Art. 75.
Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i comuni, le provincie ed altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalita'.
Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono pero' salve le disposizioni dei particolari statuti che regolano in modo diverso il domicilio di soccorso.
Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i comuni, le provincie ed altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalita'.
Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono pero' salve le disposizioni dei particolari statuti che regolano in modo diverso il domicilio di soccorso.