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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 588/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2880/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89129 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 0024067287 000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio parte resistente.
Successivamente alla costituzione il ricorrente rinunciava al ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la Cartella di Pagamento n. 094 2024
0024067287 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione notificata a mezzo posta raccomandata il
11 Febbraio 2025, per un importo totale di € 511,99 Ente Creditore Regione Calabria Settore Tributi U.O. relativa a tasse automobilistiche, anno 2021;
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Si costituiva l'ente impositore la Regione Calabria che affermava che la cartella era il primo atto di contestazione ai sensi della l. reg. 56/2023 (già dichiarata legittima da C. Cost. 152/2018) che consente di accorpare la contestazione nel seno di cartella, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo (e dunque per l'annualità 2021 entro il 31/12/2024 ).
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica della cartella opposta in data 11.02.2025
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale depositava la ricevuta d pagamento della tassa auto e rinunciava al ricorso.
In relazione a detta rinuncia deve essere dichiarata l'estinzione del presente procedimento.
Le spese, atteso l'intervenuto pagamento, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinucia al ricorso.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2880/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89129 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 0024067287 000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio parte resistente.
Successivamente alla costituzione il ricorrente rinunciava al ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la Cartella di Pagamento n. 094 2024
0024067287 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione notificata a mezzo posta raccomandata il
11 Febbraio 2025, per un importo totale di € 511,99 Ente Creditore Regione Calabria Settore Tributi U.O. relativa a tasse automobilistiche, anno 2021;
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Si costituiva l'ente impositore la Regione Calabria che affermava che la cartella era il primo atto di contestazione ai sensi della l. reg. 56/2023 (già dichiarata legittima da C. Cost. 152/2018) che consente di accorpare la contestazione nel seno di cartella, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo (e dunque per l'annualità 2021 entro il 31/12/2024 ).
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica della cartella opposta in data 11.02.2025
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale depositava la ricevuta d pagamento della tassa auto e rinunciava al ricorso.
In relazione a detta rinuncia deve essere dichiarata l'estinzione del presente procedimento.
Le spese, atteso l'intervenuto pagamento, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinucia al ricorso.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.