Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2002, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
; REPUBBLICA ITALIANA -- 0 0795/02 IN NOME DE OPOL IT LA CORTE S Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Divisione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -- Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - R.G.N. 13766/99 Dott. Ugo Consigliere RIGGIO 14420/99 •216P Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Cron. 241 - Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Rep. - Consigliere Ud. 31/10/01Dott. Giovanni SETTIMJ - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio -IL-SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti US PO AGOSTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, 2.4 GEN 2002 IL CANCELLIERE presso lo studio dell'avvocato VIA V COLONNA 33, - - dall'avvocat ANGELO ULGHERI,CONCETTA TOPA, difeso €1,55 L.3000 CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OH676742 US PO PAOLO, US PO DELFINA, US PO CHIARA, US PO EUGENIA, SAINI CLAUDIA, SAINI ALBERTO;
- intimati 2001 e sul 2° ricorso n° 14420/99 proposto da: 1445 US PO PAOLO, US PO DELFINA, US PO -1- CHIARA, US PO EUGENIA, SAINI CLAUDIA, SAINI domiciliati in ROMA VIA DELLAALBERTO, elettivamente GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO NUZZACI, che li difende unitamente all'avvocato VITO FAILLA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
US PO AGOSTINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLONNA 32, presso lo studio dell'avvocato difeso dall'avvocato ANGELO ULGHERI,CONCETTA TOPA, -- giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 473/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 26/02/99; --- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
Preliminarmente la Corte ordina la riunione dei due ricorsi separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato Angelo ULGHERI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ....... principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito 1'Avvocato Vittorio NUZZACI, difensore dei resistenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso -2- incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato nel maggio del 1992 FI SA PO, IA SA PO, PA SA PO, EU SA PO, DI AI ed ER AI, comproprietari dell'immobile nel dettaglio specificato, da es- si ereditato da CA SA PO insieme con AG SA PO, con- vennero quest'ultimo innanzi al Tribunale di Monza e ne chiesero la divi- sione;
chiesero anche condanna del convenuto al pagamento di somma pari al valore locativo della parte dell'immobile da lui detenuta e goduta, nella misura eccedente la quota a lui spettante. AG SA PO si costituì e non si oppose alla divisione, ma chiese il rigetto di quest'ultima domanda. Disposta ed espletata una consulenza tecnica, il Tribunale, for- mati due lotti sulla scorta delle indicazioni del perito nominato, ne assegnò uno agli attori, e l'altro al convenuto;
rigettò poi la seconda domanda degli attori, e compensò tra le parti le spese di lite. AG SA PO propose appello. Sostenne che la motiva- zione di tale sentenza era carente, perché si era limitata a recepire acritica- mente e a copiare l'elaborato peritale, in particolare le soluzioni date dal consulente ad alcune questioni di natura giuridica;
propose inoltre alcune censure specifiche, relative alla formazione delle quote. Gli appellati si costituirono e chiesero il rigetto dell'appello; con appello incidentale censurarono a loro volta la sentenza del Tribunale per aver rigettato la seconda domanda da essi proposta, quella di condanna di AG SA PO al pagamento della somma pari al valore locativo della parte dell'immobile da lui detenuta e goduta, nella misura eccedente la quota a lui spettante. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 3 febbraio 1999, riformando parzialmente quella impugnata, che per il resto ha confermato, ha accolto quest'ultima domanda, ed ha condannato AG SA PO a rifondere a FI SA PO, IA SA PO, PA SA PO, EU SA PO, DI AI ed ER AI le spese di lite del grado. La Corte milanese ha in particolare rigettato l'appello proposto da AG SA PO, osservando che il consulente tecnico di ufficio ave- va risposto in modo esauriente ai quesiti propostigli, che non aveva com- messo gli errori denunziati in modo specifico dall'appellante, e che il Tribu- nale aveva evidenziato il suo equilibrio e la correttezza dei criteri seguiti nella formazione dei lotti, mostrando così di aver esaminato attentamente la sua relazione, prima di recepirla e porla a base della sua decisione. AG SA PO ha proposto ricorso cassazione, formulando sei motivi. FI SA PO, IA SA PO, PA SA PO, EU SA PO, DI AI ed ER AI hanno resistito con controricorso, ed hanno proposto ricorso incidentale, formulando solo un motivo. Con il controricorso hanno anche chiesto il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., da liquidarsi equitativamente, allegando il modo dichia- ratamente approssimato in cui sono stati formulati i motivi di ricorso. All'odierna udienza il ricorso principale e quello incidentale so- no stati riuniti. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso AG SA PO afferma che "il contraddittorio non appare integro", non essendo stati convenuti in giudizio altri comunisti, alla cui esistenza ha fatto cenno il consulente tecni- co di ufficio nella sua relazione. La censura è inammissibile, perché il ricorrente non ha specifi- cato, nel ricorso, chi sono gli altri comunisti che non hanno partecipato al giudizio, e nei cui confronti si sarebbe dovuto integrare il contraddittorio. La parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali liti- sconsorti necessari, oltre che di provare i presupposti di fatto che giustifica- no l'integrazione stessa (vedi da ultimo Cassazione civile sez. II, 7 maggio 1997, n. 3975; sez. III, 14 maggio 1999, n. 4762); e quando tale eccezione viene proposta per la prima volta in nel giudizio di legittimità, il detto onere di allegazione deve integralmente essere adempiuto con il ricorso, in osse- quio al principio della sua autosufficienza. Il secondo motivo del ricorso di AG SA PO è del se- guente testuale tenore: "La sola certezza esistente nella situazione data è co- stituita dal diritto di proprietà esclusiva del ricorrente, riconosciuto, e non per gentile concessione, dai resistenti ed appellati, dell'appartamento al 1° p. e di metà del garage grande, oltre che della cantina. Cadono dunque gli ef- fetti sostanziali e processuali delle due sentenze di merito”. La censura, se di censura si tratta, è inammissibile, perché non specifica quale è la parte della sentenza impugnata contro la quale è rivolta, 3 né qual è il motivo di ricorso, di quelli indicati dall'art. 360 cod. proc. civ., che con essa si propone. Si rileva comunque che nella sentenza impugnata si fa cenno all'appartamento al primo piano, ma solo per dire che esso è stato fa parte del lotto assegnato al ricorrente;
