Articolo 3 della Legge 26 novembre 1957, n. 1296
Articolo 2
Versione
29 gennaio 1958
Art. 3.
All'onere di lire 1.200.000, derivante per l'esercizio finanziario 1957-58 dall'applicazione della presente legge si provvedera' a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 29 gennaio 1958