricorrano circostanze sopravvente idonee a giustificare un aumento dell'assegno. In ordine al quantum, alla luce delle dichiarazioni delle parti e della documentazione versata in atti, nonché della disponibilità manifestata dal di versare un importo mensile CP_1 indubbiamente più cospicuo di quello previsto in sede di separazione (così ripatito: euro 500,00 per il mantenimento ed euro 1.500,00 mensili da accantonare su un libretto intestato al figlio;
ipotesi transattiva a suo dire disattesa dalla ricorrente cfr. udienza del 4.12.2024), nonché del tempo trascorso dalla separazione (anno 2013) e delle crescenti esigenze del figlio che, all'epoca della separazione aveva due anni e che attualmente ha quattordici anni, il Collegio ritiene equo rideterminare in euro
1.000,00 l'importo dell'assegno di mantenimento che il è obbligato a versare alla CP_1 Pt_1
a titolo di mantenimento del figlio minore, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge, fermo l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Quanto, poi, alla disciplina del diritto di vista, nulla va disposto atteso che il calendario di incontri risulta già regolamentato in via ordinaria in sede di separazione consensuale.
Le spese di lite, data la natura della causa e l'accoglimento parziale delle rispettive richieste, possono essere tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti di seguito riportato:
1) a parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata con decreto del
Tribunale di Torre Annunziata n. 6057/2013 del 16.09.2013, pone a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare a l'importo di euro 1.000,00 a titolo di
[...] Parte_1
4 mantenimento del figlio minore da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come Per_1 per legge, fermo l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 592/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione, vertente
TRA
(c.f.: ), nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente al Corso Umberto I n. 168, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.
SS SO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torre Annunziata alla via
Vesuvio n. 14/d
RICORRENTE
E
(c.f.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Salvador) il 08.03.1975 e residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Maria Vitiello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Scafati alla via Passanti n. 246
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
1-Accertare e dichiarare un miglioramento delle condizioni economiche del sig.
per l'effetto 2- Disporre la rideterminazione dell'assegno di Controparte_1 mantenimento posto a carico del sig. in favore del figlio nella Controparte_1 Per_1 misura ritenuta di giustizia e proporzionale rispetto alle mutate condizioni economiche del resistente con effetto a partire dalla data della domanda.
3- Con vittoria di spese e competenze professionali a favore del procuratore antistatario.
1 Parte resistente: a) disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento per il figlio un assegno mensile nella misura di € Per_1
600/00, prevedendo che la sig.ra continui a percepire nella misura del 100% Parte_1
l'assegno unico universale, oltre alla partecipazione nella misura del 60% alle spese straordinarie necessitate per il piccolo spese documentate e previamente concordate;
b) regolamentare Per_1 il diritto di visita padre /figlio in modo libero, stante l'età di prevedendo se del caso un Per_1 calendario minimo di incontri.
Il P.M., in data 16.07.2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.02.2024, la ricorrente domandava la modifica delle condizioni della separazione omologata con decreto n. 6057/2013 del 16.09.2013, con cui veniva posto a carico del
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio (nato il [...]), l'importo CP_1 Per_1 di euro 350,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre spese straordinarie ripartite al
50% tra i coniugi.
In particolare, deduceva che rispetto all'epoca della separazione si era verificato un miglioramento delle condizioni economiche del a seguito del decesso dei genitori del medesimo, avendo CP_1 egli ereditato il compendio mobiliare e immobiliare di entrambi i genitori composto da un totale di
22 immobili, molti dei quali condotti in locazione;
aggiungeva che, di contro, le sue condizioni economiche avevano subito un aggravamento a seguito dell'acquisto nell'anno 2014 di un immobile sito in Boscoreale alla via Corso Umberto I n. 168 (dove aveva stabilito la sua residenza unitamente al figlio , provvedendo da sola al pagamento del prezzo. Per_1
Fatte queste premesse, chiedeva, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche sopra indicate, accogliersi la domanda di revisione dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio, rideterminandolo nella misura ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente, sostenendo di percepire un reddito da lavoro dipendente di circa euro 1.400,00 mensili, lavorando come custode presso l'Università Federico II di Napoli, e di aver ereditato, deceduti i genitori, una massa ereditaria costituita da un compendio immobiliare di più unità, senza lasciare beni mobili;
aggiungeva che delle unità immobiliari sette erano condotte in locazione, costituendo per lui un incremento economico a fronte, tuttavia delle spese da sostenere per regolamentare la dichiarazione di successione, per mettere in sicurezza i predetti immobili e per le imposte da pagare.