e non sono menzionati il “garage grande" e la “cantina” ai quali quest'ultimo fa riferimento. Né risulta, dal ricorso e dalla sentenza impugnata, che in propo- sito si sia pronunziato il Tribunale, e che la relativa statuizione sia stata og- getto dell'appello. Con il terzo motivo del suo ricorso AG SA PO censura la sentenza impugnata per aver disatteso il motivo di appello con cui aveva rilevato che il giudice di primo grado aveva demandato al consulente tecni- co la soluzione di problemi non solo tecnici, ma anche giuridici. La censura è per un verso infondata, per altro verso inammissi- bile. Il consulente tecnico, che ha il compito di eseguire gli accerta- menti, e le valutazioni le operazioni che il giudice ritiene opportuno chie- dergli, deve svolgere tutte le attività necessarie a tal fine, e risolvere non solo i problemi la cui soluzione richiede particolari conoscenze tecniche, ma anche quelli connessi di carattere giuridico (vedi Cassazione civile sez. III, 22 luglio 1993, n. 8206). Il ricorrente non ha specificato quali sono i problemi giuridici la cui soluzione è stata demandata al consulente, e che a suo dire il giudice avrebbe dovuto invece risolvere egli stesso, senza il suo ausilio, perché non 4 connessi ai problemi tecnici per risolvere i quali aveva ritenuto di rivolgersi al perito. Con lo stesso motivo AG SA PO lamenta inoltre che, predisposto il progetto divisionale, il giudice di primo grado non ha convo- cato le parti per discuterne e per esperire, se del caso, il tentativo di conci- liazione, come sancito dall'art. 789 cod. proc. civ.. Questa seconda censura è inammissibile, perché non risulta, dalla sentenza impugnata e dal ricorso, che sia stata formulata con l'appello. Anche il quarto motivo del ricorso di AG SA PO è inammissibile perché con essa egli ripropone la censura già formulata in ap- pello, con cui aveva sostenuto che la motivazione della sentenza di primo grado è apparente, come si è riferito in narrativa, senza tener conto delle ra- gioni per cui la Corte d'appello di Milano l'ha disattesa, in narrativa riferite. Il quinto motivo del ricorso di AG SA PO è anch'esso inammissibile, perché non è altro che la riproposizione delle censure in pre- cedenza esaminate. Con il sesto motivo di ricorso non si formulano censure, ma solo la richiesta di una diversa regolazione delle spese processuali, come conse- guenza dell'auspicato accoglimento dell'impugnazione proposta. Con il ricorso incidentale FI SA PO, IA SA PO, PA SA PO, EU SA PO, DI AI ed ER AI censu- rano il capo della sentenza impugnata relativo al governo delle spese pro- cessuali. Rilevano in particolare che il giudice di appello ha provveduto in modo disgiunto sulle spese del primo e del secondo grado, e denunziano violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.. 5 La censura è infondata. Il principio di diritto ricordato dai ricorrenti incidentali è stato più volte affermato da questa Corte (vedi, tra le tante, Cassazione civile, sez. II, 20 novembre 1980 n. 6182; sez. II, 21 marzo 1987 n. 2829; sez. I, 3 lu- glio 1993 n. 7314; sez. lav., 12 maggio 2000 n. 6155); ed è certamente esatto, quindi che il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, come nella specie, deve procedere d'ufficio ad un nuo- vo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, e non separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali del giudizio. Si ritiene tuttavia che nel caso di specie la Corte d'appello di Milano ha solo apparentemente separato la pronunzia sulle spese relative al giudizio di primo grado, che ha compensato, confermando sul punto la sen- tenza di primo grado, da quella sulle spese relative al secondo grado, che ha regolato applicando il principio della soccombenza. In realtà, provvedendo nel modo riferito, ha inteso all'evidenza, tenuto conto dell'esito finale della lite, compensarle solo parzialmente;
e ciò rientrava nei suoi poteri discrezionali. I controricorrenti hanno inoltre chiesto di essere risarciti dei danni, da liquidarsi equitativamente, sofferti per essere stati costretti a di- fendersi da un ricorso per cassazione dichiaratamente approssimativo e ma- nifestamente infondato. Tale domanda è infondata. 6 Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, manifesti la consapevolezza del ricorrente della sua infondatezza o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza ac- 109T 129,11 centuatamente anormali (vedi, in particolare, Cassazione civile sez. lav., 2 456T 30,99 giugno 1995 n. 6191). Non sembra che nel caso di specie il ricorso innanzi esaminato TOT. 160,10 sia, oltre che infondato, manifestamente infondato, nei sensi appena detti. In considerazione della marginalità delle questioni proposte con il ricorso incidentale, le spese del giudizio di legittimità vanno interamente poste a carico di AG SA PO.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta sia il ricorso principale, sia quello incidentale, e condanna AG SA PO a rifondere a FI SA PO, IA SA PO, PA SA PO, EU SA PO, DI AI ed ER AI le (€ 42949) spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 831600 oltre lire (€ 4648,11) 9.000.000 per onorari Roma, 31 ottobre 2001 Il presidente (Vincenzo Calfapietra)ху L'estensore Cioffi) Verlo IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 7 Ru 2.4 GEN. 2002 IL CANSELL