Fatte queste premesse, domandava emettersi i provvedimenti nell'interesse del minore, nonché disporsi a suo carico l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio un assegno mensile pari ad euro 600,00, continuando la ricorrente a percepire nella misura Per_1
2 del 100% l'assegno unico universale, rendendosi disponibile a partecipare nella misura del 60% alle spese straordinarie necessarie per il piccolo Per_1
All'udienza del 17.06.2025, si procedeva all'ascolto delle parti e la causa veniva rinviata per bonario componimento;
disposta la riassegnazione del procedimento alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore in attuazione del decreto del Presidente del Tribunale n. 301/2024 del 16.09.2024, visto l'esito negativo delle trattative, si disponeva nuovamente la comparizione delle parti e con ordinanza del
5.12.2024, in via provvisoria e urgente, venivano modificate le condizioni della separazione rideterminando in euro 1.000,00, con decorrenza dall'adozione del provvedimento, l'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre. Ordinato alle parti il deposito della documentazione reddituale, la causa veniva rinviata per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 23.10.2025, in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025, la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
Così riassunti i fatti di causa, in punto di diritto va evidenziato che la disciplina sulla modifica delle condizioni di separazione postula la sopravvenienza di fatti nuovi tali da alterare l'equilibrio stabilito nel provvedimento di separazione. Invero, lo scopo del procedimento di modifica è quello di garantire che le decisioni già adottate possano essere adeguate nel corso del tempo, sulla base di una concreta e più attuale valutazione degli interessi che di volta in volta rilevano (cfr. Corte di Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 1119 del 20/01/2020).
Nella specie, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
In particolare, risulta confermata la circostanza dedotta dalla ricorrente - e non smentita dal resistente
- che la situazione reddituale e patrimoniale del ha subito un netto miglioramento rispetto CP_1 all'epoca della separazione omologata nell'anno 2013.
In particolare, il resistente sentito all'udienza del 04.12.2024, sebbene abbia dichiarato di lavorare come custode all'università Federico II e di guadagnare euro 1.400,00 con contratto a tempo indeterminato, ha altresì confermato di aver ereditato con la morte dei genitori (il padre Persona_2
è deceduto in data 19.12.2023 e la madre risulta deceduta già in data
[...] Persona_3
23.07.2022) 17 appartamenti siti in Boscoreale e Terzigno, di cui otto ad uso abitativo condotti in locazione, percependo per ogni appartamento euro 500,00 mensili a titolo di locazione, precisando che gli altri appartamenti non sono attualmente locati perché in fase di ristrutturazione nella prospettiva di una futura locazione.
Orbene, appare evidente una modifica in melius della situazione patrimoniale del , CP_1 considerando l'incremento del patrimonio immobiliare del resistente e la disponibilità di una rendita mensile per otto appartamenti, locati ognuno ad un canone mensile di circa euro 500,00 (per un totale annuo di circa euro 48.000,00), a cui si aggiunge lo stipendio mensile netto pari ad euro 1.400,00 che,
3 all'epoca della separazione, costituiva la sua unica fonte di sostentamento. Si consideri, poi, che - sebbene a tanto onerato - il resistente non ha depositato gli estratti conto degli ultimi tre anni per cui non è possibile visionare la relativa movimentazione, ma ha depositato copia della giacenza media del conto che per l'anno 2022 è stata di euro 32.050,16 con un saldo finale al 31.12.2022 di euro
73.129,67, per l'anno 2023 di euro 49.455,60 con un saldo finale al 31.12.2023 di euro 26.671,82 e per l'anno 2024 di euro 31.918,72 con un saldo finale al 31.12.2024 di euro 56.979,52.
Non può, poi, tenersi conto delle fatture per lavori eseguiti sugli immobili ovvero delle fatture emesse tra i mesi di settembre e novembre 2024 in quanto tardivamente allegate solo con le note di udienza del 17.03.2025, mentre quelle emesse tra gennaio e marzo 2025 (degli importi di euro 3.500,00, di euro 15.190,46 e di euro 24.750,00), depositate alla prima udienza successiva utile, pur essendo la prova che le gestione del patrimonio acquisito comporta spese che gravano sul , sono CP_1 altresì espressione di una certa disponibilità economica in capo al medesimo.
Pertanto, si ritiene che ricorrano circostanze sopravvente idonee a giustificare un aumento dell'assegno. In ordine al quantum, alla luce delle dichiarazioni delle parti e della documentazione versata in atti, nonché della disponibilità manifestata dal di versare un importo mensile CP_1 indubbiamente più cospicuo di quello previsto in sede di separazione (così ripatito: euro 500,00 per il mantenimento ed euro 1.500,00 mensili da accantonare su un libretto intestato al figlio;
ipotesi transattiva a suo dire disattesa dalla ricorrente cfr. udienza del 4.12.2024), nonché del tempo trascorso dalla separazione (anno 2013) e delle crescenti esigenze del figlio che, all'epoca della separazione aveva due anni e che attualmente ha quattordici anni, il Collegio ritiene equo rideterminare in euro
1.000,00 l'importo dell'assegno di mantenimento che il è obbligato a versare alla CP_1 Pt_1
a titolo di mantenimento del figlio minore, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge, fermo l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Quanto, poi, alla disciplina del diritto di vista, nulla va disposto atteso che il calendario di incontri risulta già regolamentato in via ordinaria in sede di separazione consensuale.
Le spese di lite, data la natura della causa e l'accoglimento parziale delle rispettive richieste, possono essere tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti di seguito riportato:
1) a parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata con decreto del
Tribunale di Torre Annunziata n. 6057/2013 del 16.09.2013, pone a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare a l'importo di euro 1.000,00 a titolo di
[...] Parte_1
4 mantenimento del figlio minore da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come Per_1 per legge, fermo l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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